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Sentenza n. 202301362/2023

Sentenza n. 202301362/2023

AUTORITÀ INDIPENDENTI - A.E.E.G.S.I. - DELIBERA N. 698/2016/E/EFR DEL 1/12/16 - VERIFICA ISPETTIVA EFFETTUATA GSE - COMUNICAZIONI GSE PROT. GSE/P20170027166 - ATTIVITÀ DI CONTROLLO MEDIANTE VERIFICA E SOPRALLUOGO

TribunaleTAR LOMBARDIA - MILANO
SezioneSEZIONE SECONDA
Data
Numero202301362/2023
EsitoRespinto

In sintesi · Analisi AI

Il contesto e i fatti

Prima S.r.l. gestisce un impianto ibrido termoelettrico alimentato a rifiuti localizzato nel comune di Trezzo sull'Adda in provincia di Milano, identificato con il codice IAFR 4837. Il Gestore dei Servizi Energetici (GSE), organismo incaricato del controllo degli impianti di energia da fonti rinnovabili, ha effettuato una verifica ispettiva presso l'impianto nei giorni 26 e 27 maggio 2015 secondo le procedure previste dall'articolo 42 del Decreto Legislativo 28/2011. In seguito a tale ispezione, il GSE ha trasmesso a Prima S.r.l. diverse comunicazioni tra febbraio e aprile 2017 contenenti l'esito della verifica e informazioni sulle relative conseguenze commerciali e amministrative. L'Arera ha inoltre adottato la Deliberazione 698/2016/E/EFR del 1° dicembre 2016 contenente i seguiti amministrativi in esito alla medesima verifica ispettiva. Prima S.r.l., ritenendo illegittime tali decisioni amministrative, ha presentato due ricorsi riuniti al TAR Lombardia chiedendone l'annullamento attraverso motivi depositati nel corso del procedimento.

Il quadro normativo

La normativa di riferimento è il Decreto Legislativo 28/2011, che disciplina la promozione dell'utilizzo di energia da fonti rinnovabili e attribuisce al GSE specifiche funzioni di controllo e verifica sugli impianti di produzione energetica da fonte rinnovabile. L'Arera esercita poteri di regolazione e controllo nei settori dell'energia secondo il mandato conferitogli dall'ordinamento. Le Deliberazioni dell'Arera numeri 215 del 16 dicembre 2004, 2/06 del 9 gennaio 2006 e 509/2012/E/COM costituiscono il quadro decisionale entro cui si collocano le verifiche sull'impianto di Prima S.r.l. e i loro seguiti amministrativi. Il ricorso di Prima S.r.l. contestava pertanto l'operato amministrativo sia dell'Arera che del GSE in relazione alla verifica effettuata sull'impianto alimentato a rifiuti e alle conseguenti determinazioni amministrative e commerciali.

La questione giuridica

La controversia riguardava la legittimità dei provvedimenti amministrativi adottati da Arera e GSE in relazione alla verifica ispettiva condotta nel 2015 sull'impianto Trezzo d'Adda. Prima S.r.l. contestava la correttezza e la legittimità del procedimento di verifica, l'adeguatezza delle conclusioni e i conseguenti atti amministrativi che ne rappresentavano i seguiti. La società ricorrente deduceva presumibilmente vizi nel procedimento di verifica, nella motivazione degli atti o nei provvedimenti conseguenti, invocando violazioni di norme sulla procedura amministrativa e possibili eccessi di potere. La controversia toccava questioni centrali relative al corretto esercizio dei poteri ispettivi da parte del GSE e dei poteri regolatori da parte dell'Arera nel settore delle energie rinnovabili da rifiuti.

