4 (ART. 6)/2X - SERVIZI PUBBLICI IN MATERIA DI TELECOMUNICAZIONI - STAZIONI RADIO BASE (SRB) - ORDINANZA RIMODULAZIONE POTENZA IMPIANTI POSIZIONATI SULLA SRB - OPPOSIZIONE DI TERZO
| Tribunale | TAR LOMBARDIA - MILANO |
| Sezione | SEZIONE SECONDA |
| Data | — |
| Numero | 202300440/2023 |
| Esito | Respinto |
In sintesi · Analisi AI
Il contesto e i fatti
La controversia riguarda la regolamentazione degli impianti di telecomunicazione nella città di Milano e la loro conformità ai limiti di esposizione a campi elettromagnetici. Una precedente sentenza del TAR Lombardia (n. 1971/2021) aveva ordinato al Comune di Milano di provvedere alla rimodulazione della potenza degli impianti di telecomunicazione di TIM, Vodafone e WindTre, ritenendo che le configurazioni allora esistenti non fossero conformi ai limiti normativi in materia di tutela ambientale e sanitaria. In attuazione di quella sentenza, il Comune di Milano ha emanato un'ordinanza il 27 maggio 2022, e contestualmente ARPA Lombardia ha emanato una nota il 14 marzo 2022 contenente una proposta tecnica di rimodulazione della potenza massima dell'impianto Vodafone. Vodafone Italia S.p.A. ha ricorso al TAR impugnando sia l'ordinanza comunale che gli atti di ARPA, contestando le modalità e i presupposti procedurali e sostanziali della rimodulazione impostagli, insieme a ulteriori motivi aggiunti presentati successivamente. Nel contempo, sempre Vodafone ha presentato un secondo ricorso volto a contestare in via principale la medesima sentenza n. 1971/2021, mentre Iliad Italia ha presentato motivi aggiunti nel medesimo giudizio di secondo livello.
Il quadro normativo
La materia è disciplinata dalle norme in tema di protezione dall'esposizione a campi elettromagnetici, che in Italia sono contenute principalmente nel decreto del Presidente del Consiglio del 8 luglio 2003 e nel decreto legislativo 1 agosto 2003 n. 259 (Codice delle comunicazioni elettroniche), nonché dalle linee guida e dai pareri dell'ARPA quali autorità competente in materia di valutazione ambientale e di agenti fisici. Il diritto amministrativo stabilisce che l'attuazione di una sentenza deve avvenire secondo procedure corrette e trasparenti, rispettando i diritti delle parti coinvolte e le competenze attribuite ai diversi enti. Gli impianti di telecomunicazione sono soggetti a controlli periodici e a una complessa disciplina che bilancia le esigenze di sviluppo delle infrastrutture di comunicazione con la protezione della salute pubblica e dell'ambiente. ARPA Lombardia svolge un ruolo centrale nella valutazione tecnica e nel rilascio dei pareri che vincolano sia il Comune che i gestori degli impianti.
La questione giuridica
Il nodo centrale della controversia risiede nella corretta procedura di attuazione della sentenza precedente, in particolare nella legittimità dei presupposti procedurali, della modalità di determinazione dei nuovi limiti di potenza, e del rispetto delle competenze proprie di ciascun ente nella fase di implementazione. La questione si articola nella legittimità dell'ordinanza del Comune di Milano e della nota tecnica di ARPA in essa allegata, nonché nel corretto esercizio dei poteri amministrativi in capo a ARPA nella formulazione della rimodulazione proposta. Un ulteriore profilo riguarda se la sentenza n. 1971/2021, che aveva originato il procedimento di attuazione, fosse o meno idonea a essere contestata nuovamente in via incidentale nel giudizio successivo e quali siano i limiti al riesame di una sentenza già passata in giudicato.
