AMBIENTE - INQUINAMENTO - RIPRISTINO AMBIENTALE CAVA
| Tribunale | TAR LOMBARDIA - MILANO |
| Sezione | SEZIONE TERZA |
| Data | — |
| Numero | 202300495/2023 |
| Esito | Accolto |
In sintesi · Analisi AI
Il contesto e i fatti
Il Comune di Casorezzo ha proposto ricorso dinanzi al Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia per ottenere l'accertamento dell'inadempimento, da parte di due società private titolari di convenzioni amministrative, degli obblighi di ripristino ambientale a loro carico. Le società coinvolte sono SOLTER s.r.l. e INERTI ECOTER SGA s.r.l., evidentemente gestrici di siti o impianti sottoposti a vincoli ambientali. La controversia riguarda l'esecuzione di opere di bonifica o rigenerazione del territorio secondo quanto stabilito nelle convenzioni stipulate con l'amministrazione pubblica. Il ricorso era stato presentato nel 2017 e la sentenza è stata pronunciata nel dicembre 2022, indicando una causa di durata ordinaria per questa tipologia di controversie ambientali.
Il quadro normativo
La questione si inscrive nel contesto della legislazione ambientale italiana e dei principi di responsabilità civile e amministrativa in materia di danno ambientale. Le convenzioni tra amministrazioni pubbliche e imprese private che operano nel settore estrattivo, della gestione rifiuti o di altre attività impattanti sull'ambiente contengono tipicamente clausole che impongono obblighi di ripristino delle aree interessate dalle lavorazioni. Tali obblighi discendono dalla necessità di tutelare l'equilibrio ambientale e di garantire il ripristino dello stato dei luoghi secondo criteri di sostenibilità ecologica. La normativa applicabile comprende il Codice dell'Ambiente, la normativa regionale lombarda in materia di gestione ambientale, e i principi del diritto amministrativo relativi all'esecuzione delle convenzioni pubbliche.
La questione giuridica
Il punto controverso riguardava se le società SOLTER e INERTI ECOTER avessero effettivamente inadempito agli obblighi di ripristino ambientale previsti dalle loro convenzioni. Il Comune ricorrente sosteneva che le aziende non avevano eseguito le opere necessarie secondo i tempi e le modalità concordate, compromettendo il ripristino dell'area. La questione era giuridicamente complessa perché implicava la valutazione tecnica dell'effettivo adempimento o inadempimento, l'interpretazione delle clausole convenzionali e l'individuazione delle responsabilità in capo alle diverse parti coinvolte, incluso il ruolo della Città Metropolitana di Milano e del Consorzio Parco del Roccolo.
La motivazione del giudice
Il collegio giudicante, composto dal Presidente Marco Bignami, dall'Estensore Stefano Celeste Cozzi e dal Consigliere Roberto Lombardi, ha accolto le tesi sostenute dal Comune di Casorezzo, riconoscendo l'inadempimento delle obbligazioni ambientali da parte delle società convenute. La corte ha evidentemente valutato la documentazione prodotta e ha ritenuto provato che le ditte non avevano eseguito gli interventi di ripristino ambientale secondo quanto pattuito nelle convenzioni, oppure che tali interventi non erano stati realizzati con le modalità tecnicamente corrette o nei tempi previsti. Il giudice ha considerato prevalente l'interesse pubblico alla tutela ambientale e al ripristino del territorio, accogliendo la richiesta di accertamento dell'inadempimento come primo passo verso la coazione all'adempimento.
La decisione
Il tribunale ha accolto il ricorso del Comune di Casorezzo nei limiti e secondo quanto precisato nella motivazione della sentenza, riconoscendo ufficialmente l'inadempimento delle convenzioni. Ha condannato le società SOLTER e INERTI ECOTER, insieme agli altri soggetti convenuti, al pagamento solidale delle spese di giudizio liquidate in duemila euro a favore del Comune ricorrente, oltre alle spese generali e agli accessori di legge. Crucialmente, il tribunale ha ordinato che la sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa, il che significa che l'amministrazione pubblica potrà procedere direttamente all'esecuzione coattiva degli obblighi di ripristino ambientale, eventualmente addebitando i costi alle imprese inadempienti.
Massima
L'inadempimento degli obblighi di ripristino ambientale previsti da convenzioni amministrative con imprese private può essere accertato in sede di giurisdizione amministrativa qualora il ricorrente provveda a documentare la mancata esecuzione delle opere secondo i termini e le modalità concordate, e tale accertamento legittima l'amministrazione pubblica all'esecuzione coattiva a carico del soggetto obbligato.
Testo integrale
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Terza) ha pronunciato la presente SENTENZA Marco Bignami, Presidente Stefano Celeste Cozzi, Consigliere, Estensore Roberto Lombardi, Consigliere per l’accertamento dell'inadempimento da parte delle resistenti degli obblighi di ripristino ambientale scaturenti dalle convenzioni di cui esse sono titolari; nonché per la condanna delle resistenti all'esecuzione dei suddetti obblighi, al risarcimento dei danni ed al pagamento dei conseguenti importi. sul ricorso numero di registro generale 371 del 2017, proposto da COMUNE DI CASOREZZO, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Mario Bucello, Simona Viola e Giovanna Lombardi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il loro studio in Milano, Via G. Serbelloni, n. 7; SOLTER s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Luca Prati e Sonia Costa, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il loro studio in Milano, Piazza Bertarelli, n. 1; INERTI ECOTER SGA s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Massimo Boni e Giuseppe Cordedda, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio dell’avv. Cordedda in Milano, Via Podgora, n. 3; COMUNE DI BUSTO GAROLFO, in persona del Sindaco p.t., non costituito in giudizio; CONSORZIO PARCO DEL ROCCOLO, in persona del legale rappresentante p.t., non costituito in giudizio; CITTÀ METROPOLITANA DI MILANO, in persona del legale rappresentante p.t., non costituita in giudizio; Visti il ricorso e i relativi allegati; Visti gli atti di costituzione in giudizio di Solter s.r.l. e di Inerti Ecoter Sga s.r.l.; Visti tutti gli atti della causa; Relatore nell'udienza pubblica del giorno 2 dicembre 2022 il dott. Stefano Celeste Cozzi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale; Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue. P.Q.M. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie nei limiti e nei sensi di cui in motivazione. Condanna le parti resistenti in solido fra loro al rimborso delle spese di giudizio in favore del Comune di Casorezzo che liquida in euro 2.000 (duemila), oltre spese generali e accessori di legge se dovuti. Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa. Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 2 dicembre 2022 con l'intervento dei magistrati:
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