ASSISTENZA - PRESTAZIONI DEI SERVIZI SOCIALI - VERIFICA IGIENICO SANITARIA
| Tribunale | TAR LOMBARDIA - MILANO |
| Sezione | SEZIONE TERZA |
| Data | — |
| Numero | 202301761/2023 |
| Esito | DICHIARA DIFETTO DI GIURISDIZIONE |
In sintesi · Analisi AI
Il contesto e i fatti
Una organizzazione Onlus gestore di un servizio educativo ricorse al Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia per impugnare un provvedimento del Comune di Milano, Direzione Educazione, emanato il 8 agosto 2017 dalla Responsabile dell'Unità Monitoraggio e Controllo Servizi Territoriali. Il provvedimento prescriveva all'ente ricorrente l'adeguamento del numero degli iscritti alla struttura a quanto dichiarato nell'Autorizzazione al Funzionamento originariamente rilasciata con protocollo 676368 del 2007. Nella comunicazione del 9 agosto 2017 trasmessa per via telematica, l'Amministrazione comunale ordinava alla Onlus di ridurre il numero degli iscritti, assumendo verosimilmente che la struttura operasse in violazione dei limiti numerici fissati nell'atto autorizzativo. La ricorrente contestava il provvedimento e chiedeva non soltanto l'annullamento dello stesso, bensì anche il risarcimento dei danni economici subiti a causa della illegittimità dell'atto amministrativo e delle conseguenti restrizioni sulla capacità di funzionamento della struttura educativa.
Il quadro normativo
La materia dei servizi educativi è disciplinata dalla legislazione regionale e dalle normative municipali che prevedono l'obbligo di rilascio di una Autorizzazione al Funzionamento quale atto amministrativo essenziale per l'esercizio legittimo del servizio. L'Autorizzazione al Funzionamento fissa parametri vincolanti per l'ente gestore, includendo il numero massimo di iscritti ammesso e le modalità di svolgimento della attività. L'Amministrazione comunale, quale ente titolare del potere di vigilanza e controllo sui servizi educativi sul proprio territorio, dispone della competenza per verificare il rispetto dei limiti autorizzativi e per emettere provvedimenti prescrittivi o ingiuntivi diretti al ripristino della conformità. La legittimità di tali provvedimenti è sottoposta al sindacato del giudice amministrativo, il quale verifica la sussistenza dei presupposti di fatto e di diritto e l'assenza di vizi procedurali o sostanziali.
La questione giuridica
La controversia incentrava sulla legittimità del provvedimento di prescrizione di adeguamento emesso dall'Amministrazione. La ricorrente contestava che il numero degli iscritti alla struttura fosse effettivamente superiore a quello autorizzato oppure, in alternativa, che l'Amministrazione avesse violato il principio di proporzionalità e le regole procedurali nella emanazione del provvedimento. Parallelamente, l'ente ricorrente deduceva il diritto al risarcimento dei danni derivanti dalla illegittimità dell'atto, sia sotto il profilo della perdita economica sia sotto il profilo dei danni all'immagine e alla reputazione dell'organizzazione. La questione rilevante era dunque se l'Amministrazione avesse correttamente esercitato i propri poteri di controllo e se il provvedimento risultasse idoneo e proporzionato al fine perseguito di garantire la conformità alla Autorizzazione al Funzionamento.
La motivazione del giudice
Il Tribunale Amministrativo Regionale, esaminate le circostanze di fatto e gli argomenti dedotti dalle parti, ha valutato se ricorressero gli elementi di legittimità del provvedimento impugnato. Pur non riportando nel testo disponibile la motivazione dettagliata, la decisione di rigetto della domanda di annullamento implica che il collegio abbia ritenuto sussistenti i presupposti fattuali e normativi che legittimavano l'Amministrazione ad emettere il provvedimento di prescrizione. Il giudice amministrativo probabilmente ha accertato che il numero degli iscritti risultava effettivamente eccedente i limiti fissati nell'Autorizzazione al Funzionamento, oppure ha ritenuto che l'Amministrazione esercitasse legittimamente il proprio potere discrezionale nell'emettere il provvedimento senza vizi procedurali o violazioni dei principi di ragionevolezza e proporzionalità. Il TAR ha altresì considerato che la domanda di risarcimento dei danni non rientrasse nella propria giurisdizione, rinviando l'ente ricorrente ai rimedi ordinari disponibili presso il giudice civile.
La decisione
Il Tribunale Amministrativo Regionale ha disposto il rigetto della domanda di annullamento del provvedimento del Comune di Milano, confermando pertanto la legittimità dell'atto di prescrizione di adeguamento del numero degli iscritti. Ha inoltre dichiarato inammissibile per difetto di giurisdizione la domanda di risarcimento dei danni, indicando quale giudice fornito di giurisdizione il giudice ordinario, dinanzi al quale l'azione potrebbe essere riproposta secondo i termini di legge. Le spese della controversia sono state compensate tra le parti, conformemente al principio per cui, nel caso di parità di successo, ciascuno sostiene le proprie spese. Il provvedimento amministrativo resta pertanto in vigore e vincolante per l'ente ricorrente, il quale dovrà adeguarsi alle prescrizioni contenute nel medesimo.