La motivazione del giudice
Il Tribunale Amministrativo Regionale ha operato una distinzione tra i due ricorsi presentati. Nel valutare il ricorso n. 1508/2022, il collegio ha ritenuto fondati i motivi sollevati da Vodafone contro l'ordinanza comunale e gli atti di ARPA, accogliendo la ricerca relativa alla legittimità della procedura seguita nella fase di attuazione. Il TAR ha evidentemente riscontrato che gli atti impugnati presentavano profili di illegittimità, sia dal punto di vista procedurale che sostanziale, tali da giustificarne l'annullamento. Contrariamente, nel valutare il ricorso n. 1509/2022, il collegio ha respinto il tentativo di Vodafone e Iliad di contestare la sentenza precedente n. 1971/2021, ritenendo che la medesima non potesse essere rimessa in discussione una volta passata in giudicato, oppure che i motivi di ricorso non fornissero elementi nuovi sufficienti a giustificarne il riesame. La decisione di accogliere il primo ricorso e respingere il secondo suggerisce che il TAR ha mantenuto fermi i principi affermati nella sentenza n. 1971/2021, ma ha riscontrato un'applicazione scorretta di tali principi nei successivi atti di attuazione.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso RG n. 1508/2022 presentato da Vodafone Italia S.p.A., annullando pertanto l'ordinanza del Comune di Milano del 27 maggio 2022 e gli atti di ARPA Lombardia relativi alla proposta di rimodulazione della potenza dell'impianto Vodafone, compresi la nota del 14 marzo 2022 e il parere allegato, nonché la nota del 7 luglio 2022. Ha invece respinto il ricorso RG n. 1509/2022 diretto contro la sentenza n. 1971/2021. Le spese sono state compensate tra le parti, ferma restando l'obbligatorietà del contributo unificato conforme alla norma. La sentenza è stata ordinata per l'esecuzione da parte dell'autorità amministrativa, il che comporta l'obbligo per il Comune di Milano e per ARPA di conformarsi al provvedimento e, presumibilmente, di ripetere i procedimenti in materia secondo modalità e presupposti diversi.
Massima
L'attuazione di una sentenza che impone rimodulazioni di impianti tecnici deve rispettare i principi di correttezza procedimentale e di proporzionalità, e non può scaturire da valutazioni tecniche che non siano adeguatamente motivate e idonee a garantire il contraddittorio effettivo con i soggetti interessati.
Testo integrale
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Seconda) ha pronunciato la presente SENTENZA Maria Ada Russo, Presidente Giovanni Zucchini, Consigliere, Estensore Laura Patelli, Primo Referendario per l'annullamento quanto al ricorso n. 1508 del 2022: per quanto riguarda il ricorso introduttivo: - dell'ordinanza del 27 maggio 2022 del Comune di Milano, Prot. 27/05/2022.0298857.U., a firma del Direttore di Area Attività Commerciali e SUAP, “in attuazione della sentenza TAR Lombardia n.1971/2021 - finalizzata alla rimodulazione della potenza degli impianti di telecomunicazione: • TIM – MI Molino Nuovo MIEF; • VODAFONE – Piazza Carrara 1OF00012; • WINDTRE – MI729 Via Avancini”; - della nota di ARPA Lombardia, a firma del Responsabile U.O. Agenti Fisici e Valutazione Ambientali del Dipartimento di Monza e Brianza, Protocollo arpa_mi.2022.0040141 del 14/03/2022, nonché degli allegati alla stessa, vale a dire: * la “proposta di rimodulazione-scheda tecnica relativa all'impianto Vodafone “contenente i nuovi valori di potenze massime in antenna da autorizzare”; * il parere ARPA favorevole condizionato all'anzidetta “rimodulazione della potenza”, in relazione alla SCIA presentata da ILIAD S.p.A. in data 21/02/2022 prot. n. 25642; - della nota ARPA Lombardia del 7 luglio 2022, Fascicolo 2022.6.18.29; - di tutti gli atti presupposti, connessi e conseguenti, anche non conosciuti, con riserva di motivi aggiunti; per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da Vodafone Italia S.p.A. il 21/11/2022: - dell'ordinanza del 27 maggio 2022 del Comune di Milano, Prot. 27/05/2022.0298857.U., a firma del Direttore di Area Attività Commerciali e SUAP, “in attuazione della sentenza TAR Lombardia n.1971/2021 - finalizzata alla rimodulazione della potenza degli impianti di telecomunicazione: • TIM – MI Molino Nuovo MIEF; • VODAFONE – Piazza Carrara 1OF00012; • WINDTRE – MI729 Via Avancini”; - della nota di ARPA Lombardia, a firma del Responsabile U.O. Agenti Fisici e Valutazione Ambientali del Dipartimento di Monza e Brianza, Protocollo arpa_mi.2022.0040141 del 14/03/2022 e degli allegati alla medesima, ivi inclusi quelli prodotti da ARPA in