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Sentenza n. 202300636/2023

Sentenza n. 202300636/2023

AMBIENTE - SPARGIMENTO FANGHI BIOLOGICI - REGOLAMENTO COMUNALE

TribunaleTAR LOMBARDIA - MILANO
SezioneSEZIONE QUARTA
Data
Numero202300636/2023
EsitoInammissibile

In sintesi · Analisi AI

Il contesto e i fatti

Il ricorso è stato presentato da cinque società operanti nel settore agricolo e ambientale, vale a dire Azienda Agricola Allevi S.r.l., Alan S.r.l., Acqua & Sole S.r.l., Eco-Trass S.r.l. e Var S.r.l., contro il Comune di Stradella in provincia di Pavia. Le ricorrenti contestavano l'articolo 85 del Regolamento di Polizia Locale e per la Convivenza Civile adottato dal Comune, nonché la Deliberazione del Consiglio comunale che lo aveva approvato. In particolare, era stata impugnata anche una nota del funzionario dell'Ufficio Ecologia del Servizio Tecnico e Territoriale del Comune, il quale aveva imposto vincoli stringenti alle operazioni di spandimento di fanghi di depurazione in agricoltura. Secondo tale nota, le società regolarmente autorizzate dalla Provincia dovevano effettuare le operazioni di spandimento in terreni che distassero non meno di 500 metri dal centro abitato e dai nuclei abitati, identificati nella perimetrazione urbana ufficiale. Inoltre, l'aratura dei terreni fertilizzati doveva essere eseguita entro la medesima giornata dello spandimento e ad una profondità adeguata. La controversia nasceva dalla ritenuta illegittimità di questi provvedimenti e dalla loro asserita incompatibilità con le norme regionali in materia, in particolare con la Deliberazione della Giunta Regionale numero 2031 del 2014.

Il quadro normativo

La materia della gestione e dello smaltimento dei fanghi di depurazione in agricoltura è regolata da una complessa trama normativa che coinvolge sia il diritto regionale che il diritto locale. La Deliberazione della Giunta Regionale numero 2031 del 2014 della Lombardia costituiva il riferimento principale per le autorizzazioni e le modalità di spandimento di questi materiali nei terreni agricoli. Le Province, in qualità di autorità competenti in materia ambientale, avevano il compito di rilasciare le autorizzazioni specifiche alle società interessate. I Comuni, per il tramite dei propri regolamenti di polizia locale e del principio di sussidiarietà amministrativa, potevano porre limitazioni ulteriori al fine di tutelare la salute pubblica, il decoro urbano e l'ambiente nell'ambito dei propri territori. Il provvedimento impugnato si collocava dunque all'interno di questo sistema multi-livello di competenze e rappresentava un esercizio del potere di ordinanza dei Comuni in materia di igiene e incolumità pubblica.

La questione giuridica

La controversia si incentrava sulla legittimità delle restrizioni territoriali imposte dal Comune di Stradella tramite la nota del proprio funzionario, in particolare il vincolo dei 500 metri dal centro abitato e dai nuclei abitati e l'obbligo di aratura entro la medesima giornata. Le ricorrenti contestavano che tali limitazioni superassero i poteri del Comune e creassero ostacoli ingiustificati all'esercizio di attività autorizzate dalla Provincia sulla base della normativa regionale. La questione era giuridicamente complessa perché implicava il bilanciamento tra il potere normativo e di ordinanza del Comune in materia di polizia urbana e ambientale, da una parte, e il diritto delle società di svolgere attività legittimamente autorizzate dalle autorità regionali e provinciali, dall'altra. In gioco erano inoltre principi costituzionali come l'adeguatezza delle misure limitative, il principio di proporzionalità e la ragionevolezza dei vincoli posti dalla pubblica amministrazione.

