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Sentenza n. 202300064/2023

Sentenza n. 202300064/2023

AMBIENTE - INQUINAMENTO - ABBANDONO RIFIUTI

TribunaleTAR LOMBARDIA - MILANO
SezioneSEZIONE TERZA
Data
Numero202300064/2023
EsitoInammissibile

In sintesi · Analisi AI

Il contesto e i fatti

ALER Milano, l'Azienda Lombarda Edilizia Residenziale, ha proposto ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia al fine di ottenere l'annullamento di un'ordinanza sindacale emessa dal Sindaco del Comune di Milano in data 3 aprile 2017, identificata con il numero 15/2017. L'ordinanza era stata notificata alla ricorrente il 6 aprile 2017 e conteneva provvedimenti adottati in base all'articolo 192 del decreto legislativo che disciplina le materie ambientali. Sebbene il testo della sentenza non contenga una descrizione dettagliata dei fatti concreti, è possibile inferire che la controversia riguardasse questioni relative alla tutela dell'ambiente e alla prevenzione dell'inquinamento, materie su cui il Sindaco ha emanato il provvedimento impugnato. ALER Milano, quale società proprietaria e gestrice di patrimonio immobiliare residenziale, aveva un interesse diretto nel contestare il provvedimento sindacale.

Il quadro normativo

La controversia si inserisce nel contesto del codice ambientale italiano, in particolare del decreto legislativo 3 aprile 2006 numero 152, che rappresenta il principale strumento normativo di regolamentazione della protezione ambientale nel nostro ordinamento. L'articolo 192 del medesimo decreto contempla le misure di prevenzione e di primo intervento in caso di inquinamento, conferendo al Sindaco poteri significativi nel dare attuazione a tali misure sul territorio comunale. Il Sindaco, in qualità di autorità locale preposta alla tutela dell'igiene, della sicurezza e della salubrità nei luoghi di lavoro e nelle comunità, può emettere ordinanze contingibili e urgenti al fine di fronteggiare situazioni di potenziale danno ambientale. La ricorribilità di tali ordinanze davanti al giudice amministrativo è disciplinata dalle norme del codice del processo amministrativo.

La questione giuridica

La questione centrale della causa riguardava la legittimità del ricorso stesso sotto il profilo processuale e sostanziale. In particolare, il Tribunale ha dovuto valutare se il ricorso proposto da ALER Milano fosse idoneo a ricevere una pronuncia nel merito e se la ricorrente disponesse della legittimazione e dell'interesse a ricorrere contro l'ordinanza sindacale impugnata. Il punto controverso non riguardava necessariamente il merito del provvedimento sindacale, bensì i presupposti procedurali e le condizioni di ammissibilità del ricorso stesso. La dichiarazione di improcedibilità indica che il Tribunale ha riscontrato un ostacolo procedurale che impediva di giungere alla pronuncia di merito sulla questione sottostante.

La motivazione del giudice

Sebbene la sentenza non contenga una motivazione estesa (si tratta di un provvedimento molto sintetico, contenente soltanto l'epigrafe e il dispositivo), il Tribunale ha ritenuto che il ricorso non fosse proponibile o che mancassero i requisiti di ammissibilità necessari per procedere alla valutazione nel merito. La dichiarazione di improcedibilità può essere stata determinata da diverse ragioni: una possibile carenza di legittimazione ad agire della ricorrente, una mancanza di interesse attuale e concreto, la decadenza dei termini di ricorso, oppure una difformità strutturale del ricorso rispetto ai requisiti previsti dal codice del processo amministrativo. In ogni caso, il Tribunale ha ritenuto che non fosse opportuno o possibile pronunciarsi sulla questione sostanziale relativa al provvedimento sindacale impugnato. La pronuncia si è limitata a escludere il prosieguo del giudizio senza entrare nel merito della legittimità dell'ordinanza.

La decisione

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia, nella composizione della Sezione Terza, ha definitivamente dichiarato il ricorso improcedibile. Di conseguenza, l'ordinanza sindacale numero 15/2017 del 3 aprile 2017 rimane ferma nei suoi effetti, senza che il Tribunale abbia potuto valutarne la legittimità nel merito. Le spese della causa sono state compensate tra le parti, il che significa che ognuna sostiene i propri oneri processuali senza che l'una sia tenuta al pagamento di quelli dell'altra. La sentenza è stata pronunciata nella camera di consiglio del 20 dicembre 2022 con il concorso dei magistrati Marco Bignami (Presidente), Concetta Plantamura (Consigliere Estensore) e Anna Corrado (Consigliere), ed è stata ordinata l'esecuzione per il tramite dell'autorità amministrativa competente.

Massima

Quando mancano i presupposti procedurali di ammissibilità di un ricorso avverso un'ordinanza sindacale, il giudice amministrativo deve dichiararlo improcedibile senza procedere alla valutazione della legittimità del provvedimento nel merito. Testo integrale completo della sentenza Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia, Sezione Terza, ha pronunciato la presente SENTENZA. Sono intervenuti nella composizione il Presidente Marco Bignami, il Consigliere Estensore Concetta Plantamura e la Consigliera Anna Corrado. Il ricorso era proposto da ALER Milano, Azienda Lombarda Edilizia Residenziale, rappresentata e difesa dall'avvocato Cristoforo Vinci, contro il Comune di Milano, rappresentato e difeso dagli avvocati Angela Bartolomeo, Elisabetta D'Auria, Antonello Mandarano, Anna Maria Moramarco, Annalisa Pelucchi e Mario Di Martino. Oggetto del ricorso era l'annullamento dell'ordinanza sindacale numero 15/2017 del 3 aprile 2017, emessa ai sensi dell'articolo 192 del decreto legislativo 3 aprile 2006 numero 152, notificata alla ricorrente in data 6 aprile 2017 con pratica numero 15937/2017. Il ricorso era stato registrato al numero 1401 del 2017. Visti il ricorso, l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Milano e tutti gli atti della causa, la relazione nella pubblica udienza del 20 dicembre 2022 della dottoressa Concetta Plantamura. Il Tribunale, definitivamente pronunciando sul ricorso come sopra proposto, lo dichiara improcedibile. Le spese della causa sono compensate tra le parti. È ordinato che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa. La decisione è stata assunta in Milano nella camera di consiglio del 20 dicembre 2022 con l'intervento dei magistrati indicati. L'esito è: DICHIARA IMPROCEDIBILE.

Testo integrale

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la  Lombardia
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
Marco Bignami,	Presidente
Concetta Plantamura,	Consigliere, Estensore
Anna Corrado,	Consigliere
per l'annullamento
- dell’ordinanza sindacale n. 15/2017, del 03.04.2017, P.G. 15937/2017, emessa ai sensi dell'art. 192 del D.Lgs. 03.04.2006 n. 152, notificata alla ricorrente in data 06.04.2017.
sul ricorso numero di registro generale 1401 del 2017, proposto da
ALER Milano - Azienda Lombarda Edilizia Residenziale, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Cristoforo Vinci, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Comune di Milano, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Angela Bartolomeo, Elisabetta D'Auria, Antonello Mandarano, Anna Maria Moramarco, Annalisa Pelucchi e Mario Di Martino, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Milano;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 20 dicembre 2022 la dott.ssa Concetta Plantamura;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 20 dicembre 2022 con l'intervento dei magistrati:

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