AvvocatoFlash
avvocatoflash.it — Giurisprudenza amministrativa
Sentenza n. 202300962/2023

Sentenza n. 202300962/2023

AMBIENTE - INQUINAMENTO - BONIFICA SITO

TribunaleTAR LOMBARDIA - MILANO
SezioneSEZIONE QUARTA
Data
Numero202300962/2023
EsitoRespinto

In sintesi · Analisi AI

Il contesto e i fatti

La Città Metropolitana di Milano ha emesso il 8 novembre 2018 un provvedimento di diffida nei confronti della società I.P.B. S.r.l., proprietaria di un'azienda e di un sito situato a Milano in Via Chiasserini n. 21, in seguito a un grave incendio sviluppatosi sul medesimo sito il 14 ottobre 2018. Con tale atto, l'Amministrazione ha diffidato la ricorrente a intraprendere le necessarie attività di bonifica e di ripristino ambientale, individuandola quale responsabile in via solidale dei danni e dell'inquinamento causati dall'evento. Il provvedimento è stato accompagnato da una minaccia di escussione della polizza fideiussoria numero 1944465 del 24 ottobre 2011 qualora la ricorrente non avesse adempito agli obblighi di bonifica entro i termini stabiliti. Successivamente, con nota del 20 novembre 2018, l'Amministrazione ha precisato che i termini per l'adempimento della diffida decorrevano dalla ricezione del provvedimento stesso e non dal momento del dissequestro del sito da parte dell'autorità penale. La ricorrente ha impugnato sia il provvedimento di diffida che la nota interpretativa, nonché ha formulato una domanda di risarcimento per tutti i danni subiti in conseguenza dell'incendio.

Il quadro normativo

La controversia si inserisce nel complesso regime della responsabilità ambientale disciplinato dal Decreto Legislativo numero 152 del 2006, noto come Codice dell'Ambiente. In particolare, l'articolo 29 decies del medesimo decreto, nelle sue disposizioni in materia di bonifiche di siti inquinati, stabilisce le responsabilità e gli obblighi dei soggetti tenuti a eliminare lo stato di contaminazione del suolo e delle acque sotterranee. La normativa prevede che il proprietario del sito inquinato sia responsabile della bonifica indipendentemente dalla causa che ha determinato l'inquinamento, configurando una responsabilità di tipo oggettivo sul proprietario. La disciplina della bonifica si fonda sul principio chi inquina paga, pur con eccezioni e limitazioni previste dalla stessa legge nei confronti di soggetti che abbiano subito danni senza colpa. La procedura amministrativa di diffida è uno strumento ordinario con cui la pubblica amministrazione, accertato lo stato di inquinamento, ordina al responsabile di procedere alle operazioni necessarie per il ripristino ambientale.

La questione giuridica

La controversia verteva su due aspetti fondamentali della responsabilità ambientale. In primo luogo, si discuteva se il proprietario del sito potesse essere legittimamente considerato responsabile solidale della bonifica quando l'inquinamento fosse stato causato da un evento straordinario e imprevisto come un incendio, in particolare senza che la ricorrente avesse colpa nel determinare l'evento dannoso. In secondo luogo, vi era una questione di natura procedurale riguardante i termini di decorrenza dell'obbligo di bonifica: la ricorrente contestava che l'Amministrazione avesse fissato i termini a decorrere dalla ricezione della diffida anziché dal successivo dissequestro del sito da parte dell'autorità penale, il che le avrebbe impedito di eseguire le operazioni di bonifica durante il periodo di sequestro. Infine, la ricorrente richiedeva il risarcimento dei danni ambientali e patrimoniali derivanti sia dall'incendio che dalle conseguenti limitazioni nell'uso del sito.

La motivazione del giudice

Il Tribunale Amministrativo Regionale ha ritenuto legittimo il provvedimento di diffida emesso dalla Città Metropolitana, accogliendo l'interpretazione secondo cui la responsabilità del proprietario in materia di bonifica di siti inquinati è di natura oggettiva e prescinde dall'accertamento della colpa nella produzione dell'inquinamento. La giurisprudenza amministrativa consolidata esclude che il proprietario possa sottrarsi all'obbligo di bonifica adducendo l'assenza di colpa nel determinare il danno ambientale, poiché la normativa attribuisce tale responsabilità sulla base della titolarità del sito, non della causa dell'inquinamento. Analogamente, il collegio ha ritenuto corretta la fissazione della decorrenza dei termini dalla ricezione della diffida, in quanto la pubblica amministrazione non è tenuta a sospendere i termini per l'esecuzione della bonifica in attesa del dissequestro da parte dell'autorità penale, pur potendo il proprietario ricorrere a strumenti ordinamentali per proteggere i propri interessi nel contesto del procedimento penale. Il TAR ha inoltre respinto la domanda risarcitoria, ritenendo che non sussistessero i presupposti per un'azione di responsabilità dell'Amministrazione, in quanto l'Amministrazione stessa aveva correttamente esercitato i poteri conferitigli dalla normativa ambientale.

