AUTORITÀ INDIPENDENTI - ARERA - DELIBERAZIONE N. 207/2018/S/GAS - SANZIONE AMMINISTRATIVA PECUNIARIA
| Tribunale | TAR LOMBARDIA - MILANO |
| Sezione | SEZIONE PRIMA |
| Data | — |
| Numero | 202302263/2023 |
| Esito | Accolto |
Testo integrale
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Prima) ha pronunciato la presente SENTENZA Antonio Vinciguerra, Presidente Alberto Di Mario, Consigliere Mauro Gatti, Consigliere, Estensore per l'annullamento della deliberazione n. 207/2018/S/GAS del 5 aprile 2018 comunicata alla ricorrente il 10 aprile 2018, avente ad oggetto “Irrogazione di una sanzione amministrativa pecuniaria per violazioni in materia di misura del gas naturale”, e di qualsiasi altro atto presupposto, consequenziale o comunque connesso, ivi compreso, ove occorrer possa la Comunicazione delle Risultanze Istruttorie del 20 ottobre 2017, ed il “Regolamento per la disciplina dei procedimenti sanzionatori e delle modalità procedurali per la valutazione degli impegni”, approvato dall’ARERA con deliberazione del 14 giugno 2012 n. 243/2012/E/COM”. sul ricorso numero di registro generale 2436 del 2018, proposto da Società Irpina Distribuzione Gas - S.I.Di.Gas S.p.A., rappresentata e difesa dall'avvocato Giovanna De Santis, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio dell’Avv. Edoardo Lombardi in Milano, via Borgogna n. 8; Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente - Arera, rappresentata e difesa dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliataria ex lege in Milano, via Freguglia, 1; Snam Rete Gas S.p.A., rappresentata e difesa dagli avvocati Mauro Renna e Gianluca D'Orazio, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio del primo in Milano, Viale Bianca Maria 45; Visti il ricorso ed i relativi allegati; Visti gli atti di costituzione in giudizio di Arera e di Snam Rete Gas S.p.a.; Visti tutti gli atti della causa; Relatore nell'udienza pubblica del giorno 20 settembre 2023 il dott. Mauro Gatti e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale; Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue. P.Q.M. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie, e per l’effetto annulla i provvedimenti in epigrafe impugnati. Spese compensate, salvo il rimborso del contributo unificato in favore della ricorrente. Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa. Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 20 settembre 2023 con l'intervento dei magistrati:
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