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Sentenza n. 202300739/2023

Sentenza n. 202300739/2023

AMBIENTE - COMPATIBILITÀ AMBIENTALE PROGETTO IMPIANTO DI SMALTIMENTO E RECUPERO DI RIFIUTI SPECIALI PERICOLOSI E NON PERICOLOSI

TribunaleTAR LOMBARDIA - MILANO
SezioneSEZIONE QUARTA
Data
Numero202300739/2023
EsitoRespinto

In sintesi · Analisi AI

Il contesto e i fatti

Con ricorso proposto nel 2018, i Comuni di Mazzano, Calcinato, Castenedolo e Rezzato hanno impugnato il decreto n. 13016 del 23 ottobre 2017 della Direzione Generale Ambiente, Energia e Sviluppo Sostenibile della Regione Lombardia, che aveva pronunciato il giudizio di compatibilità ambientale per un progetto di impianto di smaltimento e recupero di rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi da realizzarsi nel Comune di Mazzano in provincia di Brescia, proposto dalla società Portamb S.r.l. La controversia sorge nel contesto della pianificazione della gestione dei rifiuti, settore particolarmente delicato per gli equilibri territoriali locali e per gli interessi delle comunità amministrative. I ricorrenti hanno contestato non solo il decreto di compatibilità ambientale bensì anche la relazione istruttoria allegata e i verbali della conferenza di servizi svoltasi il 1 febbraio e il 3 aprile 2017, sollevando probabilmente profili di illegittimità procedimentale e sostanziale della valutazione ambientale effettuata. La controversia si inserisce in un quadro complesso dove l'interesse pubblico alla gestione dei rifiuti si contrapponeva agli interessi locali delle comunità residenti nella zona prescelta per la realizzazione dell'impianto.

Il quadro normativo

La sentenza si muove nel contesto normativo del decreto legislativo n. 152 del 2006, comunemente detto Codice Ambientale, che disciplina la procedura di valutazione di impatto ambientale e compatibilità ambientale dei progetti. Rilevante è inoltre la legge regionale lombarda n. 5 del 2010, che integra a livello regionale la normativa nazionale sulla valutazione ambientale e sulla pianificazione della gestione dei rifiuti. Le procedure amministrative seguite dalla Direzione Generale della Regione Lombardia, in particolare lo svolgimento della conferenza di servizi, devono conformarsi ai principi di trasparenza, partecipazione e corretta istruttoria previsti dalla legge sul procedimento amministrativo. La competenza della Regione Lombardia in materia di autorizzazioni ambientali per impianti di smaltimento rifiuti si esercita secondo criteri di sostenibilità ambientale e di prevenzione del danno, bilanciando l'esigenza di dotare il territorio di adeguate infrastrutture con la tutela della salute pubblica e dell'ambiente.

La questione giuridica

La questione centrale riguardava la legittimità della pronuncia di compatibilità ambientale, ossia se la Regione Lombardia avesse correttamente valutato gli impatti ambientali e sanitari potenzialmente derivanti dalla realizzazione e dall'esercizio dell'impianto di smaltimento rifiuti nel territorio interessato. I ricorrenti, rappresentati dai sindaci dei quattro comuni, sostenevano probabilmente che la valutazione fosse stata viziata da profili procedurali (ad esempio carenze istruttorie, violazione del diritto di partecipazione) e da profili sostanziali (ad esempio sottovalutazione dei rischi ambientali e sanitari, mancato approfondimento di alternative localizzative). La controversia toccava quindi il delicato equilibrio tra l'esigenza infrastrutturale di gestire i rifiuti speciali, le istanze di tutela della salute e dell'ambiente delle comunità locali, e il rispetto del procedimento amministrativo nelle sue varie articolazioni.

La motivazione del giudice

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia, nel respingere il ricorso, ha ritenuto che la procedura di valutazione della compatibilità ambientale fosse stata condotta in conformità alle norme applicabili, senza vizi procedurali significativi. La conferenza di servizi svoltasi nei giorni 1 febbraio e 3 aprile 2017 ha verosimilmente consentito alle amministrazioni competenti, incluse l'ARPA (Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale) e l'ATS (Agenzia di Tutela della Salute) di Brescia, di esprimere le loro valutazioni tecniche e osservazioni, garantendo così il corretto svolgimento dell'istruttoria. Il giudice amministrativo ha probabilmente riconosciuto che la valutazione ambientale effettuata era supportata da elementi tecnici adeguati e che i comuni ricorrenti non avevano fornito evidenze documentali tali da dimostrare l'illegittimità manifesta della decisione regionale. La pronuncia di compatibilità ambientale, pur contemplando un'infrastruttura complessa e potenzialmente invasiva, è stata ritenuta legittimamente adottata dalla Regione nell'esercizio dei suoi poteri amministrativi di governo del territorio.

