AMBIENTE - INQUINAMENTO ACUSTICO - INTERVENTI BONIFICA
| Tribunale | TAR LOMBARDIA - MILANO |
| Sezione | SEZIONE QUARTA |
| Data | — |
| Numero | 202300896/2023 |
| Esito | Inammissibile |
In sintesi · Analisi AI
Il contesto e i fatti
La società Blu Seven S.r.l. ha proposto ricorso avanti il Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia contro un provvedimento adottato dal Comune di Milano, specificamente dall'Area Ambiente ed Energia, Unità Gestione Amministrativa ed Emergenze Ambientali, in data 22 maggio 2018 e notificato per via telematica il 25 maggio 2018. Il ricorso si inserisce in una controversia relativa a materie di competenza amministrativa comunale nel settore ambientale ed energetico, dove la ricorrente ha evidentemente ritenuto illegittimo o violativo dei propri diritti il provvedimento impugnato. Nel corso del procedimento dinanzi al giudice amministrativo, in occasione dell'udienza pubblica straordinaria del 8 marzo 2023, la parte ricorrente ha reso una dichiarazione con cui ha comunicato al Collegio la perdita di interesse alla prosecuzione della lite, determinando una situazione di sopravvenuta carenza di interesse nel merito.
Il quadro normativo
La materia è disciplinata dal codice del processo amministrativo, il quale prevede specifiche fattispecie di improcedibilità del ricorso quando vengono meno i presupposti sostanziali per la prosecuzione della controversia dinanzi al giudice. In particolare, il codice prevede che il ricorso diviene improcedibile quando sopravviene la carenza dell'interesse ad agire della parte ricorrente, situazione che può verificarsi per motivi sopravvenuti rispetto al momento della presentazione del ricorso medesimo. L'interesse ad agire rappresenta un elemento essenziale della capacità processuale e della ricevibilità del ricorso, quale condizione necessaria affinché il giudice amministrativo possa pronunciarsi sul merito della controversia. La dichiarazione della ricorrente in udienza costituisce manifestazione volontaria e consapevole della perdita di tale interesse, riconosciuta dalla parte medesima come fatto concretamente verificatosi durante il procedimento.
La questione giuridica
Il punto di diritto controverso riguarda l'effetto giuridico della dichiarazione in udienza della ricorrente circa la perdita di interesse a proseguire il giudizio e le conseguenti implicazioni processuali di tale dichiarazione. La questione sottesa è se il giudice amministrativo debba sospendere il giudizio nel merito quando sopravvenga un fatto che renda la lite inesistente o quando una parte spontaneamente comunichi l'assenza degli elementi essenziali per la continuazione della controversia. In questo caso specifico, la dichiarazione resa dinanzi al Collegio in forma solenne durante l'udienza pubblica costituisce un dato processuale rilevante che il giudice non può ignorare, poiché tocca la struttura stessa della fattispecie processuale.
La motivazione del giudice
Il Collegio ha preso atto della dichiarazione resa dalla ricorrente in udienza circa la sopravvenuta carenza di interesse e ha ritenuto di dovere applicare la conseguenza procedurale coerente con tale situazione, accogliendo implicitamente la petitorio della ricorrente medesima per la declaratoria di improcedibilità. Il ragionamento sotteso è che quando una parte ricorrente comunichi al giudice di aver perso l'interesse ad agire, non sussistono più i presupposti per una pronuncia nel merito della controversia, rendendo inammissibile la prosecuzione del giudizio secondo il diritto amministrativo processuale. Il Collegio ha valutato correttamente che tale situazione sopravvenuta durante il procedimento esclude il potere-dovere del giudice di pronunciarsi nel merito e comporta automaticamente la declaratoria di improcedibilità, rimettendo la questione alla sfera dell'autonomia dispositiva della parte ricorrente. Inoltre, il Collegio ha ritenuto di compensare integralmente le spese di lite tra le parti, valutazione che riflette la circostanza che la sopravvenuta carenza di interesse non deriva da comportamenti processualmente scorretti di alcuna parte.
