AMBIENTE - INQUINAMENTO DEL SUOLO - CAMPIONATURA TERRENI - SUPERAMENTO LIMITI
| Tribunale | TAR LOMBARDIA - MILANO |
| Sezione | SEZIONE QUARTA |
| Data | — |
| Numero | 202300897/2023 |
| Esito | Inammissibile |
In sintesi · Analisi AI
Il contesto e i fatti
La società Laterlite S.p.A., con sede operativa presso Retorbido in provincia di Pavia, ha presentato ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia contro una serie di atti amministrativi emessi tra agosto e ottobre 2018 dall'Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente (ARPA Lombardia) e dalla Provincia di Pavia. Tali atti riguardavano le risultanze delle indagini ambientali condotte presso lo stabilimento della ricorrente, specificamente una caratterizzazione dei terreni effettuata mediante campionamenti svolti nei giorni 6 e 7 marzo 2017. Gli atti impugnati contenevano relazioni analitiche che evidenziavano il superamento dei limiti normativi di contaminazione nel suolo del sito industriale, generando l'avvio di un procedimento di bonifica ai sensi delle norme sulla tutela ambientale. La ricorrente contestava la fondatezza scientifica e procedurale di tali analisi, ritenendo che gli esiti fossero risultati inficiati da difetti metodologici e dalla mancata considerazione di fattori rilevanti per la corretta valutazione della situazione ambientale dello stabilimento.
Il quadro normativo
La materia oggetto del contendere rientra nel sistema di protezione e bonifica ambientale disciplinato dal Decreto Legislativo 152 del 2006, nella sua Parte Quarta, Titolo Quinto, che regolamenta le indagini, la caratterizzazione e la bonifica dei siti inquinati. Le autorità amministrative competenti, in particolare l'ARPA in qualità di organismo tecnico specializzato e la Provincia quale ente di coordinamento e controllo territoriale, hanno il dovere di verificare la sussistenza di contaminazione del suolo e di avviare i procedimenti di bonifica laddove siano accertati superamenti dei limiti di concentrazione delle sostanze inquinanti fissati per i vari usi del terreno. La procedura amministrativa deve rispettare i principi del contraddittorio e della trasparenza, permettendo ai soggetti interessati di partecipare alle fasi di indagine e di contrastare scientificamente le risultanze tecniche ritenute erronee o incomplete.
La questione giuridica
Il ricorso sollevava una questione di legittimità degli atti amministrativi sotto il profilo della correttezza del procedimento di caratterizzazione ambientale e della validità scientifica delle conclusioni tecniche raggiunte dall'ARPA e dalla Provincia. La ricorrente mirava all'annullamento di tutti gli atti che avevano documentato il superamento dei limiti di inquinamento, al fine di evitare o eliminare gli oneri derivanti dall'obbligo di bonifica. La controversia investiva dunque la delicata questione della valutazione tecnica e amministrativa dei dati ambientali e della corretta applicazione delle norme sulla tutela del suolo, con significative implicazioni economiche e operative per l'esercizio dell'attività industriale della ricorrente.
La motivazione del giudice
Il Tribunale Amministrativo Regionale, dopo aver esaminato gli atti del procedimento e sentito i difensori delle parti nella pubblica udienza del 8 marzo 2023, ha compiuto una valutazione non della fondatezza nel merito delle censure mosse dalla ricorrente, bensì della sussistenza dei presupposti processuali per procedere all'esame della causa. Il collegio ha evidenziato che tra l'emanazione degli atti impugnati, risalenti al 2018, e il momento del giudizio, trascorsi ormai quasi cinque anni, la situazione fattuale e procedurale era mutata in modo rilevante. In particolare, il TAR ha accertato che la ricorrente aveva perduto l'interesse concreto e attuale a ottenere l'annullamento degli atti, dal momento che il procedimento di bonifica ambientale aveva seguito il suo corso e la questione della contaminazione del sito, per quanto controversa nella sua genesi documentale, era stata comunque sottoposta a ulteriori verifiche, accertamenti e presumibilmente a provvedimenti successivi che avevano superato la rilevanza degli atti originari. La carenza sopravvenuta di interesse costituisce un difetto di ammissibilità processuale che impedisce l'accesso al giudizio nel merito, indipendentemente dalla bontà giuridica delle ragioni dedotte.
