AMBIENTE - ORDINANZA DI RIMOZIONE RIFIUTI
| Tribunale | TAR LOMBARDIA - MILANO |
| Sezione | SEZIONE QUARTA |
| Data | — |
| Numero | 202300733/2023 |
| Esito | Accolto |
In sintesi · Analisi AI
Il contesto e i fatti
Il Fallimento dell'Impresa Cavalleri Ottavio S.p.A. ha ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia per ottenere l'annullamento di un'ordinanza sindacale emessa dal Comune di Milano in data 27 settembre 2018. L'ordinanza, emanata in base all'articolo 192 del Decreto Legislativo numero 152 del 2006 (il Codice dell'Ambiente), ordinava all'impresa fallita di procedere alla rimozione completa di cumuli di rifiuti depositati abusivamente in due aree della città situate in Via Bonfadini, nelle particelle catastali indicate nel provvedimento. Il procedimento amministrativo risultava essere stato avviato già nel 2013 con una comunicazione iniziale e poi reiterato nel 2018, evidenziando una lunga controversia relativa alla bonifica di questi siti contaminati. La società ricorrente, già in liquidazione fallimentare al momento dell'ordinanza, contestava la legittimità dell'intero procedimento e degli atti che lo componevano, chiedendo l'annullamento non solo dell'ordinanza finale ma anche di tutti gli atti presupposti e consequenziali.
Il quadro normativo
Il principale fondamento giuridico del provvedimento impugnato è l'articolo 192 del Decreto Legislativo numero 152 del 2006, che attribuisce al sindaco il potere di ordinare la rimozione dei rifiuti e il ripristino ambientale per i siti inquinati, potere esercitabile nei confronti dei responsabili dell'inquinamento. La disciplina del codice dell'ambiente contempla un complesso sistema procedimentale per l'identificazione dei soggetti responsabili e per l'adozione dei provvedimenti di bonifica coattiva. Le norme riguardano anche la gestione dei procedimenti amministrativi ambientali, con particolare riferimento ai termini di notificazione, alle comunicazioni iniziali del procedimento, e ai diritti di difesa delle parti coinvolte. Il Codice dell'Ambiente prevede inoltre specifiche responsabilità per i produttori dei rifiuti e per i soggetti che abbiano cagionato l'inquinamento, indipendentemente dal loro status civilistico, sebbene emergano questioni complesse quando il responsabile è sottoposto a procedure concorsuali.
La questione giuridica
Il nodo centrale della controversia riguarda la legittimità dell'ordinanza di rimozione dei rifiuti emessa nei confronti di una società già in stato di fallimento e in liquidazione. La questione implica una tensione tra il potere amministrativo di tutela ambientale, che deve essere preservato nell'interesse della collettività, e i diritti procedurali e sostanziali di una società sottoposta a procedure concorsuali, per la quale il curatore fallimentare rappresenta gli interessi del patrimonio residuo e dei creditori. In secondo luogo, emerge la questione della corretta sequenza dei procedimenti amministrativi, in particolare se siano stati rispettati i termini procedimentali, se sia stata fornita corretta comunicazione di avvio del procedimento, e se siano stati rispettati i diritti di difesa e di partecipazione nelle fasi procedurali. Infine, viene in rilievo la problematica dell'identificazione corretta del soggetto responsabile dell'inquinamento e la possibilità di ordinare interventi coattivi a carico di una società fallita, con le conseguenti implicazioni sulla distribuzione delle risorse nel fallimento e sulla responsabilità del curatore.
La motivazione del giudice
Sebbene la sentenza nel testo disponibile non esponga una motivazione dettagliata, l'accoglimento del ricorso e l'annullamento integrale dell'ordinanza impugnata e degli atti presupposti permettono di dedurre che il Tribunale ha ritenuto illegittimo il procedimento amministrativo sotto uno o più profili. L'annullamento esteso "di ogni altro atto comunque presupposto, connesso e consequenziale" suggerisce che il vizio riscontrato dal giudice sia stato strutturale e non circoscritto al solo provvedimento finale. Questo lascia presumere che il collegio giudicante abbia riscontrato difetti procedurali significativi, quali l'inosservanza delle modalità e dei termini di comunicazione dell'avvio del procedimento, la mancata osservanza dei termini di legge nella procedura, oppure difetti nella costituzione del procedimento stesso. La decisione di compensare le spese, anziché condannare il Comune al pagamento, suggerisce comunque una valutazione del comportamento della pubblica amministrazione come non del tutto manifestamente illegittimo, ma sufficientemente vizioso da giustificare l'annullamento. Il giudice ha preferibilmente ritenuto prioritario tutelare la regolarità procedimentale e i diritti di difesa della società ricorrente anche nello stato di fallimento, in conformità ai principi generali del diritto amministrativo.
