AUTORITÀ INDIPENDENTI - DELIBERAZIONE ARERA N. 369/2018/R/TLR DEL 28 GIUGNO 2018
| Tribunale | TAR LOMBARDIA - MILANO |
| Sezione | SEZIONE PRIMA |
| Data | — |
| Numero | 202301453/2023 |
| Esito | Inammissibile |
Testo integrale
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Prima) ha pronunciato la presente SENTENZA Antonio Vinciguerra, Presidente Alberto Di Mario, Consigliere Mauro Gatti, Consigliere, Estensore per l'annullamento - della Deliberazione ARERA n. 369/2018/R/tlr del 28 giugno 2018, recante “Rigetto delle istanze per l'esclusione dal novero delle reti di teleriscaldamento e teleraffrescamento soggette alla regolazione dell'Autorità ai sensi della deliberazione 23/2018/R/tlr”; - dei relativi atti presupposti e, in particolare: della nota ARERA prot. 18205 dell'11 giugno 2018, recante la comunicazione delle risultanze istruttorie del procedimento di esclusione delle reti di proprietà di Ecogena dalla regolazione dell'Autorità; ove occorrer possa, della deliberazione ARERA n. 23/2018/R/tlr nella parte in cui non esclude dall'applicazione della regolazione le reti progettate ab origine per servire complessi immobiliari e numero di utenti predeterminati; ove occorrer possa, della deliberazione AEEGSI – ARERA n. 339/2015/R/tlr del 9 luglio 2015, nella parte in cui ricomprende nella definizione di rete di teleriscaldamento gli impianti progettati ab origine per servire complessi immobiliari e numero di utenti predeterminati. - di ogni altro atto connesso, presupposto e consequenziale anche se allo stato non conosciuto dalla ricorrente. sul ricorso numero di registro generale 2302 del 2018, proposto da Ecogena S.r.l., rappresentata e difesa dagli avvocati Eugenio Bruti Liberati ed Alessandra Canuti, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente - Arera, rappresentata e difesa dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliataria ex lege in Milano, via Freguglia, 1; Visti il ricorso e i relativi allegati; Visto l'atto di costituzione in giudizio di Arera; Visti gli artt. 35, co. 1, lett. c, e 85, co. 9, cod. proc. amm.; Visti tutti gli atti della causa; Relatore nell'udienza pubblica del giorno 7 giugno 2023 il dott. Mauro Gatti e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale; Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue. P.Q.M. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse. Spese compensate. Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa. Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 7 giugno 2023 con l'intervento dei magistrati:
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