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Sentenza n. 202300772/2023

Sentenza n. 202300772/2023

AMBIENTE - ORDINANZA CONTINGIBILE E URGENTE - BONIFICA DI SITI INQUINATI

TribunaleTAR LOMBARDIA - MILANO
SezioneSEZIONE QUARTA
Data
Numero202300772/2023
EsitoInammissibile

In sintesi · Analisi AI

Il contesto e i fatti

Il Fallimento La Lunga S.a.s. e il suo Curatore Aurelio Mendichi hanno proposto ricorso innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia avverso l'Ordinanza contingibile e urgente numero 2/2018 emanata dal Sindaco del Comune di Bardello in data 9 maggio 2018, notificata ai ricorrenti il giorno seguente. Attraverso tale ordinanza il Sindaco ordinava al Fallimento e al Curatore personalmente di presentare un programma di intervento per la demolizione e rimozione di fabbricati esistenti, di provvedere alla rimozione e smaltimento di rifiuti abbandonati sull'area, di effettuare la pulizia dei terreni e di rendere inaccessibili i fabbricati esterni alla recinzione nel periodo precedente la loro definitiva rimozione. Il ricorso è stato registrato nel 2018 con il numero 1709 e è rimasto pendente per un periodo considerevole, attraversando diversi anni di procedimento giudiziale amministrativo senza una risoluzione nel merito della controversia.

Il quadro normativo

La controversia rientra nell'ambito delle ordinanze contingibili e urgenti emanate dal Sindaco in qualità di Ufficiale del Governo e di organo della pubblica amministrazione locale competente in materia di igiene, salubrità e sicurezza dei luoghi. Il potere sindacale di emanare ordinanze aventi carattere contingibile e urgente è disciplinato dal Testo Unico degli Enti Locali e rappresenta uno strumento amministrativo straordinario destinato ad affrontare situazioni di necessità e urgenza quando il procedimento ordinario potrebbe risultare troppo lento per prevenire danni alla salute pubblica o al decoro urbano. La legittimità di tali ordinanze è comunemente sottoposta al sindacato del giudice amministrativo, il quale verifica l'esistenza effettiva dei presupposti di contingibilità e urgenza e il rispetto dei principi di ragionevolezza e proporzionalità nella determinazione dei contenuti prescrittivi. Il procedimento amministrativo è altresì governato dalle disposizioni del Codice del Procedimento Amministrativo, che disciplina gli istituti procedurali relativi all'impugnazione degli atti amministrativi e alle condizioni di procedibilità dei ricorsi.

La questione giuridica

Il punto centrale della controversia concerneva la legittimità dell'ordinanza sindacale che imponeva obblighi di demolizione, rimozione di rifiuti e bonifica ambientale nei confronti di un soggetto in stato di fallimento, con particolare riferimento al rispetto dei presupposti di contingibilità e urgenza e alla compatibilità dei prescritti obblighi con la situazione di crisi economica dell'impresa. Tuttavia, nel corso del procedimento, la questione di diritto amministrativo è stata superata dall'evento sopraggiunto consistente nella perdita di interesse della parte ricorrente a una pronuncia nel merito del Tribunale. Tale elemento processuale ha trasformato la natura della controversia da questione sostanziale di legittimità amministrativa a pura questione di esistenza della condizione di procedibilità del ricorso medesimo.

La motivazione del giudice

Il Tribunale Amministrativo Regionale ha preso in considerazione la dichiarazione depositata dalla parte ricorrente il 12 gennaio 2023, nella quale il Fallimento e il Curatore hanno comunicato espressamente di non possedere più interesse al proseguimento del ricorso e a ottenere una sentenza che annulli l'ordinanza controversa. Questa dichiarazione, caratterizzata da una chiara manifestazione di volontà della parte processuale, ha indotto il collegio giudicante a ritenere che fosse sopraggiunto un difetto di interesse a ricorrere, il quale integra una causa di improcedibilità del ricorso ex officio. La ricerca da parte del giudice amministrativo di una utilità pratica della propria pronunzia rappresenta un principio cardine del processo amministrativo, e la perdita di tale utilità determina l'impossibilità di proseguire validamente il procedimento, indipendentemente dalla fondatezza della pretesa sostanziale dedotta dal ricorrente. Il TAR ha quindi ritenuto non necessaria una valutazione nel merito delle questioni riguardanti la legittimità dell'ordinanza, in quanto il difetto di interesse ha superato logicamente qualsiasi valutazione della fondatezza della pretesa.