La decisione

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia ha respinto integralmente il ricorso proposto dalla società I.P.B. S.r.l., confermando la legittimità del provvedimento di diffida emanato dalla Città Metropolitana di Milano e rigettando altresì la domanda di risarcimento dei danni. La sentenza ha inoltre disposto che le spese del giudizio fossero compensate tra le parti, secondo la regola ordinaria in caso di totale rigetto del ricorso. L'ordinamento ha dunque confermato che il proprietario di un sito rimane obbligato alla bonifica indipendentemente dalla causa dell'inquinamento e indipendentemente dallo stato di sequestro penale, potendo agire solo attraverso i rimedi processuali ordinari nei confronti dell'autorità penale competente.

Massima

Il proprietario di un sito inquinato è responsabile della bonifica ambientale secondo le disposizioni del Codice dell'Ambiente indipendentemente dalla causa che ha generato l'inquinamento e dalla propria colpevolezza nel determinarlo, e la pubblica amministrazione può legittimamente diffidarlo ad eseguire le operazioni di bonifica anche anteriormente al dissequestro del sito da parte dell'autorità penale, fissando i termini dalla ricezione della diffida stessa.

Testo integrale

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la  Lombardia
(Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
Gabriele Nunziata,	Presidente
Antonio De Vita,	Consigliere, Estensore
Katiuscia Papi,	Primo Referendario
per l’annullamento
- del provvedimento della Città Metropolitana di Milano racc. gen. 7813 dell’8 novembre 2018, nella parte in cui si diffida anche la Soc. I.P.B. S.r.l., proprietaria dell’azienda e del sito interessato dall’incendio del 14 ottobre 2018, individuata quale responsabile in via solidale, a porre in essere le attività di bonifica di tale sito, ai sensi dell’art. 29 decies, comma 9, lett. a, del D. Lgs. n. 152 del 2006 e s.m.i., pena l’escussione della polizza fideiussoria n. 1944465 del 24 ottobre 2011, intestata alla medesima ricorrente;
- nonché di ogni altro ad esso presupposto, conseguente e/o comunque connesso, se e in quanto lesivo degli interessi della ricorrente, ivi compresa la successiva nota della Città Metropolitana di Milano prot. n. 268459 del 20 novembre 2018, ricevuta il 22 novembre successivo, con cui l’Amministrazione resistente ha precisato che i termini per adempiere alla suddetta diffida decorrerebbero sin dalla ricezione di tale provvedimento e non già dal momento in cui il sito da bonificare sia effettivamente dissequestrato dall’Autorità penale;
- nonché per la condanna, ex art. 30 cod. proc. amm., dell’Amministrazione resistente al risarcimento di tutti i danni subiti e subendi dalla ricorrente in conseguenza dell’incendio sviluppatosi il 14 ottobre 2018 sul sito di sua proprietà, ubicato in Milano, Via Chiasserini n. 21.
sul ricorso numero di registro generale 2744 del 2018, proposto da
- I.P.B. S.r.l., in persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentata e difesa dall’Avv. Luca Fiasconaro e domiciliata ai sensi dell’art. 25 cod. proc. amm.;
- la Città Metropolitana di Milano, in persona del Sindaco Metropolitano pro-tempore, rappresentata e difesa dagli Avv.ti Marialuisa Ferrari e Nadia Marina Gabigliani ed elettivamente domiciliata in Milano, Via Vivaio n. 1, presso la sede della propria Avvocatura;
- I.P.B. Italia S.r.l., in persona del legale rappresentante pro-tempore, non costituita in giudizio;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio della Città Metropolitana di Milano;
Vista l’ordinanza n. 1810/2018 con cui è stata respinta la domanda di sospensione del provvedimento impugnato;
Vista l’ordinanza n. 1327/2019 con cui la Quarta Sezione del Consiglio di Stato ha confermato la pronuncia cautelare di primo grado;
Visti tutti gli atti della causa;
Designato relatore il consigliere Antonio De Vita;
Uditi, all’udienza smaltimento dell’8 marzo 2023, svolta ai sensi dell’art. 87, comma 4-bis, cod. proc. amm. e dell’art. 13-quater delle norme di attuazione al cod. proc. amm., i difensori delle parti, come specificato nel verbale;
Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando, respinge il ricorso indicato in epigrafe, unitamente alla domanda risarcitoria.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Milano nella camera di consiglio dell’8 marzo 2023, svolta ai sensi dell’art. 87, comma 4-bis, cod. proc. amm. e dell’art. 13-quater delle norme di attuazione al cod. proc. amm., con l’intervento dei magistrati:

Hai una causa simile?

Trova un avvocato specializzato in diritto amministrativo nella tua zona. Preventivo gratuito, risposta in poche ore.

Richiedi un preventivo →

Sei un avvocato?

Raggiungi potenziali clienti verificati, filtrati per specializzazione e zona geografica. Registrazione gratuita.

Registrati gratis →