AMBIENTE - IMPIANTO DI DEPURAZIONE - SCARICO ACQUE - RETTIFICA AUTORIZZAZIONE
| Tribunale | TAR LOMBARDIA - MILANO |
| Sezione | SEZIONE TERZA |
| Data | — |
| Numero | 202300457/2023 |
| Esito | Inammissibile |
In sintesi · Analisi AI
Il contesto e i fatti
La Società Acqua Lodigiana s.r.l., gestore del servizio idrico integrato nel Comune di Lodi, ha ricevuto dalla Provincia di Lodi un'autorizzazione allo scarico in corpo idrico superficiale con Determinazione Dirigenziale REDGE/193/2016 del 15 marzo 2016, relativa all'impianto di depurazione situato in Via del Costino e ad altri scarichi della rete idrica municipale. Tale autorizzazione conteneva una prescrizione tecnica specifica che imponeva il rispetto di un limite massimo del 30 per cento del rapporto tra azoto ammoniacale e azoto totale. Successivamente, con Determinazione REGDE/840/2016 del 19 dicembre 2016, la Provincia di Lodi ha proceduto alla rettifica e aggiornamento dell'autorizzazione originaria. La Società Acqua Lodigiana ha contestato questi provvedimenti e gli atti procedurali che li hanno preceduti, inclusa la comunicazione di avvio del procedimento amministrativo, ricorrendo al Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia al fine di ottenerne l'annullamento e il ritorno alla situazione precedente.
Il quadro normativo
I provvedimenti impugnati sono stati adottati sulla base del Decreto Legislativo 152 del 2006, il Codice dell'Ambiente, che disciplina le condizioni e le modalità per il rilascio delle autorizzazioni allo scarico di acque reflue in corpi idrici superficiali da parte degli enti locali competenti. Il decreto prescrive che le autorizzazioni allo scarico devono contenere prescrizioni tecniche volte a garantire il rispetto dei limiti di emissione fissati dalla normativa nazionale e comunitaria, al fine di proteggere la qualità delle acque e prevenire l'inquinamento. La competenza al rilascio di tali autorizzazioni spettava allora alla Provincia, in qualità di amministrazione competente in materia ambientale per il territorio di competenza. Le prescrizioni imposte nelle autorizzazioni, quali il limite di azoto ammoniacale, rappresentano obblighi tecnici che il gestore deve rispettare durante l'esercizio dell'impianto di depurazione.
La questione giuridica
La controversia riguardava il diritto della Società ricorrente a contestare validamente gli atti amministrativi con i quali la Provincia di Lodi aveva emanato e successivamente modificato l'autorizzazione allo scarico, e in particolare la legittimità della prescrizione tecnica imposta relativamente al controllo del rapporto tra azoto ammoniacale e azoto totale. Emergeva altresì una questione circa la correttezza del procedimento amministrativo seguito, considerato che erano stati richiesti chiarimenti e pareri tecnici all'Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente, la quale aveva trasmesso un parere specificamente focalizzato sulla contestazione della prescrizione tecnica. La Società ricorrente riteneva che l'autorizzazione e le sue rettifiche fossero affette da vizi procedurali o sostanziali tali da richiederne l'annullamento e il ripristino della situazione precedente.
La motivazione del giudice
Il collegio giudicante, composto dal Presidente Marco Bignami e dai Consiglieri Stefano Celeste Cozzi e Roberto Lombardi, ha affrontato l'analisi del ricorso nella camera di consiglio del 20 dicembre 2022. Sebbene il testo della sentenza non contenga una motivazione estesa, la dichiarazione di improcedibilità del ricorso indica che il tribunale ha riscontrato un ostacolo procedurale che rendeva impossibile l'esame nel merito della questione. Tale improcedibilità potrebbe derivare da vizi processuali insanabili, come la tardività del ricorso rispetto ai termini di sessanta giorni previsti dalla legge per impugnare gli atti amministrativi, oppure dalla mancanza di una situazione giuridica soggettiva della ricorrente diretta e concreta che potesse trovare tutela attraverso l'annullamento dei provvedimenti. Il giudice ha concluso che la continuazione del procedimento risultava impossibile per ragioni procedurali e processuali, non entrando nel merito delle questioni di diritto sostanziale sollevate.
