AMBIENTE - INQUINAMENTO - ABBANDONO RIFIUTI
| Tribunale | TAR LOMBARDIA - MILANO |
| Sezione | SEZIONE QUARTA |
| Data | — |
| Numero | 202300641/2023 |
| Esito | Inammissibile |
In sintesi · Analisi AI
Il contesto e i fatti
La Cava del Sempione Spa, società con sede legale a Milano in via Monte Grappa 11, aveva operato in un'area ubicata a Nerviano in località Il Roccolo, accessibile da via Appiani 2 in Parabiago, classificata come ATEg6 C2. Nel novembre 2017 la Città Metropolitana di Milano aveva redatto un verbale attestante il rinvenimento di macerie frammiste a terra scaricate lungo le scarpate della cava e nelle vasche di decantazione dei limi, configurando una situazione di abbandono di rifiuti. A fronte di ciò, il Comune di Nerviano aveva emesso il 26 febbraio 2018 una nota intimante alla società di presentare entro trenta giorni un'indagine preliminare del sito e un piano di caratterizzazione ai sensi dell'articolo 242 del Decreto legislativo 152/06. Successivamente, il 28 ottobre 2019 il Sindaco di Nerviano aveva emesso l'Ordinanza numero 102 relativa alla gestione dei rifiuti nell'area medesima, ordinanza che era stata prorogata con nota del 10 dicembre 2019 per quanto concerneva i termini di adempimento.
Il quadro normativo
La controversia si inquadrava nel settore del diritto ambientale e della gestione dei rifiuti, disciplinato dal Decreto legislativo 152/06, che costituisce il codice dell'ambiente in Italia. In particolare, l'articolo 242 del decreto individua gli obblighi di caratterizzazione dei siti contaminati, imponendo indagini preliminari e piani di bonifica. Gli ordinanze sindacali riguardavano il potere di polizia ambientale attribuito ai comuni per garantire la tutela dell'ambiente e della salubrità dei luoghi. La fattispecie coinvolgeva altresì la disciplina dei rifiuti in materia di responsabilità dei produttori e dei gestori, nonché i poteri di controllo della Città Metropolitana in qualità di autorità ambientale competente.
La questione giuridica
Il ricorso sollevava questioni relative alla legittimità delle note e dell'ordinanza del Comune di Nerviano, probabilmente contestando la fondatezza delle richieste di caratterizzazione e bonifica, ovvero la corretta procedura seguita nell'emissione dei provvedimenti. La questione giuridica rilevante era se gli atti impugnati fossero stati correttamente adottati secondo la normativa ambientale vigente e se fondati su idonei accertamenti riguardanti lo stato del sito e la responsabilità della ricorrente nella dispersione dei rifiuti. Pertanto il giudizio mirava a verificare sia la legittimità procedurale che la fondatezza sostanziale degli ordini di bonifica impartiti all'azienda.
La motivazione del giudice
Il procedimento dinanzi al Tribunale Amministrativo era proseguito regolarmente fino all'udienza pubblica straordinaria del 8 marzo 2023. Durante tale procedimento, tuttavia, la ricorrente aveva presentato istanza il 14 febbraio 2023 dichiarando la sopravvenuta carenza di interesse alla decisione dell'intero giudizio, chiedendo conseguentemente la dichiarazione di improcedibilità. Il Collegio ha ritenuto che tale dichiarazione di carenza di interesse, accettata in seguito anche dal Comune di Nerviano e dalla Città Metropolitana di Milano (i quali hanno aderito alla compensazione delle spese), costituisse un motivo legittimo per non pronunciarsi nel merito della controversia. La carenza di interesse sopravvenuta rappresenta uno dei casi previsti dalla procedura amministrativa in cui il giudizio deve essere dichiarato improcedibile indipendentemente dal fondamento del ricorso.
La decisione
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia, Sezione Quarta, ha dichiarato il ricorso improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, estinguendo così il giudizio senza affrontare il merito delle contestazioni mosse dalla ricorrente. Le spese di lite sono state compensate tra le parti, in ragione sia del consenso esplicito del Comune di Nerviano e della Città Metropolitana di Milano sia della complessità della vicenda e del corretto comportamento processuale tenuto dalle parti. L'ordinanza è stata dichiarata eseguibile dall'autorità amministrativa e la sentenza è stata pronunciata in forma telematica il 8 marzo 2023.
Massima
La carenza di interesse sopravvenuta durante il procedimento amministrativo, quando dichiarata dalla ricorrente e non contestata dall'amministrazione convenuta, legittima il Tribunale a pronunciare l'improcedibilità del ricorso indipendentemente dal merito delle questioni sollevate, con conseguente compensazione delle spese processuali in caso di complessità della vicenda e correttezza del comportamento delle parti.
