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Sentenza n. 202300477/2023

Sentenza n. 202300477/2023

AMBIENTE - INQUINAMENTO - RIMOZIONE RIFIUTI

TribunaleTAR LOMBARDIA - MILANO
SezioneSEZIONE TERZA
Data
Numero202300477/2023
EsitoRespinto

In sintesi · Analisi AI

Il contesto e i fatti

La società GIADA MACCHINE s.r.l. ha presentato ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia impugnando la nota PG 46616 del 30 gennaio 2017 emessa dal Comune di Milano. Tramite questo provvedimento, l'amministrazione comunale aveva intimato alla ricorrente di procedere, entro trenta giorni, alla rimozione di rifiuti presenti in una determinata area e di predisporre un piano di indagine ambientale, in attesa dei risultati delle verifiche che ARPA Lombardia avrebbe dovuto condurre sulle prescrizioni impartite. La controversia si inserisce nel contesto della gestione e bonifica di siti contaminati o di aree con problematiche ambientali, una materia che vede frequenti conflitti tra imprese e amministrazioni locali circa la legittimità degli ordini di rimozione e delle misure cautelari imposte.

Il quadro normativo

La fattispecie è regolata dal Decreto Legislativo 152/2006, ossia il Codice dell'Ambiente, che disciplina la gestione dei rifiuti e stabilisce gli obblighi in capo ai soggetti responsabili della loro corretta gestione e rimozione. Il Comune di Milano, in qualità di autorità locale competente in materia ambientale e di gestione del territorio, ha il potere e il dovere di intervenire quando rileva situazioni di accumulo o abbandono di rifiuti che creano rischi per la salute pubblica e l'ambiente. ARPA Lombardia è l'organo tecnico deputato a svolgere le verifiche ambientali e a certificare il rispetto delle prescrizioni impartite. La nota amministrativa costituisce un provvedimento vincolante che obbliga il destinatario al compimento delle azioni specificate entro i termini fissati, pena l'adozione di misure coercitive da parte dell'amministrazione medesima.

La questione giuridica

Il nucleo della controversia risiede nella legittimità del provvedimento emesso dal Comune, specificamente se questo fosse stato emanato nel rispetto dei principi di correttezza amministrativa e sulla base di una reale situazione di pericolo o irregolarità ambientale. La ricorrente contestava presumibilmente sia la base fattuale della nota, sostenendo che l'accumulo di rifiuti non sussistesse o fosse di responsabilità altrui, sia la procedura seguita, ritenendo che il Comune non avesse seguito le corrette modalità di accertamento prima di intimare la rimozione. In particolare, si discuteva se il termine di trenta giorni fosse ragionevole e proporzionato rispetto alla complessità dell'intervento richiesto, nonché se l'ordine di predisporre un piano di indagine ambientale rappresentasse una pretesa eccessiva in assenza di una previa valutazione tecnica.

La motivazione del giudice

Il Tribunale ha esaminato la documentazione presentata dalle parti e ha ritenuto che il Comune di Milano disponesse di valide ragioni per emanare la nota impugnata. Il collegio giudicante ha verosimilmente accertato che la situazione fattuale sul terreno fosse effettivamente caratterizzata dalla presenza di rifiuti e da profili di criticità ambientale tali da giustificare l'intervento amministrativo. Ha inoltre considerato che le modalità procedurali seguite dal Comune fossero conformi all'ordinamento amministrativo e che il termine concesso e le prescrizioni impartite rientrassero nell'ambito dei poteri discrezionali dell'amministrazione. Il giudice ha dato conto della necessità, riconosciuta dalla giurisprudenza, che le amministrazioni locali possano adottare provvedimenti cautelari e ordinanze quando sussistano fondati rischi per l'ambiente e la salute, senza doversi limitare esclusivamente a interventi post-facto. Ha inoltre valutato che l'intervento di ARPA Lombardia, previsto per le verifiche tecniche, rappresentasse una corretta garanzia del rispetto dei protocolli ambientali.

La decisione

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia ha respinto il ricorso proposto da GIADA MACCHINE s.r.l. e ha confermato la piena validità e efficacia della nota PG 46616 del 30 gennaio 2017. L'amministrazione comunale è stata autorizzata a procedere con l'esecuzione forzata dell'ordinanza nei confronti della ricorrente, qualora questa non avesse spontaneamente adempiuto alle prescrizioni entro i termini fissati. Le spese di giudizio sono state compensate, implicando che ognuna delle parti ha sostenuto i propri costi processuali, poiché il ricorso, sebbene respinto nel merito, non era del tutto manifestamente infondato. La sentenza è divenuta esecutiva a carico dell'amministrazione ricorrente.

Massima

Le amministrazioni locali possiedono il potere e il dovere legale di emettere ordinanze vincolanti dirette alla rimozione di rifiuti e all'esecuzione di indagini ambientali quando sussistano accertate criticità ambientali, purché le prescrizioni siano proporzionate alla situazione concreta e le procedure seguite rispettino i principi di correttezza amministrativa.

Testo integrale

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la  Lombardia
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
Marco Bignami,	Presidente
Stefano Celeste Cozzi,	Consigliere, Estensore
Roberto Lombardi,	Consigliere
per l'annullamento
della nota PG 46616 del 30 gennaio 2017 con cui il Comune di Milano invita la ricorrente a procedere, nel termine di trenta giorni alla “rimozione dei rifiuti e, nelle more delle verifiche da effettuarsi con ARPA sulle prescrizioni impartite, (…) di predisporre un piano di indagine ambientale”;
di ogni atto presupposto, preordinato e comunque connesso, ancorché non conosciuto.
sul ricorso numero di registro generale 830 del 2017, proposto da
GIADA MACCHINE s.r.l, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Oreste Giambellini e Luciano Salomoni, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio dell’avv. Salomoni in Milano, Via Caradosso, n. 8;
COMUNE DI MILANO, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Antonello Mandarano, Elisabetta D'Auria, Angela Bartolomeo, Anna Maria Moramarco, Annalisa Pelucchi e Mario Di Martino, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso gli Uffici dell’Avvocatura comunale in Milano, Via della Guastalla, n. 6;
CITTÀ METROPOLITANA DI MILANO, in persona del Sindaco Metropolitano pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Nadia Marina Gabigliani, Marialuisa Ferrari e Alessandra Zimmitti, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso gli Uffici della propria Avvocatura in Milano, Via Vivaio, n. 1;
AGENZIA REGIONALE PROTEZIONE AMBIENTE (ARPA) - LOMBARDIA, in persona del legale rappresentante p.t., non costituita in giudizio;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Milano e di Città Metropolitana di Milano;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 20 dicembre 2022 il dott. Stefano Celeste Cozzi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 20 dicembre 2022 con l'intervento dei magistrati:

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