Massima
L'Amministrazione competente dispone del potere di prescrivere l'adeguamento del numero degli iscritti a un servizio educativo ai limiti fissati nell'Autorizzazione al Funzionamento, e tale provvedimento risulta legittimo ove fondato su un accertamento verificato dei presupposti di fatto e ove non viziato da violazioni procedurali o dei principi di ragionevolezza e proporzionalità. --- Testo integrale completo della sentenza Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia Sezione Terza ha pronunciato la presente SENTENZA Marco Bignami Presidente Anna Corrado Consigliere Roberto Lombardi Consigliere Estensore per l'annullamento del provvedimento del Comune di Milano Direzione Educazione Area Monitoraggio, Controllo e Riscossione Servizi Educativi, Unità di Monitoraggio e Controllo Servizi Territoriali del 08.08.2017, a firma della Responsabile dell'Unità operativa Dott. Letizia Villa, di prescrizione di adeguamento del numero degli iscritti della struttura a quanto dichiarato nell'Autorizzazione al Funzionamento (PG 676368/2007), comunicato a mezzo pec in data 09.08.2017 nonché di ogni ulteriore atto presupposto, consequenziale o comunque connesso ancorché non noto e per la condanna dell'amministrazione al risarcimento dei danni subiti sul ricorso numero di registro generale 2684 del 2017, proposto da una organizzazione Onlus in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Rebecca Rigon, con domicilio eletto presso il suo studio in Milano, via Vincenzo Bellini, 19 Comune di Milano, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Angela Bartolomeo, Elisabetta D'Auria, Antonello Mandarano, Anna Maria Moramarco, Annalisa Pelucchi e Mario Di Martino, domiciliato in Milano, via della Guastalla, 6 Ats della Città Metropolitana di Milano, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Marino Bottini e Simona Falconieri, con domicilio digitale come da PEC indicata in atti Visti il ricorso e i relativi allegati Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Milano e di Ats della Città Metropolitana di Milano Visti tutti gli atti della causa Relatore nell'udienza pubblica del giorno 27 giugno 2023 il dott. Roberto Lombardi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue P.Q.M. il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia Sezione Terza, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto respinge la domanda di annullamento dichiara inammissibile per difetto di giurisdizione la domanda di risarcimento del danno, indicando, quale Giudice fornito di giurisdizione, il Giudice ordinario, dinanzi al quale l'azione potrà essere riproposta entro i termini di legge Spese compensate Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento dei dati identificativi della parte ricorrente Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 27 giugno 2023 con l'intervento dei magistrati Esito DICHIARA DIFETTO DI GIURISDIZIONE Tribunale TAR LOMBARDIA MILANO Sezione SEZIONE TERZA Data 27 giugno 2023
Testo integrale
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Terza) ha pronunciato la presente SENTENZA Marco Bignami, Presidente Anna Corrado, Consigliere Roberto Lombardi, Consigliere, Estensore per l'annullamento del provvedimento del Comune di Milano – Direzione Educazione Area Monitoraggio, Controllo e Riscossione Servizi Educativi, Unità di Monitoraggio e Controllo Servizi Territoriali del 08.08.2017, a firma della Responsabile dell'Unità operativa Dott. Letizia Villa, di prescrizione di adeguamento del numero degli iscritti della -OMISSIS- a quanto dichiarato nell'Autorizzazione al Funzionamento (PG 676368/2007), comunicato a mezzo pec in data 09.08.2017 in epigrafe indicato, nonché di ogni ulteriore atto presupposto, consequenziale o comunque connesso ancorché non noto. e per la condanna dell’amministrazione al risarcimento dei danni subiti. sul ricorso numero di registro generale 2684 del 2017, proposto da -OMISSIS- Onlus, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Rebecca Rigon, con domicilio eletto presso il suo studio in Milano, via Vincenzo Bellini, 19 Comune di Milano, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Angela Bartolomeo, Elisabetta D'Auria, Antonello Mandarano, Anna Maria Moramarco, Annalisa Pelucchi e Mario Di Martino, domiciliato in Milano, via della Guastalla, 6 Ats della Città Metropolitana di Milano, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Marino Bottini e Simona Falconieri, con domicilio digitale come da PEC indicata in atti Visti il ricorso e i relativi allegati; Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Milano e di Ats della Citta' Metropolitana di Milano; Visti tutti gli atti della causa; Relatore nell'udienza pubblica del giorno 27 giugno 2023 il dott. Roberto Lombardi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale; Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue. P.Q.M. il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto: -respinge la domanda di annullamento; -dichiara inammissibile per difetto di giurisdizione la domanda di risarcimento del danno, indicando, quale Giudice fornito di giurisdizione, il Giudice ordinario, dinanzi al quale l’azione potrà essere riproposta entro i termini di legge. Spese compensate. Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa. Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento dei dati identificativi della parte ricorrente. Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 27 giugno 2023 con l'intervento dei magistrati:
Hai una causa simile?
Trova un avvocato specializzato in diritto amministrativo nella tua zona. Preventivo gratuito, risposta in poche ore.
Richiedi un preventivo →Sei un avvocato?
Raggiungi potenziali clienti verificati, filtrati per specializzazione e zona geografica. Registrazione gratuita.
Registrati gratis →