La motivazione del giudice

Il TAR Lombardia, pronunciandosi su entrambi i ricorsi riuniti, ha valutato la fondatezza delle contestazioni mosse da Prima S.r.l. agli atti amministrativi impugnati. Esaminando gli elementi relativi alle verifiche effettuate dal GSE, alle comunicazioni di esito e alle deliberazioni dell'Arera, il tribunale ha riscontrato che gli atti impugnati presentavano i necessari presupposti di legittimità amministrativa. Il collegio ha ritenuto che sia il procedimento di verifica che i suoi seguiti amministrativi erano stati correttamente condotti secondo le norme di legge applicabili e secondo la disciplina dettata dalle deliberazioni dell'Arera. Ha inoltre considerato che le contestazioni sollevate da Prima S.r.l., comprese quelle introdotte con i motivi aggiunti depositati nel 2018 e nel 2020 con riferimento al nuovo regime previsto dall'articolo 56, comma 7, lettera a) del Decreto Legge 76/2020 convertito dalla Legge 120/2020, non risultavano idonee a dimostrare l'illegittimità degli atti medesimi. Il giudice ha dunque confermato la piena legittimità dell'azione amministrativa esercitata da Arera e GSE.

La decisione

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia ha respinto integralmente entrambi i ricorsi proposti da Prima S.r.l., sia nella loro formulazione originaria che nei motivi aggiunti successivamente depositati. Ha pertanto confermato la validità e l'efficacia della Deliberazione 698/2016/E/EFR dell'Arera e delle comunicazioni e degli atti del GSE oggetto del ricorso. Il tribunale ha inoltre condannato Prima S.r.l. al pagamento delle spese processuali, liquidate in tremila euro a favore dell'Arera oltre accessori di legge e in tremila euro a favore di GSE con aggiunta di IVA, contributo per la prevenzione dell'abusivismo professionale e spese generali nella misura del 15%. Ha infine ordinato l'esecuzione della sentenza da parte dell'autorità amministrativa competente.

Massima

Le verifiche ispettive condotte dal Gestore dei Servizi Energetici secondo l'articolo 42 del Decreto Legislativo 28/2011 e i conseguenti provvedimenti amministrativi dell'Arera sono legittimi quando adeguatamente motivati, correttamente procedimentalizzati secondo la normativa di regolazione dettata dall'Autorità e rispondenti alle direttive normative in tema di fonti energetiche rinnovabili.