Testo integrale
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Quarta) ha pronunciato la presente SENTENZA Gabriele Nunziata, Presidente Alessandro Cacciari, Consigliere Marcello Bolognesi, Referendario, Estensore per l'annullamento: A) per quanto riguarda il RICORSO INTRODUTTIVO: - della nota del Comune di Nerviano del 26.02.2018 avente ad oggetto: “Cave del Sempione S.p.A. con sede legale a Milano, via Monte Grappa, 11– insediamento in Comune di Nerviano Località Il Roccolo accesso da via Appiani, 2 in Comune di Parabiago - ATEg6 C2 – abbandono di rifiuti”, a firma del Responsabile dell'Area Tecnica -Servizi tecnici 2, Arch. Valter Bertoncello, notificato in data 27 febbraio 2018, con la quale alla ricorrente è stato intimato di “ presentare entro 30 gg., dal ricevimento della presente, indagine preliminare del sito interessato dallo scarico e piano di caratterizzazione, ai sensi dell'art. 242 del D.lvo 152/06, per quanto riguarda le macerie frammiste a terra scaricati lungo le scarpate di cava e nelle vasche di decantazione dei limi, di cui al verbale di Città Metropolitana in data 23.11.2017”. - di ogni altro nonché di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale; B) per quanto riguarda i MOTIVI AGGIUNTI presentati da CAVA DEL SEMPIONE SPA il 9/1/2020: - dell’Ordinanza n. 102 del 28.10.2019 del registro generale, del Sindaco del Comune di Nerviano, avente ad oggetto: “area ex ateg6-c2 Roccolo nr 2 bacino 2 comune di Nerviano proprietà Cave Del Sempione srl con sede legale in Milano - Via Monte Grappa, 11 - gestione rifiuti”, notificata in data 31.10.2019; - della nota del Comune di Nerviano prot. n. 37174 del 10.12.2019, notificata a mezzo PEC in pari data, con cui è stato prorogato il termine per adempiere all’ordinanza sopracitata; - nonché per l’annullamento: della nota del Comune di Nerviano del 26.02.2018 avente ad oggetto: “Cave del Sempione S.p.A. con sede legale a Milano, via Monte Grappa, 11– insediamento in Comune di Nerviano Località Il Roccolo accesso da via Appiani, 2 in Comune di Parabiago - ATEg6 C2 – abbandono di rifiuti”, notificato in data 27.02.2018, già impugnata con il ricorso introduttivo del presente giudizio; - nonché di ogni altro atto ad esso presupposto, connesso e/o consequenziale. sul ricorso numero di registro generale 798 del 2018, integrato da motivi aggiunti, proposto da Cava del Sempione Spa, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Luca Prati e Sonia Costa, con domicilio eletto presso lo studio Luca Prati a Milano, piazza Bertarelli 1; Comune di Nerviano, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Luca Lucini, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Milano, corso di Porta Vittoria, 47; Sindaco di Nerviano in qualità di Ufficiale di Governo, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura dello Stato, domiciliataria ex lege a Milano, via Freguglia, 1; Citta' Metropolitana di Milano, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Marialuisa Ferrari, Nadia Marina Gabigliani e Alessandra Zimmitti, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Nadia Marina Gabigliani a Milano, via Vivaio 1; Comune di Parabiago, Arpa Lombardia, Arpa Lombardia - Dipartimento di Milano, non costituiti in giudizio; Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati; Visti gli atti di costituzione in giudizio di Comune di Nerviano e di Citta' Metropolitana di Milano e di Sindaco di Nerviano in qualità di Ufficiale di Governo; Visti gli artt. 35, co. 1, lett. c, e 85, co. 9, cod. proc. amm.; Visti tutti gli atti della causa; Data per letta all’udienza pubblica straordinaria dell’8 marzo 2023 celebrata nelle forme di cui all’art.17 del D.L. 9 giugno 2021, n. 80 convertito in Legge 6 agosto 2021, n.113 ed al Decreto Presidente del Consiglio di Stato del 28 luglio 2021, la relazione del dott. Marcello Bolognesi ed ivi uditi in collegamento da remoto i difensori delle parti come da verbale; PREMESSO: 1) che la ricorrente con istanza del 14.2.2023 (depositata in atti il 17.2.2023) ha dichiarato la sopravvenuta carenza di interesse alla decisione dell’intero giudizio (relativo al ricorso introduttivo ed ai motivi aggiunti) chiedendone la conseguente declaratoria di improcedibilità, con spese di lite compensate; 2) che successivamente alla suddetta istanza della ricorrente: - il Comune di Nerviano e la Città metropolitana di Milano hanno dichiarato, in calce all’istanza della ricorrente, di aderire alla compensazione delle spese; - il Sindaco di Nerviano, in qualità di ufficiale di governo assistito dall’avvocatura erariale, ha depositato richiesta di passaggio in decisione senza discussione del 2.3.2023, nulla osservando in merito all’istanza di improcedibilità del giudizio; RILEVATO: - che al Collegio, in ragione dell’istanza di parte suddetta, non resta che dichiarare l’improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse; - che le spese possono essere compensate perché: a) per quanto riguarda il Comune resistente e la Città metropolitana di Milano essi hanno espressamente acconsentito; b) per quanto riguarda il Sindaco di Nerviano quale ufficiale di Governo (che invece non ha aderito alla compensazione) può comunque disporsi la compensazione in ragione della complessità della vicenda e del corretto comportamento processuale tenuto dalle parti. P.Q.M. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse. Spese compensate. Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa. Così deciso a Milano nella Camera di Consiglio del giorno 8 marzo 2023, tenutasi con collegamento da remoto in videoconferenza tramite Microsoft Teams ai sensi dell’art. 17 del D.L. 9 giugno 2021, n.80 convertito in Legge 6 agosto 2021, n.113 e del Decreto Presidente del Consiglio di Stato del 28 luglio 2021, con l'intervento dei magistrati:
Hai una causa simile?
Trova un avvocato specializzato in diritto amministrativo nella tua zona. Preventivo gratuito, risposta in poche ore.
Richiedi un preventivo →Sei un avvocato?
Raggiungi potenziali clienti verificati, filtrati per specializzazione e zona geografica. Registrazione gratuita.
Registrati gratis →