4L/R (ART. 3 D. P. N. 1/2021) - 3I/P - IMMIGRAZIONE - ISTANZA EMERSIONE LAVORO IRREGOLARE - SILENZIO
| Tribunale | TAR LOMBARDIA - MILANO |
| Sezione | SEZIONE TERZA |
| Data | — |
| Numero | 202301802/2023 |
| Esito | NOMINA COMMISSARIO AD ACTA |
In sintesi · Analisi AI
Il contesto e i fatti
Un lavoratore ha presentato istanza di emersione dal lavoro irregolare a favore di una lavoratrice in data 30 giugno 2020, presso il Ministero dell'Interno e la Prefettura di Milano, esercitando il diritto di regolarizzazione dei rapporti di lavoro previsto dal decreto-legge 34 del 2020. Tale istanza è stata trasmessa con il protocollo P-MI/L/N/2020/115523. Nonostante il passare dei mesi, le amministrazioni destinatarie dell'istanza non hanno mai risposto, mantenendo un silenzio prolungato e illegittimo. Il ricorrente, dinnanzi all'inerzia amministrativa, si è rivolto al Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia al fine di ottenere l'accertamento dell'illegittimità di tale silenzio e l'adozione di un provvedimento espresso. La controversia assume rilevanza peculiare perché incide sulla posizione giuridica e sulla regolarizzazione lavorativa di una persona, questione di rilievo sociale e amministrativo notevole.
Il quadro normativo
Il diritto di emersione dal lavoro irregolare è disciplinato dall'articolo 103, comma 1, del decreto-legge 19 maggio 2020, numero 34, introdotto come misura straordinaria di regolarizzazione dei rapporti di lavoro. La legge prevede che i datori di lavoro e gli intermediari possono presentare istanza per l'emersione di rapporti di lavoro irregolari, affidando la competenza alle amministrazioni competenti. Le amministrazioni destinatarie di istanze procedimentali sono soggette al principio del dovere di provvedere e all'obbligo di concludere i procedimenti mediante atti espressi entro termini ragionevoli. L'inerzia amministrativa, qualora illegittima, integra il vizio del silenzio-inadempimento e legittima il ricorso al giudice amministrativo per l'accertamento dell'illegittimità e l'adozione delle conseguenti misure risarcitorie e ripristinatorie.
La questione giuridica
Il punto di diritto principale consisteva nel verificare se il mancato riscontro dell'istanza di emersione dal lavoro irregolare, protratto per lungo tempo senza un provvedimento espresso, integrasse un silenzio-inadempimento illegittimo tale da violare i diritti procedimentali del ricorrente e della lavoratrice. Era altresì controverso se le amministrazioni potessero giustificare la loro inerzia invocando ragioni di complessità procedurale o organizzativa, e se il ricorrente avesse diritto a ottenere un provvedimento espresso che si pronunciasse sul merito dell'istanza. La questione rivolgeva particolare attenzione alla tutela processuale dei diritti sostanziali derivanti dalla norma di legge sulla regolarizzazione, diritti che risultavano compromessi dal mancato esercizio del potere amministrativo di concludere il procedimento.
La motivazione del giudice
Il Tribunale Amministrativo ha ritenuto che il silenzio prolungato delle amministrazioni costituisse una chiara violazione dell'obbligo di provvedere nei termini di legge e secondo le regole generali del procedimento amministrativo. Il collegio ha accertato che non esisteva alcuna giustificazione amministrativa per il perdurare dell'inerzia, né poteva l'amministrazione invocare circostanze ostative al compimento del procedimento istruttorio senza comunicarle tempestivamente al ricorrente. Il giudice ha considerato che il diritto alla emersione dal lavoro irregolare, quale strumento di tutela della lavoratrice, non poteva restare paralizzato dall'inadempimento amministrativo e che il ricorrente aveva il diritto di conseguire una pronuncia amministrativa espressa sulla sua istanza. Sulla base di questo ragionamento, il TAR ha ritenuto fondato il ricorso e ha disposto l'intervento di un commissario ad acta per garantire l'adempimento coattivo dell'obbligo amministrativo.
La decisione
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia accoglie il ricorso, accertando l'illegittimità del silenzio-inadempimento serbato dal Ministero dell'Interno e dalla Prefettura di Milano. Il giudice condanna le amministrazioni inadempienti a provvedere alla conclusione del procedimento e all'adozione di un provvedimento scritto espresso entro il termine perentorio di trenta giorni. A garanzia dell'adempimento, nomina un commissario ad acta ai sensi dell'articolo 117, comma 3, del codice del processo amministrativo, il quale potrà sostituire l'amministrazione nell'adozione dell'atto qualora questa continui a restare inerte. Le spese processuali sono compensate fra le parti.
Massima
L'inerzia amministrativa nel riscontro di istanze di emersione dal lavoro irregolare integrate silenzio-inadempimento illegittimo e legittima l'intervento giudiziale con nomina di commissario ad acta al fine di garantire l'esercizio del dovere di provvedere entro termini certi e perentori.
Testo integrale
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Terza) ha pronunciato la presente SENTENZA Marco Bignami, Presidente, Estensore Fabrizio Fornataro, Consigliere Anna Corrado, Consigliere per l'accertamento dell'illegittimità del silenzio-inadempimento serbato dalle Amministrazioni intimate in ordine all'istanza di emersione dal lavoro irregolare ex art. 103, co. 1, del D. L. 34/2020 Prot. P-MI/L/N/2020/115523 – MI4706963700, presentata dal sig. -OMISSIS- in favore della lavoratrice -OMISSIS- in data 30.06.2020, nonché per l'accertamento dell'obbligo delle Amministrazioni intimate di provvedere in ordine alla summenzionata istanza e per la condanna delle stesse Amministrazioni a provvedere alla conclusione del procedimento adottando un provvedimento scritto entro un termine certo, non superiore a 30 giorni, disponendo contestualmente la nomina di un commissario ad acta ex art. 117, co. 3, c.p.a.. sul ricorso numero di registro generale 791 del 2023, proposto da -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Valentina Nanula, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Milano, via Enrico Besana n. 2; Ministero dell'Interno, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura dello Stato, domiciliataria ex lege in Milano, via Freguglia, 1; U.T.G. - Prefettura di Milano, non costituito in giudizio; Visti il ricorso e i relativi allegati; Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero dell'Interno; Visti tutti gli atti della causa; Relatore nella camera di consiglio del giorno 13 luglio 2023 il dott. Marco Bignami e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale; Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue. P.Q.M. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e dispone come in motivazione. Compensa le spese. Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa. Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità. Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 13 luglio 2023 con l'intervento dei magistrati:
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