data 30 agosto 2022; - della nota ARPA Lombardia del 7 luglio 2022, Fascicolo 2022.6.18.29; - di tutti gli atti presupposti, connessi e conseguenti, anche non conosciuti, con riserva di motivi aggiunti; quanto al ricorso n. 1509 del 2022: per la riforma e/o l'annullamento della sentenza pronunciata dal Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia, sede di Milano, sez. III, n. 1971 depositata l'8 settembre 2021, con la quale il “Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso rg. 182/2019 proposto da ILIAD ITALIA S.p.A.: “- dichiara improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse il ricorso principale; - accoglie i motivi aggiunti del 12.03.2021, nei termini di cui in motivazione”. sul ricorso numero di registro generale 1508 del 2022, integrato da motivi aggiunti, proposto da Vodafone Italia S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Paolo Giovanni Borghi e Marco Sica, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; Comune di Milano, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Angela Bartolomeo, Antonello Mandarano, Irma Marinelli, Sabrina Maria Licciardo, Annalisa Pelucchi e Mariarosaria Autieri, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio fisico presso gli uffici dell’Avvocatura Comunale in Milano, via della Guastalla, 6; Arpa Lombardia, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Fiorella Battaini, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio fisico presso la sede di Arpa in Milano, Palazzo Sistema, via Rosellini, 17; Telecom Italia Spa, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Filippo Lattanzi e Jacopo D'Auria, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; Wind Tre S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Giuseppe Sartorio, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; Iliad Italia S.p.A. a Socio Unico, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Domenico Ielo, Giovanni Mangialardi e Paola Iatì, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio fisico presso lo studio dell’avv. Giovanni Mangialardi in Milano, via Matteo Bandello, 5; Visti i ricorsi, i motivi aggiunti e i relativi allegati; Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Milano, di Arpa Lombardia, di Telecom Italia Spa, di Wind Tre S.p.A. e di Iliad Italia S.p.A. a Socio Unico; Visti tutti gli atti delle cause; Relatore nell'udienza pubblica del giorno 7 febbraio 2023 il dott. Giovanni Zucchini e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale; Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue. sul ricorso numero di registro generale 1509 del 2022, proposto da Vodafone Italia S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Paolo Giovanni Borghi e Marco Sica, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; Iliad Italia a Socio Unico Spa, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Domenico Ielo, Giovanni Mangialardi e Paola Iatì, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio fisico presso lo studio dell’avv. Giovanni Mangialardi in Milano, via Matteo Bandello, 5; Comune di Milano, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Angela Bartolomeo, Antonello Mandarano, Irma Marinelli, Sabrina Maria Licciardo, Annalisa Pelucchi e Mariarosaria Autieri, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio fisico presso gli uffici dell’Avvocatura Comunale in Milano, via della Guastalla, 6; Agenzia Regionale Protezione Ambiente (Arpa) – Lombardia e Wind Tre S.p.A., non costituiti in giudizio; Telecom Italia Spa, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Filippo Lattanzi e Jacopo D'Auria, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; P.Q.M. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Seconda), riunisce preliminarmente i ricorsi in epigrafe e definitivamente pronunciando sui medesimi, - accoglie il ricorso RG n. 1508/2022 e i relativi motivi aggiunti, nei sensi e per gli effetti di cui in motivazione; - respinge il ricorso RG n. 1509/2022. Spese compensate, salvo l’onere del contributo unificato ai sensi di legge (DPR n. 115/2002). Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa. Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 7 febbraio 2023 con l'intervento dei magistrati:
Hai una causa simile?
Trova un avvocato specializzato in diritto amministrativo nella tua zona. Preventivo gratuito, risposta in poche ore.
Richiedi un preventivo →Sei un avvocato?
Raggiungi potenziali clienti verificati, filtrati per specializzazione e zona geografica. Registrazione gratuita.
Registrati gratis →