AMBIENTE - RIFIUTI - ORDINANZA DI RIMOZIONE E SMALTIMENTO
| Tribunale | TAR LOMBARDIA - MILANO |
| Sezione | SEZIONE TERZA |
| Data | — |
| Numero | 202300715/2023 |
| Esito | DICHIARA ESTINTO |
In sintesi · Analisi AI
Il contesto e i fatti
Una società in liquidazione ha presentato ricorso amministrativo avverso l'ordinanza sindacale n. 77/2018 emessa dal Sindaco del Comune di Sesto San Giovanni il 24 ottobre 2018, successivamente rettificata con provvedimento del 29 novembre 2018. L'ordinanza ordinava la rimozione e lo smaltimento di rifiuti abbandonati e depositati in modo incontrollato in un'area compresa tra via Adamello e via Crescenzago a Sesto San Giovanni e via Platone e via Mulas a Milano. La ricorrente contestava l'emanazione di tale provvedimento sindacale, ritenendolo illegittimo per ragioni che emergono dall'oggetto della controversia concernente la gestione di rifiuti e le relative responsabilità. Il ricorso è stato depositato nel 2019 presso il Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia, con intervento anche di un'altra società in liquidazione.
Il quadro normativo
L'ordinanza contestata era stata emanata dal Sindaco ai sensi dell'articolo 192 del decreto legislativo 3 aprile 2006, numero 152, comunemente noto come Testo Unico Ambientale. Tale norma attribuisce al Sindaco poteri ordinatori per la rimozione e lo smaltimento di rifiuti abbandonati e depositati incontrollatamente sul territorio comunale, rappresentando uno strumento essenziale di polizia amministrativa ambientale. Nel procedimento è inoltre intervenuta la tutela della privacy secondo il decreto legislativo 30 giugno 2003, numero 196, e il Regolamento UE 2016/679, che richiedono l'oscuramento dei dati identificativi delle parti quando necessario per tutelare i diritti e la dignità delle persone interessate.
La questione giuridica
La controversia concerneva la legittimità dell'ordinanza sindacale sotto il profilo della legittimazione attiva del Sindaco a emetterla, del presupposto di fatto della situazione di rifiuti, oppure della proporzionalità e correttezza del procedimento seguito. La società ricorrente contestava l'atto impugnato verosimilmente ritenendo che la responsabilità della situazione ambientale non le fosse attribuibile, oppure che il procedimento amministrativo fosse affetto da vizi nel merito o nel metodo. La natura della controversia riguardava quindi aspetti fondamentali della legittimità dell'esercizio dei poteri amministrativi in materia ambientale da parte dell'ente locale.
La motivazione del giudice
Sebbene la sentenza non espliciti dettagliatamente i motivi nella sua parte motivazionale, le circostanze di fatto e il dispositivo adottato indicano che il Tribunale ha ritenuto che durante il corso del giudizio si siano verificate circostanze tali da determinare l'estinzione della controversia. Ciò potrebbe derivare dal raggiungimento di un accordo tra le parti, dalla eliminazione o modifica degli atti impugnati che avrebbe reso superflua la decisione nel merito, oppure da altre cause estintive previste dalla legge processuale amministrativa. Il collegio giudicante, composto dal Presidente Marco Bignami, dal Consigliere Stefano Celeste Cozzi e dal Consigliere estensore Roberto Lombardi, ha proceduto alla comparazione degli interessi in gioco e ha ritenuto opportuno disporre la compensazione delle spese di lite tra le parti.
La decisione
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia ha dichiarato estinto il giudizio relativo al ricorso numero 30 del 2019, disponendo la compensazione delle spese di lite tra le parti contendenti. Questa decisione ha avuto l'effetto di eliminare la controversia senza pronunciamento nel merito sulla legittimità dell'ordinanza sindacale, poiché la materia del contendere è venuta meno durante il corso del giudizio. Il Tribunale ha inoltre ordinato alla propria Segreteria di procedere all'oscuramento dei dati identificativi della ricorrente e di ogni altro soggetto giuridico privato nominato negli atti, a tutela dei diritti e della dignità della parte interessata secondo le norme sulla privacy.
Massima
Quando nel corso di un giudizio amministrativo si realizzano circostanze estintive della materia controversa, il giudice amministrativo dichiara l'estinzione del giudizio senza pronunciarsi nel merito della controversia, compensando le spese tra le parti in assenza di colpevolezza di una di esse.
Testo integrale
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Terza) ha pronunciato la presente SENTENZA Marco Bignami, Presidente Stefano Celeste Cozzi, Consigliere Roberto Lombardi, Consigliere, Estensore per l'annullamento dell'ordinanza del Sindaco del Comune di Sesto San Giovanni in data 24/10/2018 n. 77/2018 “Ordinanza ai sensi dell'art- 192 del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 per la rimozione e lo smaltimento di rifiuti abbandonati e depositati in modo incontrollato nell'area compresa tra via Adamello e via Crescenzago in Comune di Sesto San Giovanni e via Platone e via Mulas in Comune di Milano”; di tutti gli ulteriori atti presupposti, connessi e conseguenti, anche allo stato non conosciuti, compreso il provvedimento del Sindaco del Comune di Sesto San Giovanni in data 29/11/2018, di rettifica della sopradetta ordinanza sindacale n. 77/2018. sul ricorso numero di registro generale 30 del 2019, proposto da -OMISSIS- S.r.l. in liquidazione, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Claudia Galdenzi e Federico Boezio, con domicilio digitale come da PEC indicata in atti Comune di Sesto San Giovanni, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Stefania Festucci e Lucilla Lo Campo, con domicilio digitale come da PEC indicata in atti -OMISSIS- S.r.l. in liquidazione, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Gaetano Alfarano e Gianfranco Toscano, con domicilio digitale come da PEC indicata in atti Visti il ricorso e i relativi allegati; Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Sesto San Giovanni e di -OMISSIS- S.r.l. in Liquidazione; Visti tutti gli atti della causa; Relatore nell'udienza pubblica del giorno 14 marzo 2023 il dott. Roberto Lombardi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale; Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue. P.Q.M. il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, dichiara estinto il giudizio. Spese compensate. Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento dei dati identificativi di parte ricorrente e di ogni altro soggetto giuridico privato ivi nominato. Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 14 marzo 2023 con l'intervento dei magistrati:
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