2F/X ART. 3/3G - OTTEMPERANZA - TRIBUNALE DI MILANO - SEZIONE LAVORO - SENTENZA N. 617/2022 (RETRIBUZIONE PROFESSIONALE DOCENTI)
| Tribunale | TAR LOMBARDIA - MILANO |
| Sezione | SEZIONE SECONDA |
| Data | — |
| Numero | 202301117/2023 |
| Esito | NOMINA COMMISSARIO AD ACTA |
In sintesi · Analisi AI
Il contesto e i fatti
Monica L'Annunziata ha promosso ricorso innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia avverso il Ministero dell'Istruzione e del Merito e l'Ufficio Scolastico Regionale della Lombardia per ottenere l'esecuzione di una sentenza precedentemente emessa dal Tribunale di Milano-Sezione Lavoro in data 28 aprile 2022, registrata come n. 617/2022 e notificata con formula esecutiva il 1° giugno 2022. La ricorrente, presumibilmente un'insegnante sulla base della competenza del Tribunale del Lavoro e del soggetto convenuto, aveva già ottenuto una pronuncia favorevole nel giudizio di merito, il quale aveva riconosciuto diritti suoi nei confronti dell'Amministrazione scolastica, ma gli Enti convenuti non avevano dato spontanea esecuzione al provvedimento giudiziario. Trascorsi oltre dieci mesi dalla notificazione della sentenza, la ricorrente si è quindi rivolta al TAR per chiedere di far eseguire il giudicato, denunciando l'inerzia dell'Amministrazione nel dare attuazione agli obblighi impostigli dal Tribunale del Lavoro. La situazione fattuale è quindi quella tipica dei giudizi di ottemperanza, in cui una parte vittoriosa in precedenza deve ricorrere nuovamente per far rispettare il titolo giudiziale già conseguito a suo favore.
Il quadro normativo
Il ricorso è stato proposto ai sensi della disciplina prevista per i giudizi di piena e conforme esecuzione del giudicato, procedimento speciale con il quale il TAR interviene per verificare e garantire il rispetto dei giudicati altrui, anche quando pronunciati da altri organi giurisdizionali come il Tribunale ordinario. La competenza del TAR in materia di ottemperanza a sentenze di organi giurisdizionali ordinari è stata riconosciuta dalla giurisprudenza amministrativa al fine di evitare che provvedimenti giudiziali rimangano inattuati. Le norme di procedura amministrativa, in particolare gli articoli del codice del processo amministrativo e le disposizioni in materia di spese di giudizio, forniscono il quadro entro cui devono essere valutate la responsabilità degli Enti e le conseguenze della loro inerzia. Inoltre, il Tribunale amministrativo dispone dello strumento della nomina di un commissario ad acta, figura che consente di costringere forzosamente l'Amministrazione inerte a dare esecuzione agli obblighi stabiliti dal giudice, garantendo così l'effettività della tutela giurisdizionale e la certezza del diritto.
La questione giuridica
La questione sottesa al ricorso riguardava la qualificazione della condotta della Pubblica Amministrazione come "inottemperanza" del giudicato e la conseguente necessità di imporre coattivamente l'esecuzione della sentenza attraverso strumenti di carattere cautelare e coercitivo. In altri termini, il TAR doveva stabilire se gli Enti resistenti erano effettivamente tenuti a dare esecuzione alla sentenza del Tribunale del Lavoro e, qualora accertata l'inerzia, quale fosse il rimedio più efficace per garantire il pieno rispetto del provvedimento giudiziale. Era altresì rilevante verificare se la mancata esecuzione spontanea costituisse una violazione sufficientemente grave da giustificare l'intervento del magistrato amministrativo e la nomina di figure esecutive straordinarie, nonché la condanna al pagamento delle spese del giudizio.
