AUTORITÀ INDIPENDENTI - A.E.E.G.S.I. - DELIBERA N. 312/2015/R/IDR DEL 25 GIUGNO 2015 - AGGIORNAMENTO TARIFFARIO
| Tribunale | TAR LOMBARDIA - MILANO |
| Sezione | SEZIONE SECONDA |
| Data | — |
| Numero | 202302722/2023 |
| Esito | Respinto |
In sintesi · Analisi AI
Il contesto e i fatti
Acquedotto di Savona S.p.A., successivamente divenuta Ireti Spa, ha presentato ricorso al TAR Lombardia per ottenere l'annullamento della deliberazione ARERA numero 312/2015/R/idr del 25 giugno 2015, che l'aveva esclusa dall'aggiornamento tariffario per il servizio idrico integrato nella provincia di Imperia. La ricorrente contestava inoltre una serie di provvedimenti precedenti emessi dalla Provincia di Imperia, dalla Conferenza dei Sindaci dei Comuni per la Gestione del servizio idrico integrato e dall'Ente d'Ambito di Imperia, nonché relazioni tecniche redatte da Hydrodata, ritenendo che tali atti contenessero vizi procedurali e sostanziali che avevano illegittimamente determinato la sua esclusione dall'aggiornamento delle tariffe applicate agli utenti. Il ricorso è stato integrato successivamente con motivi aggiunti, allargando il perimetro dei provvedimenti impugnati e coprendo gli atti del 2012 fino al 2014 che avevano preceduto la decisione autorizzatoria. La controversia ha coinvolto anche Rivieracqua S.c.p.A., soggetto pure interessato alla gestione della risorsa idrica nel medesimo ambito territoriale, sebbene questa non si sia costituita in giudizio. Il procedimento amministrativo è stato caratterizzato da una durata prolungata, coprendo un lasso temporale di circa otto anni dal ricorso al pronunciamento.
Il quadro normativo
La materia del servizio idrico integrato è regolamentata principalmente dal Decreto legislativo numero 152 del 2006, Codice dell'ambiente, il quale disciplina la gestione unitaria di acquedotti, fognature e depurazione su base territoriale. L'ARERA, Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente, possiede competenze primarie nella definizione delle tariffe applicate ai servizi idrici, con l'obiettivo di equilibrare i diritti degli utenti e la sostenibilità economica dei gestori. La ripartizione delle competenze coinvolge anche gli enti territoriali, in particolare le Province e le Conferenze dei Sindaci, che hanno responsabilità nell'individuazione del gestore del servizio e nella definizione degli ambiti territoriali su cui tale gestore deve operare. Il quadro normativo prevede procedure di aggiornamento tariffario basate su metodologie tecniche stabilite dalle deliberazioni dell'Autorità, alle quali devono adeguarsi i gestori operanti nei rispettivi ambiti idrici. La normativa sottintende un delicato equilibrio tra la centralità della decisione tariffaria dell'ARERA e il ruolo delle istituzioni locali nella definizione delle condizioni strutturali di esercizio del servizio.
La questione giuridica
Il nucleo della controversia riguarda il diritto della ricorrente a beneficiare dell'aggiornamento tariffario stabilito da ARERA per l'ambito idrico della provincia di Imperia, sulla base della propria posizione di gestore del servizio. La ricorrente sosteneva che l'esclusione dall'aggiornamento era il risultato di una catena di comportamenti amministrativi illegittimi degli enti territoriali, i quali avrebbero alterato le condizioni di fatto dalle quali l'ARERA aveva tratto conseguenze sul piano tariffario. La questione aveva rilievo sia sotto il profilo della legittimità della decisione tariffaria autorizzatoria che dal punto di vista dell'eventuale responsabilità degli enti territoriali nel fornire informazioni inesatte o incomplete all'Autorità. In sostanza, la ricorrente contestava se la disomogeneità fra il suo status di gestore e le conseguenti disparità di trattamento tariffario fossero o meno conformi ai principi generali del diritto amministrativo, in particolare al principio di parità di trattamento fra soggetti che si trovano in situazioni sostanzialmente equivalenti.
La motivazione del giudice
Sebbene la sentenza non contenga una motivazione estesa, è possibile desumere che il collegio giudicante, nel respingere il ricorso, abbia ritenuto che l'ARERA avesse operato legittimamente nel formulare la propria decisione tariffaria sulla base dei dati e delle circostanze che le erano state rappresentate dagli enti territoriali. Il TAR ha verosimilmente accolto le argomentazioni secondo cui le deliberazioni della Provincia di Imperia, della Conferenza dei Sindaci e dell'Ente d'Ambito costituivano esercizi legittimi di funzioni amministrative entro le rispettive competenze, senza che la ricorrente potesse contestare l'esattezza fattuale delle informazioni trasmesse all'Autorità. La decisione suggerisce che il tribunale non ha ritenuto sussistenti vizi procedurali tali da inficiare l'intero procedimento amministrativo a cascata, né ha accolto l'assunto secondo cui l'Autorità fosse tenuta a verificare autonomamente la corrrettezza sostanziale dei dati amministrativi provenienti dagli enti locali. Il respingimento del ricorso evidenzia una linea di separazione fra il sindacato sugli atti degli enti territoriali e il sindacato sulla legittimità della decisione autorizzatoria, suggerendo che il ricorrente avrebbe dovuto contestare gli atti locali prima che l'Autorità li utilizzasse come presupposto della propria decisione.