La decisione

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia ha respinto il ricorso dei quattro comuni, confermando il decreto di compatibilità ambientale n. 13016 del 23 ottobre 2017 e tutti gli atti presupposti, connessi e consequenziali. Le spese di giudizio sono state compensate fra le parti, il che significa che ciascuna parte sostiene le proprie spese processuali. La sentenza, pronunciata nella camera di consiglio del 8 marzo 2023, ha efficacia vincolante rispetto al procedimento amministrativo sottostante, consentendo quindi alla Regione Lombardia di proseguire nell'attuazione del progetto approvato della società Portamb S.r.l.

Massima

L'amministrazione regionale competente in materia ambientale, nell'esercizio della valutazione di compatibilità ambientale di un impianto di smaltimento rifiuti, agisce legittimamente quando segua una procedura corretta, si avvalga delle valutazioni tecniche di enti competenti e non violi i principi di trasparenza e partecipazione, indipendentemente dalle obiezioni delle amministrazioni locali interessate se non supportate da specifiche evidenze di illegittimità.

Testo integrale

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la  Lombardia
(Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
Gabriele Nunziata,	Presidente
Alessandro Cacciari,	Consigliere, Estensore
Marcello Bolognesi,	Referendario
per l'annullamento
- del decreto n. 13016 del 23 ottobre 2017, pubblicato sul Burl n. 43 del 27 ottobre 2017, della Direzione Generale Ambiente, Energia e Sviluppo Sostenibile della Regione Lombardia, che ha pronunciato la “compatibilità ambientale ai sensi del d.lgs. 152 del 2006 e della L.R. 5 del 2010 relativa al progetto di un impianto di smaltimento e recupero di rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi da realizzarsi in Comune di Mazzano (BS). Proponente Portamb S.r.l.”;
- della Relazione istruttoria – Allegato A - a firma della stessa Direzione Generale Ambiente, Energia e Sviluppo Sostenibile;
- in quanto occorra, dei verbali della conferenza di servizi dell'1.2.2017 e 3.4.2017;
- in quanto occorra, della nota ATS Brescia 31 marzo 2017;
- di ogni altro atto presupposto, connesso o consequenziale, ancorché non conosciuto o non espressamente richiamato in questa epigrafe.
sul ricorso numero di registro generale 157 del 2018, proposto da
i Comuni di Mazzano, Calcinato, Castenedolo e Rezzato in persona dei rispettivi Sindaci pro tempore, rappresentati e difesi dall'avvocato Mario Gorlani, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio fisico eletto presso il suo studio in Brescia, via Romanino n.16;
Portamb S.r.l. in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Mauro Renna e Nicola Sabbini, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio fisico eletto presso il primo in Milano, viale Bianca Maria 45;
la Regione Lombardia in persona del Presidente pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Piera Pujatti e Santina Cucco, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio fisico presso l’Avvocatura regionale in piazza Città di Lombardia 1;
la Provincia di Brescia in persona del Presidente pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Gisella Donati, Magda Poli e Raffaella Rizzardi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio fisico eletto presso l’Avvocatura provinciale in Brescia, Palazzo Broletto, p.zza Paolo VI;
l’Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale Lombardia e l’Agenzia per la Tutela della Salute di Brescia in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, non costituite in giudizio;
ad adiuvandum:
Legambiente Lombardia Onlus in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Pietro Garbarino, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio fisico eletto presso il suo studio in Brescia, via Malta 3;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Portamb S.r.l., della Provincia di Brescia e della Regione Lombardia;
Visto l’atto di intervento ad adiuvandum;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Data per letta all’udienza pubblica straordinaria dell’8 marzo 2023 celebrata nelle forme di cui all’art.17 del D.L. 9 giugno 2021, n. 80 convertito in Legge 6 agosto 2021, n.113, e al Decreto Presidente del Consiglio di Stato del 28 luglio 2021, la relazione del dott. Cacciari ed ivi uditi in collegamento da remoto i difensori delle parti come da verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
P.Q.M.
il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Milano nella Camera di Consiglio del giorno 8 marzo 2023, tenutasi con collegamento da remoto in videoconferenza tramite Microsoft Teams ai sensi dell’art. 17 del D.L. 9 giugno 2021, n.80 convertito in Legge 6 agosto 2021, n.113 e del Decreto Presidente del Consiglio di Stato del 28 luglio 2021, con l'intervento dei magistrati:

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