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Sentenza n. 202300071/2023

Sentenza n. 202300071/2023

AMBIENTE - INQUINAMENTO ACUSTICO - AUTORIZZAZIONE IN DEROGA AI LIMITI ACUSTICI PER SVOLGIMENTO DI MANIFESTAZIONE

TribunaleTAR LOMBARDIA - MILANO
SezioneSEZIONE TERZA
Data
Numero202300071/2023
EsitoRespinto

In sintesi · Analisi AI

Il contesto e i fatti

Carlo Cortinovis ha presentato ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia al fine di ottenere l'annullamento dell'autorizzazione in deroga rilasciata dal Comune di Lissone con provvedimento prot. n. 36732/2016. Tale autorizzazione riguardava lo svolgimento della manifestazione musicale denominata "KOLYMBETRA", parte del progetto "Suoni Mobili 2016 Multi Culti", che era stata programmata per il 30 luglio 2016 in Piazza Libertà a Lissone e prevedeva l'utilizzo di amplificazione per diffusione acustica. Il Comune di Lissone aveva preliminarmente deliberato, con deliberazione della Giunta Comunale n. 229 del 22 giugno 2016, l'adesione complessiva al progetto "Multi Culti Lissone Festival 2016", promosso dal Consorzio Brianteo Villa Greppi in collaborazione con l'Associazione Musicamorfosi. Il ricorso contestava non solo l'autorizzazione stessa ma anche tutti gli atti presupposti, preparatori e conseguenti, compresi la deliberazione di adesione al progetto e la nota prot. 36362 del 21 luglio 2016.

Il quadro normativo

La fattispecie si colloca nell'ambito della disciplina delle autorizzazioni amministrative in deroga prevista dall'art. 8 della L.R. 13/2001, la legge regionale lombarda che regola la prevenzione e la riduzione dell'inquinamento acustico. Tale norma consente alle amministrazioni comunali di rilasciare autorizzazioni in deroga ai limiti ordinari di emissione acustica per manifestazioni culturali e ricreative di interesse pubblico o generale, purché sussistano specifiche condizioni di interesse collettivo e interesse pubblico. Le autorizzazioni in deroga rappresentano un'eccezione al regime ordinario di autorizzazione ambientale e rappresentano uno strumento di bilanciamento tra la libertà di espressione e di riunione da un lato e la tutela dell'ambiente acustico dall'altro. In questo contesto, l'amministrazione gode di un margine di discrezionalità nella valutazione della sussistenza dei presupposti, ma tale discrezionalità rimane subordinata ai principi di legalità, ragionevolezza e rispetto delle procedure previste dalla legge.

La questione giuridica

La controversia investiva il Tribunale Amministrativo sulla legittimità del provvedimento di autorizzazione in deroga e sulla conformità allo stato di diritto di tutti gli atti collegati, inclusa la deliberazione di giunta. Il ricorrente contestava, evidentemente, sia il procedimento formativo dell'autorizzazione che la sostanza del provvedimento stesso, chiedendo l'annullamento per illegittimità. La questione investiva pertanto il complesso tema del controllo giurisdizionale sugli atti di amministrazione straordinaria, con particolare riferimento al giudizio sulla discrezionalità amministrativa in materia di autorizzazioni in deroga alle discipline di settore e al bilanciamento tra gli interessi conflittuali in gioco: da una parte l'interesse pubblico generale alla realizzazione di iniziative culturali e dall'altra la tutela dell'ambiente acustico e dei diritti dei cittadini residenti nel luogo della manifestazione.

La motivazione del giudice

Il collegio giudicante, analizzati gli atti della causa e ascoltate le difese delle parti nell'udienza pubblica del 4 novembre 2022, ha ritenuto che il ricorso presentasse difetti procedurali tali da renderlo inammissibile. La dichiarazione di improcedibilità della domanda di annullamento costituisce un'affermazione che il ricorso, per ragioni procedurali o per mancanza dei presupposti dell'azione, non poteva essere fondatamente accolto nel merito. Il Tribunale ha valutato che, nonostante il ricorso contenesse contestazioni sostanziali avverso il provvedimento, non sussistevano le condizioni formali e sostanziali per procedere all'annullamento dell'autorizzazione. La sentenza ha inoltre respinto la domanda alternativa di accertamento della illegittimità dell'atto a fini risarcitori, applicando coerentemente il principio secondo cui l'illegittimità dell'atto pubblico non può essere accertata quando il ricorso stesso risulta proceduralmente viziato.

La decisione

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia ha dichiarato improcedibile la domanda di annullamento del provvedimento del Comune di Lissone prot. n. 36732/2016 e ha respinto la domanda di accertamento della illegittimità dello stesso atto a fini risarcitori. Conseguentemente, l'autorizzazione in deroga per la manifestazione KOLYMBETRA rimane in vigore e non è stata modificata dal presente giudizio. Le spese del procedimento sono state compensate tra le parti, secondo il principio di equità processuale. La sentenza è stata dichiarata esecutiva dall'autorità amministrativa ai sensi della legge processuale amministrativa.

Massima

L'autorizzazione in deroga rilasciata da un'amministrazione comunale per una manifestazione culturale con amplificazione acustica non è annullabile quando il ricorso amministrativo presenti vizi procedurali tali da renderlo inammissibile nel suo complesso, indipendentemente dalle contestazioni di merito verso il provvedimento.

Testo integrale

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la  Lombardia
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
Marco Bignami,	Presidente
Concetta Plantamura,	Consigliere
Anna Corrado,	Consigliere, Estensore
per l'annullamento
ovvero per l’accertamento dell’illegittimità a fini risarcitori del provvedimento del Comune di Lissone prot. n. 36732/2016 avente ad oggetto "autorizzazione in deroga ex art. 8 L.R. 13/2001 13/2001 per lo svolgimento della giornata del 30 luglio 2016 della manifestazione “KOLYMBETRA”  nell’ambito del progetto denominato “Suoni Mobili 2016 Multi Culti” che prevede l’utilizzo di amplificazione per diffusione acustica da svolgersi a Lissone in Piazza Libertà”;
di ogni altro atto o provvedimento presupposto, preparatorio, conseguente o comunque connesso, ivi inclusa, per quanto occorrer possa, la deliberazione della Giunta Comunale n. 229 del 22 giugno 2016 con cui è stata approvata l’adesione al progetto “Multi Culti Lissone Festival 2016” promosso dal Consorzio Brianteo Villa Greppi in collaborazione con l’Associazione Musicamorfosi nonché la nota prot. 36362 del 21 luglio 2016.
sul ricorso numero di registro generale 2499 del 2016, proposto da
Carlo Cortinovis, rappresentato e difeso dagli avvocati Paola Balzarini, Andrea Mascetti, Carlo Cortinovis, Filippo Nicolo' Boscarini, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Andrea Mascetti in Milano, Piazzale Cadorna n. 2;
Comune di Lissone, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Germano Margiotta, con domicilio eletto presso il suo studio in Milano, viale Sabotino, 19/2;
Musicamorfosi Associazione Culturale Musicale, non costituita in giudizio;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Lissone;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 4 novembre 2022 la dott.ssa Anna Corrado e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, dichiara improcedibile la domanda di annullamento del provvedimento impugnato e respinge la domanda di accertamento della illegittimità di tale atto.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 4 novembre 2022 con l'intervento dei magistrati:

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