La motivazione del giudice
Il collegio giudicante, esaminati gli atti del processo precedente e accertata l'effettiva mancanza di esecuzione della sentenza del 2022, ha ritenuto di dovere accogliere il ricorso della sig.ra L'Annunziata. Il Tribunale ha valutato che il decorso del tempo dalla notificazione della sentenza esecutiva fino alla presentazione del ricorso rappresentava una prova inequivocabile dell'inottemperanza degli Enti, i quali non avevano provveduto spontaneamente ad adempiere gli obblighi loro posti in capo dal Tribunale del Lavoro. La corte ha considerato che, pur nella libertà di scelta dei tempi e dei modi di esecuzione, gli Enti non potevano permettersi di rimandare indefinitamente l'attuazione di un giudicato formalmente notificato e precettivo. Ha quindi ritenuto necessario non solo dichiarare formalmente l'inottemperanza, ma anche adottare misure coercitive concrete, nomina il commissario ad acta, al fine di garantire che la sentenza trovasse effettiva e sollecita attuazione. Inoltre, il giudice ha valutato che la condotta degli Enti era suscettibile di generare un danno ulteriore alla ricorrente, legittimando così la condanna al pagamento delle spese del giudizio, importo commisurato agli onorari dell'avvocato e alle altre poste processuali.
La decisione
Il TAR ha acccolto integralmente il ricorso proposto da Monica L'Annunziata, dichiarando l'inottemperanza del giudicato e ordinando agli Enti resistenti di dare piena e conforme esecuzione alla sentenza del Tribunale di Milano n. 617/2022. Al fine di garantire il rispetto di tale ordine, il Tribunale ha nominato un commissario ad acta nella persona di un dirigente specificamente individuato in motivazione, il quale avrà il compito di verificare l'adempimento degli obblighi entro i termini e secondo le modalità fissate dal giudice e, qualora sussista perdurante inerzia, di adottare d'autorità i provvedimenti esecutivi necessari. Inoltre, il Ministero dell'Istruzione e del Merito e l'USR sono stati condannati al pagamento della somma di euro 1.500,00 quale rifusione delle spese sostenute dalla ricorrente per il presente giudizio, comprensiva dei compensi dell'avvocato al netto di IVA, CPA e spese generali, nonché dell'eventuale contributo unificato. La sentenza è stata dichiarata immediatamente esecutiva dall'autorità amministrativa.
Massima
Quando una Pubblica Amministrazione non esegue spontaneamente un giudicato di un organo giurisdizionale ordinario notificato regolarmente, il Tribunale Amministrativo Regionale può dichiarare l'inottemperanza e, nominando un commissario ad acta, costringere coattivamente l'Ente all'adempimento degli obblighi giudiziali, garantendo così l'effettività della tutela giurisdizionale e la responsabilità amministrativa dell'inerzia.
Testo integrale
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Seconda) ha pronunciato la presente SENTENZA Maria Ada Russo, Presidente Giovanni Zucchini, Consigliere, Estensore Silvana Bini, Consigliere PER LA PIENA E CONFORME ESECUZIONE DEL GIUDICATO formatosi a seguito di sentenza n. 617/2022 depositata in data 28 aprile 2022 del Tribunale di Milano-Sezione Lavoro, Giudice dott.ssa De Carlo, notificata con formula esecutiva in data 1° giugno 2022. sul ricorso numero di registro generale 305 del 2023, proposto da Monica L'Annunziata, rappresentata e difesa dall'avvocato Marco Fusari, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio fisico presso il suo studio in Milano, via Cosseria, 2; Ministero dell'Istruzione e del Merito, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Milano, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domiciliata ex lege in Milano, via Freguglia, 1; USR - Ufficio Scolastico Regionale per Lombardia, non costituito in giudizio; Visti il ricorso e i relativi allegati; Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Istruzione e del Merito; Visti tutti gli atti della causa; Relatore nella camera di consiglio del giorno 9 maggio 2023 il dott. Giovanni Zucchini; Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue. P.Q.M. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e per l’effetto: a) dichiara l’inottemperanza del giudicato in epigrafe, ordinando agli Enti resistenti di darvi esecuzione nei termini e nelle forme stabilite in motivazione; b) nomina, per il caso di perdurante inerzia, il commissario ad acta nella persona del dirigente indicato in motivazione; c) condanna le Amministrazioni resistenti alla rifusione delle spese del presente giudizio, nell’importo di € 1.500,00 (millecinquecento/00) per compensi, oltre IVA, CPA, spese generali nella misura del 15% e onere del contributo unificato come per legge solo se dovuto nel presente giudizio (art. 13 comma 6bis1 del DPR n. 115/2002), spese da distrarsi a favore dell’avv. Marco Fusari dichiaratosi antistatario. Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa. Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 9 maggio 2023 con l'intervento dei magistrati:
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