4L-X (ART. 2/3)/3I - IMMIGRAZIONE - ISTANZA EMERSIONE LAVORO IRREGOLARE - ARCHIVIAZIONE/RIGETTO
| Tribunale | TAR LOMBARDIA - MILANO |
| Sezione | SEZIONE QUARTA |
| Data | — |
| Numero | 202300795/2023 |
| Esito | Accolto |
In sintesi · Analisi AI
Il contesto e i fatti
Un lavoratore straniero ha presentato istanza di emersione dal lavoro irregolare presso la Prefettura competente, chiedendo la regolarizzazione della propria posizione lavorativa secondo la disciplina prevista dai decreti di emersione. La Prefettura, mediante proprio provvedimento datato 25 febbraio 2022 e notificato il 10 marzo 2022, ha disposto l'archiviazione dell'istanza medesima. Il ricorrente, ritenendo il provvedimento illegittimo, ha impugnato l'atto davanti al TAR Lombardia per ottenerne l'annullamento. È significativo che il provvedimento di archiviazione sia stato notificato esclusivamente al datore di lavoro e non al ricorrente stesso, circostanza che ha inciso sulla valutazione dei vizi procedurali della decisione amministrativa.
Il quadro normativo
La materia dell'emersione dal lavoro irregolare è disciplinata da specifici decreti-legge che periodicamente consentono ai datori di lavoro di regolarizzare lavoratori stranieri occupati senza i dovuti permessi. Tali decreti stabiliscono procedure amministrative presso le Prefetture per la presentazione e la gestione delle istanze di emersione, prevedendo obblighi di comunicazione alle parti interessate e garantie procedurali. Il diritto di difesa e la tempestiva notificazione dei provvedimenti amministrativi costituiscono principi fondamentali del procedimento amministrativo, tutelati dalla legge sul procedimento amministrativo e dai principi generali dell'ordinamento. La violazione di tali garanzie procedurali determina l'illegittimità del provvedimento amministrativo adottato senza il rispetto delle forme dovute.
La questione giuridica
Il punto controverso era se la Prefettura avesse legittimamente potuto archiviare l'istanza di emersione del ricorrente e, preliminarmente, se il provvedimento di archiviazione fosse stato adottato nel rispetto delle garantie procedurali dovute al ricorrente. Il ricorrente contestava tanto il merito della decisione di archiviazione quanto la regolarità della procedura, evidenziando in particolare che il provvedimento non gli era stato direttamente notificato. La questione rilevava significativamente per la tutela dei diritti di stranieri ricercatori di una regolarizzazione della propria condizione lavorativa e per l'effettività delle garanzie procedurali nel procedimento amministrativo.
La motivazione del giudice
Il TAR, nel valutare il ricorso, ha ritenuto illegittimo il provvedimento di archiviazione emesso dalla Prefettura. Il collegio ha accertato che il provvedimento impugnato era affetto da vizi procedurali sostanziali che ne determinavano l'annullabilità, considerato anche il fatto che la notificazione era stata effettuata unicamente al datore di lavoro, privando il ricorrente della cognizione del provvedimento e della possibilità di esercitare pienamente il proprio diritto di difesa. Il giudice ha ritenuto che la Prefettura, nel gestire l'istanza di emersione, avrebbe dovuto osservare le forme procedurali previste dalla legge, inclusa la corretta notificazione alle parti interessate. L'illegittimità del procedimento amministrativo ha condotto il giudice a ritenere inaccettabile l'archiviazione così disposta.
La decisione
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia ha accolto il ricorso e annullato il provvedimento di archiviazione dell'istanza di emersione dal lavoro irregolare emesso dalla Prefettura il 25 febbraio 2022. La sentenza ordina all'autorità amministrativa di eseguire il provvedimento di annullamento, con conseguente obbligo della Prefettura di riesaminare l'istanza secondo le corrette procedure. È stata inoltre concessa al ricorrente l'assistenza legale a spese dello Stato, riconoscendogli il beneficio del patrocinio gratuito. Le spese di giudizio sono state compensate fra le parti, così che ciascuna sostenga le proprie.
Massima
L'archiviazione di un'istanza di emersione dal lavoro irregolare è illegittima quando il provvedimento violi le garantie procedurali, in particolare quando non sia notificato al ricorrente interessato, privandolo della possibilità di esercitare il diritto di difesa e di conoscenza del provvedimento.
Testo integrale
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Quarta) ha pronunciato la presente SENTENZA Gabriele Nunziata, Presidente Alberto Di Mario, Consigliere, Estensore Katiuscia Papi, Primo Referendario per l'annullamento del provvedimento di archiviazione dell'istanza di emersione dal lavoro irregolare -OMISSIS-, emesso dalla Prefettura di -OMISSIS-, Ufficio Territoriale del Governo, Sportello Unico per l'Immigrazione in data 25.02.2022, notificato al solo datore di lavoro, Sig. -OMISSIS-, in data 10.03.2022. sul ricorso numero di registro generale 675 del 2022, proposto da -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Daniela Vigliotti, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; Ministero dell'Interno, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura dello Stato, domiciliata in Milano, via Freguglia, 1; U.T.G. - Prefettura di -OMISSIS-, non costituito in giudizio; -OMISSIS-, non costituito in giudizio; Visti il ricorso e i relativi allegati; Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno; Visti tutti gli atti della causa; Relatore nell'udienza pubblica del giorno 1 marzo 2023 il dott. Alberto Di Mario e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale; Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue. P.Q.M. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e per l’effetto annulla l’atto impugnato. Ammette il ricorrente al patrocinio a spese dello Stato. Spese compensate. Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa. Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 9, paragrafo 1, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare il ricorrente. Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 1 marzo 2023 con l'intervento dei magistrati:
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