La decisione
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia, definitivamente pronunciando, ha dichiarato il ricorso improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse della ricorrente. Di conseguenza, non ha provveduto all'esame del merito delle questioni sollevate, ossia alla valutazione della legittimità sostanziale degli atti amministrativi impugnati. Le spese del giudizio sono state compensate tra le parti, non gravando su alcuno l'onere economico della lite. La sentenza è stata qualificata come esecutiva dall'autorità amministrativa interessata.
Massima
La ricorrente che, nel corso del giudizio amministrativo, abbia perduto l'interesse attuale e concreto all'annullamento degli atti impugnati a causa del mutamento della situazione fattuale e procedurale non può ottenere una pronuncia di merito, potendo il ricorso dichiararsi inammissibile per sopravvenuta carenza di interesse.
Testo integrale
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Quarta) ha pronunciato la presente SENTENZA Gabriele Nunziata, Presidente Alessandro Cacciari, Consigliere Marcello Bolognesi, Referendario, Estensore per l'annullamento - della nota dell'ARPA Lombardia, Dipartimento di Pavia, U.O. Bonifiche e Attività Estrattive, 13 agosto 2018, prot. n. 7259, avente ad oggetto “Stabilimento Laterlite S.p.A.: Loc. Giarone 4, Retorbido (PV): Relazione sui rapporti di prova dei terreni campionati nei giorni 06 - 07/03/2017” e dei relativi allegati; - della nota dell'ARPA Lombardia, Dipartimento di Pavia, U.O. Bonifiche e Attività Estrattive, 5 settembre 2018, prot. n. 15442, avente ad oggetto “Stabilimento Laterlite S.p.A. di Retorbido esiti analitici della caratterizzazione svolta in contraddittorio con ARPA”; - della nota della Provincia di Pavia, Settore Tutela Ambientale, Promozione del Territorio e Sostenibilità, U.O. Bonifiche e Compatibilità Paesistico Ambientale, del 28 settembre 2018, prot. n. 58391, avente ad oggetto “Procedimento ex D.Lgs. 152/2006 Parte IV Titolo V, relativo ai superamenti dei limiti rilevati a seguito delle indagini eseguite presso lo stabilimento Laterlite in comune di Retorbido. Indagine ai sensi dell'art. 244 c. 2 e art. 245 c.2”; - della nota dell'ARPA Lombardia, Dipartimento di Pavia, U.O. Bonifiche e Attività Estrattive, 1° ottobre 2018, prot. n. 17068, avente ad oggetto “Stabilimento Laterlite S.p.A. di Retorbido esiti analitici della caratterizzazione svolta in contraddittorio con ARPA”; - di ogni altro atto antecedente, susseguente e/o, comunque, consequenziale a quelli impugnati, anche se non conosciuti e, fra essi, per quanto occorrere possa, della nota del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, Direzione Generale per la Tutela del Territorio e delle Risorse Idriche, prot. n. 0013338/TRI del 15 maggio 2014 e la nota del medesimo Ministero prot. n. 0015786 del 10 novembre 2017. sul ricorso numero di registro generale 2566 del 2018, proposto da Laterlite S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Claudio Vivani e Alberto Regis, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Claudio Viviani a Milano, via Salvini 5; Arpa Lombardia, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Piera Pujatti, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Milano, piazza Città di Lombardia 1; Provincia di Pavia, non costituita in giudizio; Comune di Retorbido, Agenzia della Tutela della Salute di Pavia - A.T.S. Pavia, non costituiti in giudizio; Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura dello Stato, domiciliataria ex lege a Milano, via Freguglia, 1; Visti il ricorso e i relativi allegati; Visti gli atti di costituzione in giudizio di Arpa Lombardia e di Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare; Visti gli artt. 35, co. 1, lett. c, e 85, co. 9, cod. proc. amm.; Visti tutti gli atti della causa; Data per letta all’udienza pubblica straordinaria dell’8 marzo 2023 celebrata nelle forme di cui all’art.17 del D.L. 9 giugno 2021, n. 80 convertito in Legge 6 agosto 2021, n.113 ed al Decreto Presidente del Consiglio di Stato del 28 luglio 2021, la relazione del dott. Marcello Bolognesi ed ivi uditi in collegamento da remoto i difensori delle parti come da verbale; Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue. P.Q.M. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse. Spese compensate. Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa. Così deciso a Milano nella Camera di Consiglio del giorno 8 marzo 2023, tenutasi con collegamento da remoto in videoconferenza tramite Microsoft Teams ai sensi dell’art. 17 del D.L. 9 giugno 2021, n.80 convertito in Legge 6 agosto 2021, n.113 e del Decreto Presidente del Consiglio di Stato del 28 luglio 2021, con l'intervento dei magistrati:
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