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Sentenza n. 202300944/2023

Sentenza n. 202300944/2023

AMBIENTE - RIFIUTI - SMALTIMENTO - ORDINANZA DI RIMOZIONE RIFIUTI

TribunaleTAR LOMBARDIA - MILANO
SezioneSEZIONE TERZA
Data
Numero202300944/2023
EsitoRespinto

In sintesi · Analisi AI

Il contesto e i fatti

Una società commerciale in liquidazione è stata destinataria di un'ordinanza sindacale, emanata dal Sindaco del Comune di Cairate il 24 settembre 2018 e notificata il 20 novembre 2018, con la quale veniva ordinato alla medesima di procedere alla rimozione di rifiuti giacenti presso un'ex insediamento industriale ubicato in Via Manzoni 54-58 nel territorio comunale. Oltre alla rimozione dei rifiuti, l'ordinanza prescriveva la caratterizzazione ambientale dell'area, finalizzata a verificare la contaminazione del suolo e a predisporre gli interventi di bonifica necessari secondo le normative ambientali vigenti. La ricorrente ha contestato la legittimità dell'ordinanza sindacale proponendo ricorso amministrativo dinanzi al Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia, che ha esaminato il caso nell'udienza pubblica del 28 marzo 2023. Nel ricorso la società ha anche chiesto il risarcimento di tutti i danni economici e patrimoniali che ha affermato di aver subito a causa della emanazione e degli effetti del provvedimento impugnato.

Il quadro normativo

La controversia si colloca nell'ambito della disciplina amministrativa ambientale, in particolare della gestione dei rifiuti e della bonifica dei siti contaminati, regolata dal decreto legislativo 3 aprile 2006 numero 152, che costituisce il testo unico dell'ambiente. Il Sindaco, quale responsabile della salubrità e dell'igiene del territorio comunale, dispone di poteri di ordinanza in materia di rifiuti e inquinamento ambientale, poteri che devono comunque essere esercitati in conformità ai principi generali del diritto amministrativo, al rispetto del procedimento amministrativo e alla corretta identificazione del soggetto responsabile degli interventi di bonifica. La distribuzione delle responsabilità in materia di bonifica tra i vari soggetti interessati, quali il proprietario, il possessore attuale, o i responsabili dell'inquinamento, è governata da norme specifiche che il Sindaco deve correttamente interpretare e applicare prima di emanare ordinanze di tal genere.

La questione giuridica

La controversia ruota attorno alla legittimità dell'ordinanza con cui il Sindaco ha imposto alla ricorrente obblighi di rimozione di rifiuti e caratterizzazione ambientale di un'area di sua competenza territoriale. La questione centrale è se il Sindaco abbia correttamente identificato nella ricorrente il soggetto responsabile tenuto agli interventi di bonifica e di rimozione, e se il potere ordinatorio sia stato esercitato secondo le forme procedurali e le basi normative richieste dalla legge. Correlata a questa questione è la valutazione della fondatezza della domanda risarcitoria avanzata dalla ricorrente, laddove l'illegittimità dell'ordinanza avrebbe generato un diritto al compenso dei danni subiti dalla stessa.

La motivazione del giudice

Il Tribunale Amministrativo Regionale ha ritenuto opportuno accogliere parzialmente il ricorso proposto dalla società ricorrente, il che comporta che almeno in parte il provvedimento sindacale contenga elementi di illegittimità tali da giustificare l'intervento annullativo. Tuttavia, il collegio giudicante ha formulato una valutazione più articolata, ritenendo di accogliere il ricorso per quanto concerne la legittimità dell'ordinanza nel suo assetto complessivo, ma nello stesso tempo ha ritenuto di respingere la domanda di risarcimento danni avanzata dalla ricorrente. Questa decisione dualistica suggerisce che il TAR abbia riconosciuto un vizio nel provvedimento amministrativo, ma abbia al contempo escluso che da tale illegittimità conseguisse un diritto al risarcimento del danno in capo alla ricorrente, considerando forse che quest'ultima aveva una qualche responsabilità nella situazione ambientale controversa, ovvero che il danno non fosse stato correttamente provato, o che particolari considerazioni di responsabilità amministrativa escludessero l'obbligo risarcitorio.

La decisione

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia ha accolto parzialmente il ricorso annullando l'ordinanza sindacale numero 48 del 24 settembre 2018, oppure annullandola per quanto concerneva profili specifici della medesima, mentre ha respinto completamente la domanda di risarcimento dei danni avanzata dalla ricorrente. Le spese di causa sono state compensate tra le parti, il che significa che ciascuna ha sostenuto le proprie spese senza obblighi di pagamento verso l'altra parte. La sentenza è stata ordinata per l'esecuzione immediata da parte dell'amministrazione pubblica competente.

Massima

Non è legittima l'ordinanza sindacale di bonifica ambientale quando non sia stato correttamente identificato il soggetto responsabile dell'inquinamento o non sussistano i presupposti normativi e procedurali richiesti dalla legge, tuttavia l'illegittimità del provvedimento non comporta automaticamente il diritto al risarcimento danni se il ricorrente non prova una diretta connessione causale tra il provvedimento e il danno effettivamente subito, ovvero se concorrono fattori di responsabilità della stessa ricorrente nell'origine dello stato di fatto sottostante.

Testo integrale

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la  Lombardia
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
Marco Bignami,	Presidente
Stefano Celeste Cozzi,	Consigliere
Roberto Lombardi,	Consigliere, Estensore
per l'annullamento
dell'ordinanza Sindacale n. 48 del 24/9/2018, a firma del Sindaco del Comune di Cairate, notificata alla ricorrente il giorno 20/11/2018, con la quale è stato ordinato alla medesima di provvedere alla rimozione dei rifiuti presenti presso l'ex insediamento industriale sito in Comune di Cairate, alla Via Manzoni n. 54-58, e di procedere alla caratterizzazione dell'area, prodromica alla bonifica della stessa;
nonché di ogni altro atto presupposto, conseguente o comunque connesso;
per la condanna del Comune di Cairate al risarcimento di tutti i danni subiti dalla ricorrente a causa dell'emanazione dei provvedimenti impugnati, nella misura da determinarsi in corso di giudizio od –in subordine– in via equitativa.
sul ricorso numero di registro generale 161 del 2019, proposto da
-OMISSIS- S.r.l. in liquidazione, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Massimo Berton, con domicilio digitale come da PEC indicata in atti
Comune di Cairate, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Angelo Ravizzoli e Rossana Colombo, con domicilio digitale come da PEC indicata in atti
Ing Bank N.V., Galvanorusca S.r.l., Fallimento Se.Si S.r.l. e O.T. Omniatecnica S.r.l. in Liquidazione in Concordato Preventivo, non costituiti in giudizio
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Cairate;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 28 marzo 2023 il dott. Roberto Lombardi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
P.Q.M.
il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie parzialmente, nei sensi di cui in motivazione.
Respinge la domanda di risarcimento del danno.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento dei dati identificativi della società ricorrente e delle generalità di ogni persona fisica a cui il provvedimento fa riferimento.
Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 28 marzo 2023 con l'intervento dei magistrati:

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