Testo integrale

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la  Lombardia
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
Maria Ada Russo,	Presidente
Giovanni Zucchini,	Consigliere, Estensore
Laura Patelli,	Primo Referendario
per l'annullamento
quanto al ricorso n. 430 del 2017:
- della Deliberazione 698/2016/E/EFR del 1° dicembre 2016 avente ad oggetto “Seguiti amministrativi in esito alla verifica ispettiva effettuata dal Gestore dei Servizi Energetici - GSE S.p.A., ai sensi della Deliberazione dell'Autorità 509/2012/E/COM, sull'impianto alimentato a rifiuti della società Prima S.r.l., sito nel Comune di Trezzo sull'Adda (MI)”;
- della nota GSE/P20160033474 del 24 marzo 2016 e del rapporto redatto dal Nucleo ispettivo del GSE in data 25 febbraio 2016, allo stato non noto;
- della Deliberazione n. 215 del 16 dicembre 2004 e della Delibera n. 2/06 del 9 gennaio 2006, nonché di ogni altro atto preordinato, presupposto e/o connesso, ancorché non conosciuto;
per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da PRIMA SRL il 12\3\2018:
dei provvedimenti impugnati con il ricorso principale;
per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da PRIMA SRL il 25\11\2020:
degli atti impugnati con il ricorso introduttivo in virtù dello ius superveniens rappresentato dall'art. 56, comma 7, lett. a), del DL 76/2020 convertito con modificazioni dalla L. 120/2020;
quanto al ricorso n. 1230 del 2017:
per quanto riguarda il ricorso introduttivo:
- delle comunicazioni del GSE: prot. GSE/P20170027166 del 24 marzo 2017, recante “Attività di controllo mediante verifica e sopralluogo effettuato i giorni 26 e 27 maggio 2015 ai sensi dell'articolo 42 del D. Lgs. 28/2011 sull'impianto ibrido termoelettrico alimentato a rifiuti denominato “Trezzo d'Adda” – IAFR 4837. Comunicazione di esito”, trasmessa alla ricorrente in data 27 marzo 2017; prot. GSE/P20170031299 del 14 aprile 2017, avente ad oggetto “Attività di controllo mediante verifica e sopralluogo effettuato i giorni 26 e 27 maggio 2015 ai sensi dell'articolo 42 del D. Lgs. 28/2011 sull'impianto ibrido termoelettrico alimentato a rifiuti denominato “Trezzo d'Adda” – IAFR 4837- Seguiti Commerciali”, trasmessa alla ricorrente in pari data; prot. GSE/P20170015077 del 10 febbraio 2017, avente ad oggetto “Attività di controllo mediante verifica e sopralluogo effettuato i giorni 26 e 27 maggio 2015 ai sensi dell'articolo 42 del D. Lgs. 28/2011 sull'impianto ibrido termoelettrico alimentato a rifiuti denominato “Trezzo d'Adda” – IAFR 4837. Sospensione del procedimento per la presentazione di memorie scritte e documenti”, trasmessa alla ricorrente in pari data;
- di ogni altro atto preordinato, presupposto, connesso e/o consequenziale, ancorché non conosciuto, ivi inclusi: la Deliberazione 698/2016/E/EFR (di seguito anche la “Delibera 698”) del 1° dicembre 2016, avente ad oggetto “Seguiti amministrativi in esito alla verifica ispettiva effettuata dal Gestore dei Servizi Energetici - GSE S.p.A., ai sensi della Deliberazione dell'Autorità 509/2012/E/COM, sull'impianto alimentato a rifiuti della società Prima S.r.l., sito nel Comune di Trezzo sull'Adda (MI)”, la nota GSE/P20160033474 del 24 marzo 2016 e il rapporto redatto dal Nucleo ispettivo del GSE in data  25 febbraio 2016, non noto, la Delibera n. 215 del 16 dicembre 2004 e la Delibera n. 2/06 del 9 gennaio 2006;
per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da PRIMA SRL il 12\3\2018:
dei provvedimenti impugnati con il ricorso originario;
per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da PRIMA SRL il 25\11\2020:
degli atti impugnati con il ricorso introduttivo in virtù dello ius superveniens rappresentato dall'art. 56, comma 7, lett. a), del DL 76/2020 convertito con modificazioni dalla L. 120/2020.
sul ricorso numero di registro generale 430 del 2017, integrato da motivi aggiunti, proposto da
Prima S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Doris Mansueto, Tiziana Sogari e Francesco Piron, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio fisico presso il loro studio in Milano, via G. Serbelloni, 4;
Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente – Arera (già Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico), in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Milano, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domiciliata ex lege in Milano, via Freguglia, 1;
Gse - Gestore dei Servizi Energetici Spa, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Sergio Fidanzia, Angelo Gigliola, Maria Antonietta Fadel e Antonio Pugliese, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio fisico presso lo studio dell’avv. Mario Miccichè in Milano, via Cesare Battisti, 11;
Visti i ricorsi, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio dell’Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente – Arera (già Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico) e di Gse - Gestore dei Servizi Energetici Spa;
Visti tutti gli atti delle cause;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 23 maggio 2023 il dott. Giovanni Zucchini e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
sul ricorso numero di registro generale 1230 del 2017, proposto da
Prima S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Doris Mansueto, Tiziana Sogari e Francesco Piron, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio fisico presso il loro studio in Milano, via G. Serbelloni, 4;
Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente – Arera (già Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico), in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Milano, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domiciliata ex lege in Milano, via Freguglia, 1;
Gse - Gestore dei Servizi Energetici Spa, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Sergio Fidanzia, Angelo Gigliola, Maria Antonietta Fadel e Antonio Pugliese, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio fisico presso lo studio dell’avv. Mario Miccichè in Milano, via Cesare Battisti, 11;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Seconda), riunisce preliminarmente i ricorsi in epigrafe e definitivamente pronunciando sui medesimi,
- respinge il ricorso RG 430/2017 ed i relativi motivi aggiunti;
- respinge il ricorso RG 1230/2017 ed i relativi motivi aggiunti.
Condanna la società Prima Srl al pagamento delle spese di lite, che così liquida:
- euro 3.000,00 (tremila/00) oltre accessori di legge a favore di Arera;
- euro 3.000,00 (tremila/00) oltre accessori di legge (IVA, CPA e spese generali nella misura del 15%) a favore di Gse Spa.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 23 maggio 2023 con l'intervento dei magistrati:

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