La decisione
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia, Sezione Terza, ha dichiarato il ricorso improcedibile, rigettandolo nella forma. La sentenza non dispone il pagamento delle spese processuali a carico della Società ricorrente, utilizzando la formula "nulla per le spese", il che significa che ciascuna parte rimane portatrice dei propri costi legali. L'ordine di esecuzione della sentenza da parte dell'autorità amministrativa competente è stato dato, conformemente alle disposizioni di legge sul rispetto dei provvedimenti giurisdizionali. La decisione di improcedibilità rappresenta una chiusura processuale che impedisce il proseguimento della causa e la valutazione delle contestazioni sollevate dalla Società.
Massima
Quando una questione riguardante la legittimità di un'autorizzazione ambientale non può essere esaminata nel merito per ragioni procedurali insuperabili, il giudice amministrativo dichiara il ricorso improcedibile, estinguendo la controversia senza entrare nel merito delle contestazioni di diritto sostanziale. Testo integrale completo della sentenza Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Terza) ha pronunciato la presente SENTENZA Marco Bignami, Presidente Stefano Celeste Cozzi, Consigliere, Estensore Roberto Lombardi, Consigliere per l'annullamento in parte qua della determinazione della Provincia di Lodi n. REGDE/840/2016 del 19 dicembre 2016 avente ad oggetto: "Società Acqua Lodigiana s.r.l. Rettifica e aggiornamento dell'autorizzazione allo scarico in corpo idrico superficiale ai sensi del D.lgs. 152/2006 degli scarichi decadenti dall'impianto di depurazione sito in Via Del Costino – località Cascina Maldotta e dai manufatti di rete a servizio del Comune di Lodi, rilasciata con Determinazione Dirigenziale n. REGDE/193/2016 del 15 marzo 2016"; ove occorrer possa, della comunicazione di avvio del procedimento della Provincia di Lodi prot. n. 14763 del 13 giugno 2016; quale atto presupposto della determinazione della Provincia di Lodi n. REDGE/193/2016 del 15 marzo 2016, recante "Società Acqua Lodigina s.r.l. Autorizzazione allo scarico in corpo idrico superficiale ai sensi del D.lgs. 152/2006 dei seguenti scarichi siti in Comune di Lodi: n. 1 impianto di depurazione sito in Via Del Costino – località Cascina Maldotta – n. 40 sfioratori di piena – n. 4 scarichi di emergenza di stazioni di sollevamento – n. 2 scarichi di emergenza"; quale atto presupposto, ove avente valore provvedimentale, del parere di ARPA datato 1 luglio 2016, e trasmesso alla Provincia di Lodi in data 8 luglio 2016 avente ad oggetto: "Richiesta di parere della Provincia di Lodi – Area I U.O. Tutela Ambientale in merito alle contestazioni di SAL s.r.l. inerenti l'imposizione, per il Depuratore di Lodi, della prescrizione inserita nella DD REDGE/193/2016 relativamente il rispetto del limite allo scarico del 30 per cento del rapporto tra azoto ammoniacale sull'azoto totale."; ove occorrer possa, di ogni altro atto e/o provvedimento preordinato, conseguente e/o connesso, allo stato non noto alle ricorrenti, e comunque lesivo con riserva espressa di motivi aggiunti. Sul ricorso numero di registro generale 459 del 2017, proposto da SOCIETA' ACQUA LODIGIANA s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Fabio Todarello, Alice Colleoni e Alessandro Concordati, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il loro studio in Milano, Piazza Velasca, n. 4; contro PROVINCIA DI LODI, in persona del Presidente p.t., non costituita in giudizio; REGIONE LOMBARDIA, in persona del Presidente p.t., non costituita in giudizio; AGENZIA REGIONALE PER LA PROTEZIONE DELL'AMBIENTE DELLA LOMBARDIA, in persona del legale rappresentante p.t., non costituita in giudizio; AGENZIA REGIONALE PER LA PROTEZIONE DELL'AMBIENTE DELLA LOMBARDIA - DIPARTIMENTO DI PAVIA E LODI, in persona del legale rappresentante p.t., non costituita in giudizio; COMUNE DI LODI, in persona del Sindaco p.t., non costituito in giudizio; CONSORZIO BONIFICA MUZZA BASSA LODIGIANA, in persona del legale rappresentante p.t., non costituito in giudizio. Visti il ricorso e i relativi allegati; Visti tutti gli atti della causa; Relatore nell'udienza pubblica del giorno 20 dicembre 2022 il dott. Stefano Celeste Cozzi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale; Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue. P.Q.M. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile. Nulla per le spese. Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa. Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 20 dicembre 2022 con l'intervento dei magistrati: Marco Bignami, Presidente Stefano Celeste Cozzi, Consigliere, Estensore Roberto Lombardi, Consigliere Esito: DICHIARA IMPROCEDIBILE Tribunale: TAR LOMBARDIA - MILANO Sezione: SEZIONE TERZA Data: 20 dicembre 2022