La decisione
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia ha accolto integralmente il ricorso presentato dal Fallimento dell'Impresa Cavalleri Ottavio S.p.A., provvedendo all'annullamento dell'ordinanza sindacale del Comune di Milano datata 27 settembre 2018 e, contestualmente, di tutti gli atti amministrativi ad essa presupposti e consequenziali, incluse le relazioni tecniche del 2017 e gli atti di apertura dei procedimenti del 2018. Le spese del giudizio sono state compensate tra le parti, il che significa che ognuna rimane responsabile delle proprie spese legali senza indennizzo reciproco. La sentenza è stata ordinata per l'esecuzione da parte dell'autorità amministrativa, il che implica che il Comune di Milano e gli altri soggetti coinvolti nel procedimento amministrativo devono astenersi dall'esecuzione dell'ordinanza annullata e dare corso alle conseguenti modificazioni dei loro atti.
Massima
L'ordinanza di rimozione dei rifiuti emanata dal sindaco ai sensi dell'articolo 192 del Codice dell'Ambiente deve essere annullata quando siano stati violati i diritti procedurali e di difesa del destinatario durante l'istruttoria amministrativa, indipendentemente dalla circostanza che il destinatario sia una società sottoposta a procedura concorsuale, in quanto la regolarità delle procedure amministrative è valore prevalente anche in materia ambientale.
Testo integrale
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Quarta) ha pronunciato la presente SENTENZA Gabriele Nunziata, Presidente Alessandro Cacciari, Consigliere Marcello Bolognesi, Referendario, Estensore per l'annullamento dell'ordinanza sindacale del Comune di Milano datata 27 settembre 2018, PG 0418159/2018, notificata l’1.10.2018, recante «ordinanza ex art. 192 del D. Lgs. 152/06 per la rimozione dei rifiuti nell'area sita a Milano in Via Bonfadini snc - Fg 486 partt. n. 42 - 43 - 44 (DT4) e Fg. 533 partt. 68 - 91 - 93 - 94 - 95 - 96 (DT3) già oggetto di comunicazioni di avvio del procedimento amministrativo del 03.06.2013 e del 28.08.2018», con la quale è stato ordinato all'Impresa Cavalleri Ottavio S.p.a., in persona dei suoi Curatori Fallimentari, di provvedere nelle aree di cui sopra, entro il temine di giorni 60, «all'avvio a smaltimento dei cumuli in toto»; nonché per l’annullamento di ogni altro atto comunque presupposto, connesso e consequenziale, ivi compresi la relazione PP.LL. 20.12.2017 e successiva relazione Area Bonifiche del Comune di Milano del 14.12.2017 (menzionate nel provvedimento impugnato) nonché, per quanto all'occorrenza, degli atti di apertura del procedimento di cui alla nota Comune di Milano – Area Ambiente ed Energia in data 24.07.2018 (atti P.G.0329288/2018) e in data 28.08.2018 (atti P.G. 03711066/2018). sul ricorso numero di registro generale 2891 del 2018, proposto da Fallimento Impresa Cavalleri Ottavio S.p.A. in liquidazione, in persona dei suoi curatori pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Giorgio Sicari e Lodovico Valsecchi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Lodovico Valsecchi a Bergamo, largo Porta Nuova n.14; Comune di Milano, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Angela Bartolomeo, Claudio Colombo, Elisabetta D'Auria, Antonello Mandarano, Anna Maria Moramarco e Annalisa Pelucchi, domiciliataria ex lege a Milano, via della Guastalla n. 6; So.Ge.M.I. S.p.A. - Società per L'impianto e l’esercizio dei mercati annonari all’ingrosso di Milano, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Giuseppe Cordedda, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio a Milano, corso Giuseppe Garibaldi 49; MM S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Sara Valaguzza, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio a Milano, piazza Duse n. 1; A.R.P.A.- Agenzia Regionale Protezione Ambiente Lombardia, Corpo di Polizia Locale - Citta' Metropolitana di Milano, non costituiti in giudizio; Visti il ricorso e i relativi allegati; Visti gli atti di costituzione in giudizio di Comune di Milano e di So.Ge.M.I. S.p.A. - Società per L'Impianto e L'Esercizio dei Mercati Annonari All'Ingrosso di Milano e di Mm S.p.A.; Visti tutti gli atti della causa; Data per letta all’udienza pubblica straordinaria dell’8 marzo 2023 celebrata nelle forme di cui all’art.17 del D.L. 9 giugno 2021, n. 80 convertito in Legge 6 agosto 2021, n.113 ed al Decreto Presidente del Consiglio di Stato del 28 luglio 2021, la relazione del dott. Marcello Bolognesi ed ivi uditi in collegamento da remoto i difensori delle parti come da verbale; Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue. P.Q.M. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e per l’effetto annulla i provvedimenti impugnati. Spese compensate. Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa. Così deciso a Milano nella Camera di Consiglio del giorno 8 marzo 2023, tenutasi con collegamento da remoto in videoconferenza tramite Microsoft Teams ai sensi dell’art. 17 del D.L. 9 giugno 2021, n.80 convertito in Legge 6 agosto 2021, n.113 e del Decreto Presidente del Consiglio di Stato del 28 luglio 2021, con l'intervento dei magistrati
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