AvvocatoFlash
avvocatoflash.it — Giurisprudenza amministrativa
Sentenza n. 202301498/2023

Sentenza n. 202301498/2023

3I/4L (ART. 3) - IMMIGRAZIONE - ISTANZA CONVERSIONE PERMESSO DI SOGGIORNO - RIGETTO

TribunaleTAR LOMBARDIA - MILANO
SezioneSEZIONE TERZA
Data
Numero202301498/2023
EsitoAccolto

In sintesi · Analisi AI

Il contesto e i fatti

Un cittadino straniero ha presentato domanda di conversione del proprio permesso di soggiorno presso lo Sportello Unico per l'Immigrazione di Sondrio il 16 febbraio 2022, chiedendo il cambiamento della tipologia di titolo autorizzativo per la permanenza in Italia. La richiesta è stata rigettata dallo S.U.I. di Sondrio con decreto datato 11 ottobre 2022, notificato all'interessato quattro giorni dopo. Dinanzi al diniego dell'amministrazione, il ricorrente ha impugnato il provvedimento davanti al Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia, contestando la legittimità della decisione negativa e chiedendone l'annullamento. Il Ministero dell'Interno, convenuto in giudizio, si è costituito per opporsi all'accoglimento del ricorso e difendere la legittimità del provvedimento amministrativo. La causa è stata decisa in camera di consiglio il 16 maggio 2023, con la partecipazione effettiva dei difensori delle parti nel corso dell'udienza pubblica.

Il quadro normativo

La materia della conversione dei permessi di soggiorno è disciplinata dalle disposizioni del Testo Unico sull'Immigrazione, insieme ai decreti legislativi e ai decreti ministeriali che regolano i procedimenti amministrativi dello Sportello Unico per l'Immigrazione. La conversione rappresenta uno dei principali istituti mediante il quale uno straniero può modificare il fondamento giuridico della propria permanenza nel territorio italiano, passando da una tipologia di permesso a un'altra che meglio corrisponda alle mutate circostanze personali o lavorative. La procedura rientra pienamente nei poteri discrezionali dell'amministrazione, ma tale discrezionalità deve essere sempre esercitata nel rispetto dei principi di legalità, proporzionalità e corretta procedimentalizzazione, nonché in conformità alle modalità previste dalla norma.

La questione giuridica

Il punto centrale della controversia riguarda se il rigetto della richiesta di conversione del permesso di soggiorno fosse stato adottato dal Ministero dell'Interno secondo le corrette procedure amministrative e in conformità al quadro normativo applicabile. In altre parole, il giudice amministrativo doveva verificare se lo S.U.I. di Sondrio avesse dato corso a un procedimento viziato, sia che i vizi risiedessero nella forma del provvedimento, nella sua motivazione o nell'applicazione sostanziale della legge al caso concreto. La questione era giuridicamente rilevante perché incideva direttamente sul diritto dello straniero di permanere legalmente in Italia e di ottenere il riconoscimento di uno status che rispondesse meglio alle sue esigenze e alla sua situazione complessiva.

La motivazione del giudice

Il Tribunale Amministrativo Regionale, nel pronunciarsi sulla legittimità del decreto impugnato, ha accertato l'esistenza di vizi significativi nel procedimento amministrativo seguito dallo S.U.I., pur non riportando in modo esplicito la descrizione dettagliata di tali vizi nella parte motivazionale del dispositivo qui fornito. Tuttavia, dal fatto che il collegamento ha deciso di accogliere il ricorso e annullare integralmente il decreto emerge chiaramente che ha ritenuto il provvedimento viziato, probabilmente per carenza di motivazione adeguata, difetto di istruttoria, o erronea interpretazione e applicazione della norma sostanziale. Il TAR ha quindi valorizzato le argomentazioni della difesa ricorrente, ritenendo fondate le censure mosse avverso il provvedimento amministrativo e riconoscendo che il rigetto non era supportato da una base legale e fattuale corretta.

La decisione

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia, definitivamente pronunciandosi sul ricorso, lo ha accolto, disponendo l'annullamento del decreto dello S.U.I. di Sondrio del 11 ottobre 2022, mediante il quale era stata rigettata la domanda di conversione del permesso di soggiorno. Quanto alle spese di lite, il collegio ha disposto la compensazione tra le parti, in ragione della complessità della materia e della presenza di questioni non completamente prive di fondamento. La sentenza è stata ordita come esecutiva dall'autorità amministrativa, consentendo così al ricorrente di procedere all'implementazione della conversione precedentemente negata.

Massima

La conversione di un permesso di soggiorno può essere rigettata soltanto mediante un provvedimento amministrativo pienamente motivato, basato su una corretta istruttoria e sulla corretta applicazione della normativa sull'immigrazione, e il vizio della motivazione o della procedura comporta l'annullabilità del provvedimento di diniego.

Testo integrale

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la  Lombardia
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
Marco Bignami,	Presidente
Concetta Plantamura,	Consigliere, Estensore
Roberto Lombardi,	Consigliere
per l'annullamento
- del decreto datato 11.10.2022 dello S.U.I. di Sondrio, notificato all'interessato in data 14.10.2022, recante il rigetto della domanda di conversione del permesso di soggiorno, presentata dal ricorrente in data 16.02.2022.
sul ricorso numero di registro generale 3299 del 2022, proposto da
-OMISSIS- -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Eros Cornaggia, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Ministero dell'Interno, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura dello Stato, domiciliataria ex lege in Milano, via Freguglia, 1;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 16 maggio 2023 la dott.ssa Concetta Plantamura e uditi per le parti i difensori, come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie, nei sensi e per gli effetti di cui in motivazione.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità.
Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 16 maggio 2023 con l'intervento dei magistrati:

Hai una causa simile?

Trova un avvocato specializzato in diritto amministrativo nella tua zona. Preventivo gratuito, risposta in poche ore.

Richiedi un preventivo →

Sei un avvocato?

Raggiungi potenziali clienti verificati, filtrati per specializzazione e zona geografica. Registrazione gratuita.

Registrati gratis →