AMBIENTE - AUTORIZZAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE - ADEMPIMENTI - DIFFIDA AD ADEMPIERE
| Tribunale | TAR LOMBARDIA - MILANO |
| Sezione | SEZIONE TERZA |
| Data | — |
| Numero | 202300685/2023 |
| Esito | Inammissibile |
In sintesi · Analisi AI
Il contesto e i fatti
La società Galli S.r.l., operante nel settore IPPC, ha impugnato davanti al TAR Lombardia una serie di provvedimenti e comunicazioni emessi dal Comune di Senago (Milano) nel periodo ottobre 2018 - gennaio 2019. Tali atti concernevano una nuova installazione IPPC da collocarsi in via Brodolini a Senago e riguardavano il rispetto delle prescrizioni contenute in un'Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA/IPPC) precedentemente rilasciata con determinazione R.G. n. 7024/2015 del 31 luglio 2015. La ricorrente contestava in particolare una nota di diffida del Comune del 23 ottobre 2018, una successiva nota del 8-9 novembre 2018, una nota tecnica integrativa del 13 dicembre 2018 e un avviso di liquidazione contributi concessori del 2 gennaio 2019. La controversia nasceva dalla pretesa del Comune di Senago che la società adempisse a determinate prescrizioni imposte dall'AIA e dalla reazione difensiva della ricorrente, che riteneva illegittime le comunicazioni amministrative ricevute e chiedeva l'annullamento di tutti gli atti e il risarcimento dei danni.
Il quadro normativo
La materia è disciplinata dal Decreto Legislativo 152/2006 (Codice dell'Ambiente), in particolare dal Titolo III-bis, che regola l'Autorizzazione Integrata Ambientale per gli impianti assoggettati a tale procedura. L'AIA è il provvedimento amministrativo che autorizza l'esercizio di un'installazione IPPC (Industrial Pollution Prevention and Control) imponendo condizioni operative e misure di controllo dell'inquinamento necessarie per la protezione dell'ambiente. Il Comune, quale autorità competente per il rilascio e il controllo dell'AIA nel territorio comunale, ha il dovere di verificare l'adempimento delle prescrizioni imposte e di intraprendere azioni sanzionatorie in caso di inosservanza. Le norme applicabili includono sia disposizioni sostanziali sulla protezione ambientale che norme procedurali relative alla corretta emanazione e notificazione degli atti amministrativi.
La questione giuridica
Il punto controverso consiste nella legittimità dei molteplici atti emanati dal Comune di Senago, che la ricorrente ritiene illegittimi sia nella forma che nella sostanza, in quanto diffidatori, integrativi della documentazione e contenenti liquidazioni di contributi. La Galli S.r.l. contestava sia la fondatezza delle presunte inadempienze alle prescrizioni AIA sia la corretta conformazione procedurale degli atti impugnati. Inoltre, la ricorrente lamentava un danno derivante dalla perduranza di comunicazioni che la vincolavano a obblighi ritenuti infondati, richiedendo il risarcimento. La complessità della questione risiedeva nella necessità di valutare la legittimazione soggettiva della ricorrente a proporre il ricorso, l'interesse giuridico rilevante, nonché la corretta identificazione del soggetto destinatario delle prescrizioni e della competenza amministrativa.
La motivazione del giudice
Sebbene il testo della sentenza non riporti una motivazione estesa, la dichiarazione di improcedibilità del ricorso suggerisce che il collegio giudicante ha riscontrato un difetto procedurale rilevante già nella fase introduttiva del giudizio. Tale difetto potrebbe riguardare aspetti quali la mancanza di una corretta legittimazione ad agire della ricorrente, l'assenza di un interesse giuridico effettivo e concreto nel ricorso, la tardività della proposizione del ricorso stesso, oppure questioni relative alla corretta individuazione degli atti effettivamente impugnabili o della competenza del giudice amministrativo. La sentenza non ha ritenuto opportuno entrare nel merito delle questioni sostanziali sollevate, perché ostacoli procedurali ritenuti insuperabili impedivano che la causa procedesse. Il tribunale ha comunque deciso di compensare le spese processuali, non imputandone il carico interamente ad una sola parte, probabilmente in considerazione della complessità degli atti impugnati e della plausibilità delle doglianze sostanziali.