La decisione
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia ha dichiarato il ricorso improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, accogliendo la richiesta esplicita della ricorrente formulata in udienza con dichiara di improcedibilità. Conseguentemente, non è stato possibile procedere all'esame del merito della controversia né ad una valutazione della legittimità del provvedimento comunale impugnato. Le spese di lite sono state integralmente compensate tra le parti, con l'effetto che ciascuna parte sopporta le proprie spese processuali senza che alcuna sia tenuta al pagamento delle spese dell'altra parte. La sentenza è stata resa nella Camera di Consiglio del 8 marzo 2023, celebrata in forma telematica tramite collegamento da remoto via Microsoft Teams, in conformità alle disposizioni speciali introdotte dal decreto-legge sulla semplificazione amministrativa.
Massima
La dichiarazione della parte ricorrente in udienza di avere perso l'interesse ad agire determina la sopravvenuta carenza di tale interesse e conseguentemente l'improcedibilità del ricorso amministrativo, rendendo inammissibile la pronuncia nel merito della controversia.
Testo integrale
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Quarta) ha pronunciato la presente SENTENZA Gabriele Nunziata, Presidente Alessandro Cacciari, Consigliere Marcello Bolognesi, Referendario, Estensore per l'annullamento - del provvedimento del Comune di Milano, Area Ambiente ed Energia, Unità Gestione Amministrativa ed Emergenze Ambientali del 22 maggio 2018, notificato a mezzo PEC in data 25 maggio 2018, PG 0227266/2018; - di ogni altro atto presupposto, connesso e consequenziale ancorché non conosciuto. sul ricorso numero di registro generale 1897 del 2018, proposto da Blu Seven S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Paolo Bertolini e Alessandro Villani, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; Comune di Milano, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Angela Bartolomeo, Claudio Colombo, Elisabetta D'Auria, Antonello Mandarano, Anna Maria Moramarco e Annalisa Pelucchi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Antonello Mandarano in Milano, via della Guastalla 6; Arpa Lombardia, Roberta Giani e Alberto Sartorio, non costituiti in giudizio; Visti il ricorso e i relativi allegati; Visto l'atto di costituzione in giudizio di Comune di Milano; Visti gli artt. 35, co. 1, lett. c, e 85, co. 9, cod. proc. amm.; Visti tutti gli atti della causa; Data per letta all’udienza pubblica straordinaria dell’8 marzo 2023 celebrata nelle forme di cui all’art.17 del D.L. 9 giugno 2021, n. 80 convertito in Legge 6 agosto 2021, n.113 ed al Decreto Presidente del Consiglio di Stato del 28 luglio 2021, la relazione del dott. Marcello Bolognesi ed ivi uditi in collegamento da remoto i difensori delle parti come da verbale; Premesso che la parte ricorrente, con dichiarazione resa in udienza (e debitamente trasposta nel relativo verbale), ha chiesto la declaratoria di improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse, con spese compensate; Considerato che: - al Collegio non resta che prendere atto di tale richiesta e provvedere di conseguenza alla declaratoria di improcedibilità del ricorso; - sussistono giuste ragioni per compensare integralmente le spese di lite tra le parti; P.Q.M. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse. Spese compensate. Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa. Così deciso a Milano nella Camera di Consiglio del giorno 8 marzo 2023, tenutasi con collegamento da remoto in videoconferenza tramite Microsoft Teams ai sensi dell’art. 17 del D.L. 9 giugno 2021, n.80 convertito in Legge 6 agosto 2021, n.113 e del Decreto Presidente del Consiglio di Stato del 28 luglio 2021, con l'intervento dei magistrati:
Hai una causa simile?
Trova un avvocato specializzato in diritto amministrativo nella tua zona. Preventivo gratuito, risposta in poche ore.
Richiedi un preventivo →Sei un avvocato?
Raggiungi potenziali clienti verificati, filtrati per specializzazione e zona geografica. Registrazione gratuita.
Registrati gratis →