La decisione
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia, con sentenza del 7 novembre 2023, ha respinto sia il ricorso principale che i motivi aggiunti proposti da Acquedotto di Savona S.p.A., in tutte le loro parti, confermando così la deliberazione ARERA numero 312/2015/R/idr e tutti gli atti ad essa presupposti e preparatori. La sentenza non ha riconosciuto alla ricorrente il diritto all'aggiornamento tariffario contestato, consolidando così l'esclusione della società dalla revisione delle tariffe per l'ambito idrico della provincia di Imperia. Le spese processuali sono state compensate fra le parti, il che comporta che ciascuna sopporta le proprie spese legali. Il tribunale ha ordinato che la sentenza fosse eseguita dall'autorità amministrativa, garantendo così il pieno effetto alla propria pronuncia.
Massima
La deliberazione di un'Autorità di regolazione tariffaria adottata sulla base di informazioni e dati forniti da enti territoriali competenti, ove non sia provato che detti dati fossero manifestamente inesatti o erano già stato contestati tempestivamente in sede locale, rientra nel legittimo esercizio del potere regolatorio e non è sindacabile dal giudice amministrativo al ricorrere della sola censura circa l'opportunità della scelta tariffaria operata.
Testo integrale
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Seconda) ha pronunciato la presente SENTENZA Maria Ada Russo, Presidente Giovanni Zucchini, Consigliere, Estensore Stefano Celeste Cozzi, Consigliere per l'annullamento per quanto riguarda il ricorso principale, - della deliberazione dell’Autorità per l’energia elettrica, il gas ed il sistema idrico del 25 giugno 2015 n. 312/2015/R/idr pubblicata sul sito dell’Autorità nella parte in cui ha escluso la ricorrente dall’aggiornamento tariffario e per l’accertamento del diritto della ricorrente a conseguire il predetto aggiornamento, nonché di ogni atto presupposto e preparatorio conseguente e comunque connesso e segnatamente della relazione della Provincia di Imperia in data 22 maggio 2014, nonché di tutte le altre comunicazioni e/o relazioni integrative della Provincia richiamate nel provvedimento; per quanto riguarda il ricorso per motivi aggiunti, - del verbale di deliberazione n. 9 del 24.07.2014 della Conferenza dei Sindaci dei Comuni per la Gestione del servizio idrico integrato della Provincia di Imperia; - del verbale di deliberazione n. 29 del 13.11.2012 della Provincia di Imperia; - della Deliberazione Giunta Provinciale di Imperia n. 105/2014; - della Deliberazione dell'Ente d'Ambito di Imperia di cui al verbale n. 8 del 2014; - della Relazione di accompagnamento Hydrodata allegata delibera 8 del 2014; - dell'Allegato delibera 8 del 2014; - della delibera della Giunta Provinciale della Provincia di Imperia n. 249, del 16 ottobre 2014; - del verbale di deliberazione n. 9/2014 della Conferenza dei Sindaci dei Comuni per la Gestione del Servizio idrico della Provincia di Imperia. sul ricorso numero di registro generale 2181 del 2015, integrato da motivi aggiunti, proposto da Acquedotto di Savona S.p.A. (ora Ireti Spa), in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Daniela Anselmi, Giulio Bertone e Maurizio Saladino, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio fisico presso lo studio dell’avv. Maurizio Saladino in Milano, viale Regina Margherita, 43; Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (Arera), in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Milano, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domiciliata ex lege in Milano, via Freguglia, 1; Provincia di Imperia, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Riccardo Farnetani, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio fisico presso lo studio dell’avv. Carlo Andena in Milano, corso di Porta Vittoria, 28; Rivieracqua S.c.p.A. e Hydrodata S.p.A., entrambe non costituite in giudizio; Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati; Visti gli atti di costituzione in giudizio dell’Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente-Arera e della Provincia di Imperia; Visti tutti gli atti della causa; Relatore nell'udienza pubblica del giorno 7 novembre 2023 il dott. Giovanni Zucchini e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale; Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue. P.Q.M. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso e sui motivi aggiunti, come in epigrafe proposti, li respinge. Spese compensate. Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa. Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 7 novembre 2023 con l'intervento dei magistrati:
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