AvvocatoFlash
avvocatoflash.it — Giurisprudenza amministrativa
Sentenza n. 202300391/2023

Sentenza n. 202300391/2023

AMBIENTE - INQUINAMENTO ACUSTICO - RISARCIMENTO DANNI - PROCEDIMENTI DI RILASCIO DI AUTORIZZAZIONE PER INTRATTENIMENTI MUSICALI IN DEROGA AI LIMITI ACUSTICI - DINIEGO PARTECIPAZIONE

TribunaleTAR LOMBARDIA - MILANO
SezioneSEZIONE TERZA
Data
Numero202300391/2023
EsitoRespinto

Testo integrale

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la  Lombardia
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
Marco Bignami,	Presidente
Concetta Plantamura,	Consigliere
Anna Corrado,	Consigliere, Estensore
per il risarcimento di tutti i danni causati e causandi dall'illegittima attività provvedimentale e comunque dalla condotta illecita posta in essere dal Comune nell'adozione del provvedimento Prot. n. 49265 del 7 dicembre 2013, la cui illegittimità risulta accertata con sentenza T.A.R. Lombardia-Milano, Sez. III, -OMISSIS-;
sul ricorso numero di registro generale 635 del 2017, proposto da
-OMISSIS- -OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avvocati Paola Balzarini, Andrea Mascetti, -OMISSIS- -OMISSIS-, Filippo Nicolo' Boscarini, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Andrea Mascetti in Milano, Piazzale Cadorna n. 2;
Comune di Lissone, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Germano Margiotta, con domicilio eletto presso il suo studio in Milano, viale Sabotino n.19/2;
Associazione Lissone Commercia, in persona del legale rappresentante p.t., non costituita in giudizio;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Lissone;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 20 dicembre 2022 la dott.ssa Anna Corrado e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 9, paragrafo 1, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare parte ricorrente.
Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 20 dicembre 2022 con l'intervento dei magistrati:

Hai una causa simile?

Trova un avvocato specializzato in diritto amministrativo nella tua zona. Preventivo gratuito, risposta in poche ore.

Richiedi un preventivo →

Sei un avvocato?

Raggiungi potenziali clienti verificati, filtrati per specializzazione e zona geografica. Registrazione gratuita.

Registrati gratis →