La decisione

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia ha dichiarato improcedibile il ricorso per sopravvenuto difetto di interesse, senza procedere a una pronuncia nel merito circa la legittimità amministrativa dell'ordinanza contingibile e urgente del Sindaco. Le spese processuali sono state compensate tra le parti, conformemente alla regola generale applicabile nei casi in cui la soccombenza non è univocamente riferibile a una sola parte. La sentenza è stata pronunciata nella Camera di Consiglio del 8 marzo 2023 con modalità di collegamento da remoto tramite videoconferenza, secondo le procedure eccezionali introdotte durante il periodo emergenziale, e deve essere eseguita dall'autorità amministrativa secondo il principio della pronta esecuzione dei provvedimenti jurisdizionali.

Massima

Un ricorso amministrativo diviene improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse quando la parte ricorrente comunica al giudice di aver perso l'utilità pratica di una pronuncia nel merito, venendo meno il presupposto processuale essenziale della necessità della pronunzia giudiziale.

Testo integrale

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la  Lombardia
(Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
Gabriele Nunziata,	Presidente
Alessandro Cacciari,	Consigliere, Estensore
Marcello Bolognesi,	Referendario
per l'annullamento
- dell'Ordinanza contingibile e urgente n. 2/2018 del 9/5/2018, a firma del Sindaco del Comune di Bardello notificata ai ricorrenti in data 10/5/2018, con la quale è stato ordinato al Fallimento ed al Curatore personalmente di «presentare un programma di intervento di demolizione e rimozione dei fabbricati esistenti», «provvedere alla rimozione e smaltimento dei abbandonati», «provvedere alla pulizia dell'area» rendere «i fabbricati esterni alla recinzione» inaccessibili «nel periodo che intercorre sino alla loro rimozione»; nonché di ogni altro atto presupposto, conseguente o comunque connesso.
sul ricorso numero di registro generale 1709 del 2018, proposto da
Fallimento La Lunga S.a.s. di Bellorini Mario e C. in persona del Curatore Dott. Aurelio Mendichi, nonché Dr. Aurelio Mendichi in proprio, rappresentati e difesi dall'avvocato Massimo Berton, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
il Comune di Bardello in persona del Sindaco pro tempore e il Sindaco del Comune di Bardello in proprio e quale Ufficiale del Governo, non costituiti in giudizio;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Vista la dichiarazione depositata il 12 gennaio 2023, con la quale parte ricorrente rende noto di non avere più interesse al ricorso;
Visti gli artt. 35, co. 1, lett. c, e 85, co. 9, cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Data per letta all’udienza pubblica straordinaria dell’8 marzo 2023 celebrata nelle forme di cui all’art.17 del D.L. 9 giugno 2021, n. 80 convertito in Legge 6 agosto 2021, n.113, e al Decreto Presidente del Consiglio di Stato del 28 luglio 2021, la relazione del dott. Cacciari ed ivi uditi in collegamento da remoto i difensori delle parti come da verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
P.Q.M.
il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Milano nella Camera di Consiglio del giorno 8 marzo 2023, tenutasi con collegamento da remoto in videoconferenza tramite Microsoft Teams ai sensi dell’art. 17 del D.L. 9 giugno 2021, n.80 convertito in Legge 6 agosto 2021, n.113 e del Decreto Presidente del Consiglio di Stato del 28 luglio 2021, con l'intervento dei magistrati:

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