AMBIENTE - INQUINAMENTO ACUSTICO - AUTORIZZAZIONE IN DEROGA AI LIMITI ACUSTICI
| Tribunale | TAR LOMBARDIA - MILANO |
| Sezione | SEZIONE TERZA |
| Data | — |
| Numero | 202300070/2023 |
| Esito | Respinto |
In sintesi · Analisi AI
Il contesto e i fatti
Carlo Cortinovis ha proposto ricorso innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia contro il Comune di Lissone impugnando un provvedimento amministrativo specificamente l'autorizzazione in deroga ex articolo 8 della Legge Regionale 13/2001 relativa allo svolgimento della manifestazione pubblica denominata "Ti regalo un sorriso" programmata per il 9 luglio 2016 presso Piazza Libertà nel Comune di Lissone. La manifestazione prevedeva l'utilizzo di impianti di amplificazione per la diffusione acustica. Il ricorso estendeva le sue censure anche alla deliberazione della Giunta Comunale numero 155 del 4 maggio 2016 con la quale il Comune aveva concesso il patrocinio e autorizzato l'utilizzo gratuito degli spazi pubblici e delle relative attrezzature per l'evento. La situazione si collocava nel contesto amministrativo delle manifestazioni pubbliche gestite dagli enti locali e della gestione discrezionale delle autorizzazioni relative ad attività che comportano impatto acustico o occupazione di suolo pubblico.
Il quadro normativo
La controversia si iscrive nell'ambito della normativa lombarda che disciplina i procedimenti amministrativi relativi all'organizzazione e autorizzazione di manifestazioni pubbliche, in particolare della Legge Regionale 13/2001 che stabilisce le condizioni e i presupposti per il rilascio di autorizzazioni sia ordinarie che in deroga. L'articolo 8 della L.R. 13/2001 prevede specificamente il ricorso a procedure derogatorie semplificate per particolari categorie di manifestazioni pubbliche che necessitano di diffusione sonora mediante amplificazione acustica oppure che presentano caratteristiche tali da giustificare un tratamento procedimentale eccezionale. Le deliberazioni di concessione di patrocinio e utilizzo di spazi pubblici rientrano nell'esercizio della discrezionalità amministrativa vincolata secondo i principi del diritto amministrativo italiano, dovendo il Comune operare nel rispetto della legge, dei principi di proporzionalità, ragionevolezza e buona amministrazione.
La questione giuridica
Il ricorso sollevava una contestazione relativa alla legittimità del provvedimento di autorizzazione in deroga concessione dal Comune di Lissone, censurandone presumibilmente la corretta applicazione della normativa regionale sulla diffusione acustica, l'adeguatezza dell'istruttoria amministrativa svolta, oppure il rispetto delle procedure previste dalla legge regionale nel rilascio delle autorizzazioni in deroga. La questione comportava la necessità per il giudice amministrativo di verificare se l'amministrazione comunale avesse esercitato correttamente i suoi poteri discrezionali vincolati dalle norme di legge regionale e se l'intero procedimento amministrativo fosse stato condotto secondo le forme e i termini prescritti.
La motivazione del giudice
Il collegio giudicante, esaminate le allegazioni del ricorso e gli atti della causa, ha ritenuto che la domanda di annullamento fosse inammissibile nel merito per profili di natura processuale, dichiarando pertanto la ricorso improcedibile. Tale conclusione comporta che il giudice ha rilevato l'assenza di condizioni processuali essenziali per la decisione nel merito, quali la perdita di interesse concreto nella controversia potendo la manifestazione già essersi svolta alla data del giudizio, oppure l'estinzione della materia del contendere. Il TAR ha altresì respinto la domanda di accertamento dell'illegittimità del provvedimento avanzata dal ricorrente con finalità risarcitoria, ritenendo che nemmeno su questo fronte potessero sussistere i presupposti per un riconoscimento della responsabilità amministrativa dell'ente locale. La valutazione complessiva del collegio ha condotto al rigetto della pretesa in tutte le sue articolazioni.
La decisione
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia ha dichiarato improcedibile la domanda di annullamento del provvedimento del Comune di Lissone relativo all'autorizzazione in deroga per la manifestazione "Ti regalo un sorriso" e ha respinto la domanda di accertamento dell'illegittimità dell'atto stesso. Le spese della lite sono state compensate tra le parti, significando che ciascuna parte sopporta le proprie spese di giudizio senza condanne reciproche. La sentenza è stata pronunciata definitivamente dalla Sezione Terza del collegio nella seduta del 4 novembre 2022 e reca ordine di esecuzione da parte dell'autorità amministrativa.
Massima
L'autorizzazione in deroga per manifestazioni pubbliche legittimamente adottata dall'amministrazione comunale secondo la normativa regionale applicabile non è suscettibile di impugnazione quando sia intervenuto l'evento nel tempo oppure quando difettino i presupposti processuali di ammissibilità del ricorso.
Testo integrale
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Terza) ha pronunciato la presente SENTENZA Marco Bignami, Presidente Concetta Plantamura, Consigliere Anna Corrado, Consigliere, Estensore per l'annullamento ovvero per l’accertamento dell’illegittimità a fini risarcitori del provvedimento del Comune di Lissone prot. n. 33453/2016 avente ad oggetto "autorizzazione in deroga ex art. 8 L.R. 13/2001 13/2001 per lo svolgimento della serata del 9 luglio 2016 della manifestazione “Ti regalo un sorriso” che prevede l’utilizzo di amplificazione per diffusione acustica da svolgersi a Lissone in Piazza Libertà”; di ogni altro atto o provvedimento presupposto, preparatorio, conseguente o comunque connesso, ivi inclusa, per quanto occorrer possa, la deliberazione della Giunta Comunale n. 155 del 4 maggio 2016 di concessione patrocinio e utilizzo gratuito degli spazi e attrezzature. sul ricorso numero di registro generale 2351 del 2016, proposto da Carlo Cortinovis, rappresentato e difeso dagli avvocati Paola Balzarini, Andrea Mascetti, Carlo Cortinovis, Filippo Nicolo' Boscarini, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Andrea Mascetti in Milano, Piazzale Cadorna n. 2; Comune di Lissone, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Germano Margiotta, con domicilio eletto presso il suo studio in Milano, viale Sabotino, 19/2; Marco Cazzulani, non costituito in giudizio; Visti il ricorso e i relativi allegati; Visto l'atto di costituzione in giudizio di Comune di Lissone; Visti tutti gli atti della causa; Relatore nell'udienza pubblica del giorno 4 novembre 2022 la dott.ssa Anna Corrado e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale; Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue. P.Q.M. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, dichiara improcedibile la domanda di annullamento del provvedimento impugnato e respinge la domanda di accertamento della illegittimità di tale atto. Spese compensate. Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa. Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 4 novembre 2022 con l'intervento dei magistrati:
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