La motivazione del giudice

La sentenza dichiara il ricorso improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, anziché pronunciarsi sul merito della controversia. Ciò significa che nel corso del procedimento giudiziale si è verificato un evento che ha eliminato l'utilità stessa della sentenza e la ragione per cui il ricorso era stato proposto. La carenza di interesse sopravvenuta costituisce una causa di improcedibilità oggettiva del ricorso e comporta l'estinzione del giudizio indipendentemente dall'accertamento della fondatezza o infondatezza delle pretese dedotte in ricorso. Tale conclusione suggerisce che, probabilmente nel tempo intercorso tra la proposizione del ricorso nel 2018 e l'udienza di smaltimento dell'8 marzo 2023, il Comune di Stradella abbia modificato, revocato o reso comunque inapplicabile il provvedimento impugnato, oppure che si siano verificate circostanze tali da rendere priva di significato pratico la pronuncia richiesta. Il Tribunale ha correttamente applicato il principio secondo cui una sentenza non ha senso allorché, tra il momento della proposizione del ricorso e quello della decisione, vengono meno le condizioni di contendibilità della controversia.

La decisione

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia, sezione quarta, ha dichiarato il ricorso improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, dispiendo altresì il compensamento delle spese di giudizio tra le parti. Tale compensamento significa che ciascuna parte sostiene le proprie spese senza che l'una possa richiedere il rimborso all'altra, in coerenza con la configurazione dell'improcedibilità quale causa estintiva del giudizio. La sentenza è stata pronunciata in camera di consiglio nella forma prevista dal codice di procedura amministrativa per i procedimenti di smaltimento, senza discussione orale dei difensori. Il Tribunale ha ordinato che la presente sentenza fosse eseguita dall'autorità amministrativa competente.

Massima

La carenza di interesse sopravvenuta nel corso del procedimento amministrativo comporta l'improcedibilità del ricorso indipendentemente dal merito della controversia, qualora tra la proposizione del ricorso e la decisione vengano meno le ragioni pratiche che lo hanno originato.

Testo integrale

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la  Lombardia
(Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
Gabriele Nunziata,	Presidente
Antonio De Vita,	Consigliere, Estensore
Katiuscia Papi,	Primo Referendario
per l’annullamento
- dell’art. 85 del Regolamento di Polizia Locale e per la Convivenza Civile del Comune di Stradella e, occorrendo, della Deliberazione del Consiglio comunale che lo ha approvato;
- di ogni altro presupposto o conseguente, con particolare riferimento alla nota a firma del funzionario dell’Ufficio Ecologia del Servizio Tecnico e Territoriale del Comune di Stradella, il quale, con riferimento alle comunicazioni effettuate dalle due società quale adempimento propedeutico all’attività di spandimento imposto dalla D.G.R. 2031/2014, ha specificato come fosse “fatto obbligo ai soggetti regolarmente autorizzati dalla Provincia allo spandimento di fanghi in agricoltura di effettuare le suddette operazioni in terreni che distano non meno di 500 metri dal centro abitato e dai nuclei abitati, come indicato nella perimetrazione urbana. Inoltre, l’aratura dei terreni oggetto di siffatta fertilizzazione deve essere eseguita entro la stessa giornata dell’avvenuto spandimento e ad una profondità adeguata”.
sul ricorso numero di registro generale 2072 del 2018, proposto da
- Azienda Agricola Allevi S.r.l., Alan S.r.l., Acqua & Sole S.r.l., Eco-Trass S.r.l. e Var S.r.l., in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro-tempore, rappresentate e difese dagli Avv.ti Pietro Ferraris ed Enzo Robaldo ed elettivamente domiciliate presso lo studio degli stessi in Milano, Piazza Eleonora Duse n.4;
- il Comune di Stradella, in persona del Sindaco pro-tempore, rappresentato e difeso dall’Avv. Francesco Adavastro ed elettivamente domiciliato presso lo studio dello stesso in Milano, Via Donizetti n. 47;
- Provincia di Pavia, in persona del Presidente pro-tempore, non costituita in giudizio;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Comune di Stradella;
Viste le istanze dei difensori delle parti di passaggio in decisione della controversia sugli scritti e senza discussione;
Visti tutti gli atti della causa;
Designato relatore il consigliere Antonio De Vita;
Nessun difensore presente all’udienza smaltimento dell’8 marzo 2023, svolta ai sensi dell’art. 87, comma 4-bis, cod. proc. amm. e dell’art. 13-quater delle norme di attuazione al cod. proc. amm., come specificato nel verbale;
Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando, dichiara improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse il ricorso indicato in epigrafe.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Milano nella camera di consiglio dell’8 marzo 2023, svolta ai sensi dell’art. 87, comma 4-bis, cod. proc. amm. e dell’art. 13-quater delle norme di attuazione al cod. proc. amm., con l’intervento dei magistrati:

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