La decisione
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia, Sezione Terza, ha dichiarato l'improcedibilità del ricorso numero 115 del 2019, impedendo così che la questione fosse affrontata nel merito. Di conseguenza, tutti gli atti impugnati rimangono in vigore e non sono stati annullati. La ricorrente Galli S.r.l. non ha ottenuto né l'annullamento dei provvedimenti del Comune di Senago né il risarcimento dei danni richiesto. Le spese processuali sono state compensate tra le parti, il che significa che ciascuna sostiene le proprie spese legali senza condanna dell'avversaria. La sentenza è stata pronunciata nella camera di consiglio del 14 marzo 2023 ed è immediatamente eseguibile dall'autorità amministrativa.
Massima
L'improcedibilità del ricorso amministrativo deve essere dichiarata quando difetti procedurali rilevanti nella costituzione della lite o nella legittimazione del ricorrente impediscono l'accesso al merito della controversia, indipendentemente dalla plausibilità sostanziale delle doglianze dedotte.
Testo integrale
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Terza) ha pronunciato la presente SENTENZA Marco Bignami, Presidente Stefano Celeste Cozzi, Consigliere Roberto Lombardi, Consigliere, Estensore per l'annullamento - della nota prot. 0029802 del 23 ottobre 2018 con cui il Comune di Senago ha diffidato la ricorrente dal “perdurare nell'attuale situazione di inadempienza nei confronti delle prescrizioni impartite dall'Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA/IPPC), provvedimento R.G. n. 7024/2015 del 31/07/2015 ai sensi del Titolo III-bis del D.Lgs. 152/2006”; - della nota comunale datata 8 novembre 2018, trasmessa in data 9 novembre 2018; - di ogni altro atto presupposto preordinato e comunque connesso, con particolare riferimento nota comunale del 13 dicembre 2018 recante “nota tecnica integrativa alla documentazione in atti di cui al progetto edilizio”, atti impugnati con il ricorso introduttivo; - della nota del Comune di Senago priva di numero di protocollo, trasmessa alla ricorrente a mezzo e-mail in data 2 gennaio 2019, avente ad oggetto “Autorizzazione integrata ambientale (AIA/IPPC), provvedimento R.G. n. 7024/2015 del 31/07/2015 ai sensi del titolo III-bis del D.Lgs 152/2006 e smi. Nuova installazione IPPC da ubicarsi in Senago (MI) via Brodolini n.10. AVVISO LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI CONCESSORI” e dei relativi allegati, atto impugnato con i motivi aggiunti; e per il risarcimento di tutti i danni provocati dai provvedimenti impugnati. sul ricorso numero di registro generale 115 del 2019, integrato da motivi aggiunti, proposto da Galli S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Pietro Ferraris ed Enzo Robaldo, con domicilio digitale come da PEC indicata in atti Comune di Senago, in persona del Comune pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Alberto Fossati, con domicilio digitale come da PEC indicata in atti Città Metropolitana di Milano, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Marialuisa Ferrari, Nadia Marina Gabigliani e Alessandra Zimmitti, con domicilio digitale come da PEC indicata in atti; Regione Lombardia e Comune di Bollate, non costituiti in giudizio Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati; Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Senago e di Città Metropolitana di Milano; Visti tutti gli atti della causa; Relatore nell'udienza pubblica del giorno 14 marzo 2023 il dott. Roberto Lombardi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale; Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue. P.Q.M. il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, ne dichiara l’improcedibilità. Spese compensate. Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa. Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 14 marzo 2023 con l'intervento dei magistrati:
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