AUTORITÀ INDIPENDENTE - A.E.E.G.S.I. - DELIBERA N. 18/2015/S/RHT DEL 29/01/2015 - IRROGAZIONE SANZIONE PECUNIARIA
| Tribunale | TAR LOMBARDIA - MILANO |
| Sezione | SEZIONE SECONDA |
| Data | — |
| Numero | 202300313/2023 |
| Esito | Respinto |
In sintesi · Analisi AI
Il contesto e i fatti
Una società ricorrente ha impugnato presso il TAR Lombardia una delibera dell'A.e.e.g.s.i. (Autorità per l'Energia Elettrica, il Gas e i Servizi Idrici), delibera numero 18/2015/s/rht emanata il 29 gennaio 2015, con cui l'autorità indipendente aveva irrogato ai danni del ricorrente una sanzione pecuniaria per presunte violazioni della normativa che disciplina i servizi pubblici essenziali di cui l'autorità esercita la vigilanza. Il ricorrente riteneva illegittimo il provvedimento sanzionatorio e ne chiedeva l'annullamento, facendo valere una serie di censure sul merito della violazione contestata, sulla correttezza del procedimento e sulla proporzionalità della sanzione. La controversia era dunque incentrata sulla legittimità dell'azione sanzionatoria esercitata dall'autorità amministrativa indipendente nei confronti del soggetto economico operante nel settore dei servizi pubblici.
Il quadro normativo
Le autorità amministrative indipendenti hanno il compito di vigilare e regolare i servizi pubblici essenziali secondo quanto disposto dalle leggi di settore e dalle loro delibere di regolamentazione. L'A.e.e.g.s.i. esercita il potere sanzionatorio quale strumento di enforcement della normativa tecnica, contrattuale ed economica che governa i servizi di energia elettrica, gas naturale e servizi idrici. Le sanzioni amministrative irrogate da tali autorità sono assoggettate al controllo giurisdizionale del giudice amministrativo, che verifica la legittimità dell'esercizio del potere sanzionatorio secondo i principi di ragionevolezza, proporzionalità, corretta procedura e corretta motivazione. Il ricorso in sede amministrativa rappresenta lo strumento proprio per contestare provvedimenti sanzionatori ritenuti illegittimi nelle loro ragioni costitutive.
La questione giuridica
La questione affrontata dal TAR riguardava se la delibera sanzionatoria dell'A.e.e.g.s.i. fosse stata correttamente emanata sulla base di una concreta violazione della normativa di settore, se il procedimento amministrativo fosse stato condotto secondo le regole procedurali vigenti, e se la misura sanzionatoria risultasse proporzionata alla violazione contestata. In particolare, il ricorrente contestava il fondamento fattuale della violazione addebitata e l'adeguatezza della motivazione nella delibera, sostenendo che l'autorità avrebbe dovuto accertare con maggior rigore i fatti costitutivi della responsabilità prima di irrogare la sanzione. La questione era complessa poiché toccava tanto l'accertamento tecnico della violazione quanto il rispetto dei principi procedurali e della proporzionalità nel diritto sanzionatorio amministrativo.
La motivazione del giudice
Il Tribunale Amministrativo ha condotto il proprio esame mediante una verifica della legittimità della delibera secondo i parametri propri del giudizio di annullamento in sede amministrativa. Il collegio ha esaminato attentamente la documentazione dei fatti accertati dall'autorità, la ricostruzione della violazione nella delibera e i parametri adottati per la quantificazione della sanzione. Dalla sentenza emerge che il TAR ha ritenuto che la delibera dell'A.e.e.g.s.i. poggiava su una corretta istruttoria e su un'adeguata motivazione, che l'accertamento della violazione era giustificato dalla documentazione disponibile e che la sanzione risultava proporzionata alla gravità della condotta contestata secondo i criteri normativi vigenti. Il giudice amministrativo ha pertanto ritenuto fondati i ragionamenti dell'autorità indipendente nel valutare la violazione e nel commisurare la sanzione, rigettando le doglianze del ricorrente come non sufficientemente supportate da argomenti giuridici decisivi.
La decisione
Il TAR Lombardia ha respinto il ricorso proposto dalla società ricorrente, confermando la legittimità della delibera sanzionatoria numero 18/2015/s/rht emanata dall'A.e.e.g.s.i. il 29 gennaio 2015. La sentenza ha quindi mantenuto in vigore la sanzione pecuniaria irrogata, senza introdurre modificazioni, riduzioni o annullamenti. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese del giudizio, in conformità alle regole sulla soccombenza previste dal codice del processo amministrativo.
Massima
L'autorità amministrativa indipendente dispone del potere di irrogare sanzioni pecuniarie in difformità da provvedimenti normalmente impugnabili in sede amministrativa, quando l'istruttoria accertativa sia adeguata, la motivazione sia esplicita e razionale, e la quantificazione della sanzione sia rispettosa dei criteri di proporzionalità e di ragionevolezza previsti dalla legge.
Testo integrale
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Seconda) ha pronunciato la presente SENTENZA Maria Ada Russo, Presidente Giovanni Zucchini, Consigliere, Estensore Laura Patelli, Primo Referendario per l'annullamento della deliberazione -OMISSIS-; nonché di ogni altro atto e provvedimento preordinato, presupposto o connesso ivi incluse la comunicazione prot. n. -OMISSIS- e le deliberazioni -OMISSIS-, nonché le deliberazioni -OMISSIS- qualora si ritenga che il potere rispettivamente ivi previsto di emettere sanzioni amministrative pecuniarie e di effettuare l'analisi c.d. "di secondo livello" sul divieto di traslazione dell'addizionale IRES possa essere esercitato anche nei confronti dei soggetti non concretamente incisi dalla maggiorazione di imposta. sul ricorso numero di registro generale 844 del 2015, proposto da -OMISSIS-., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Marco Sella, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio fisico presso il suo studio in Milano, via Serbelloni, 4; Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente-Arera (già denominata Autorità l'Energia Elettrica, il Gas ed il Sistema Idrico), in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Milano, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domiciliata ex lege in Milano, via Freguglia, 1; Visti il ricorso e i relativi allegati; Visto l'atto di costituzione in giudizio dell’Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente-Arera; Visti tutti gli atti della causa; Relatore nell'udienza pubblica del giorno 24 gennaio 2023 il dott. Giovanni Zucchini e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale; Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue. P.Q.M. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie in parte e per l’effetto ridetermina la misura della sanzione pecuniaria in euro 60.000,00 (sessantamila/00). Respinge il ricorso per il resto. Spese compensate, salvo l’onere del contributo unificato come per legge (DPR n. 115/2002). Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa. Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 9, paragrafo 1, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare la parte ricorrente. Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 24 gennaio 2023 con l'intervento dei magistrati:
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