Testo integrale
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Terza) ha pronunciato la presente SENTENZA Marco Bignami, Presidente Stefano Celeste Cozzi, Consigliere, Estensore Roberto Lombardi, Consigliere per l'annullamento in parte qua della determinazione della Provincia di Lodi n. REGDE/ 840/2016 del 19 dicembre 2016 avente ad oggetto: “Società Acqua Lodigiana s.r.l. Rettifica e aggiornamento dell'autorizzazione allo scarico in corpo idrico superficiale ai sensi del D.lgs. 152/2006 degli scarichi decadenti dall'impianto di depurazione sito in Via Del Costino – località Cascina Maldotta e dai manufatti di rete a servizio del Comune di Lodi, rilasciata con Determinazione Dirigenziale n. REGDE/193/2016 del 15 marzo 2016”; ove occorrer possa, della comunicazione di avvio del procedimento della Provincia di Lodi prot. n. 14763 del 13 giugno 2016; quale atto presupposto della determinazione della Provincia di Lodi n. REDGE/193/2016 del 15 marzo 2016, recante “Società Acqua Lodigina s.r.l. Autorizzazione allo scarico in corpo idrico superficiale ai sensi del D.lgs. 152/2006 dei seguenti scarichi siti in Comune di Lodi: n. 1 impianto di depurazione sito in Via Del Costino – località Cascina Maldotta – n. 40 sfioratori di piena – n. 4 scarichi di emergenza di stazioni di sollevamento – n. 2 “scarichi di emergenza”; quale atto presupposto, ove avente valore provvedimentale, del parere di ARPA datato 1 luglio 2016, e trasmesso alla Provincia di Lodi in data 8 luglio 2016 avente ad oggetto: “Richiesta di parere della Provincia di Lodi – Area I U.O. Tutela Ambientale in merito alle contestazioni di SAL s.r.l. inerenti l'imposizione, per il Depuratore di Lodi, della prescrizione inserita nella DD REDGE/193/2016 relativamente il rispetto del limite allo scarico del 30% del rapporto tra azoto ammoniacale sull'azoto totale.”; ove occorrer possa, di ogni altro atto e/o provvedimento preordinato, conseguente e/o connesso, allo stato non noto alle ricorrenti, e comunque lesivo con riserva espressa di motivi aggiunti. sul ricorso numero di registro generale 459 del 2017, proposto da SOCIETA' ACQUA LODIGIANA s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Fabio Todarello, Alice Colleoni e Alessandro Concordati, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il loro studio in Milano, Piazza Velasca, n. 4; PROVINCIA DI LODI, in persona del Presidente p.t., non costituita in giudizio; REGIONE LOMBARDIA, in persona del Presidente p.t., non costituita in giudizio; AGENZIA REGIONALE PER LA PROTEZIONE DELL'AMBIENTE DELLA LOMBARDIA, in persona del legale rappresentante p.t., non costituita in giudizio; AGENZIA REGIONALE PER LA PROTEZIONE DELL'AMBIENTE DELLA LOMBARDIA - DIPARTIMENTO DI PAVIA E LODI, in persona del legale rappresentante p.t., non costituita in giudizio; COMUNE DI LODI, in persona del Sindaco p.t., non costituito in giudizio; CONSORZIO BONIFICA MUZZA BASSA LODIGIANA, in persona del legale rappresentante p.t., non costituito in giudizio; Visti il ricorso e i relativi allegati; Visti tutti gli atti della causa; Relatore nell'udienza pubblica del giorno 20 dicembre 2022 il dott. Stefano Celeste Cozzi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale; Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue. P.Q.M. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile. Nulla per le spese. Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa. Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 20 dicembre 2022 con l'intervento dei magistrati:
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