AMBIENTE - INQUINAMENTO ACUSTICO - RISARCIMENTO DANNI - PROCEDIMENTI DI RILASCIO DI AUTORIZZAZIONE PER INTRATTENIMENTI MUSICALI IN DEROGA AI LIMITI ACUSTICI - DINIEGO PARTECIPAZIONE
| Tribunale | TAR LOMBARDIA - MILANO |
| Sezione | SEZIONE TERZA |
| Data | — |
| Numero | 202300391/2023 |
| Esito | Respinto |
Testo integrale
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Terza) ha pronunciato la presente SENTENZA Marco Bignami, Presidente Concetta Plantamura, Consigliere Anna Corrado, Consigliere, Estensore per il risarcimento di tutti i danni causati e causandi dall'illegittima attività provvedimentale e comunque dalla condotta illecita posta in essere dal Comune nell'adozione del provvedimento Prot. n. 49265 del 7 dicembre 2013, la cui illegittimità risulta accertata con sentenza T.A.R. Lombardia-Milano, Sez. III, -OMISSIS-; sul ricorso numero di registro generale 635 del 2017, proposto da -OMISSIS- -OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avvocati Paola Balzarini, Andrea Mascetti, -OMISSIS- -OMISSIS-, Filippo Nicolo' Boscarini, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Andrea Mascetti in Milano, Piazzale Cadorna n. 2; Comune di Lissone, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Germano Margiotta, con domicilio eletto presso il suo studio in Milano, viale Sabotino n.19/2; Associazione Lissone Commercia, in persona del legale rappresentante p.t., non costituita in giudizio; Visti il ricorso e i relativi allegati; Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Lissone; Visti tutti gli atti della causa; Relatore nell'udienza pubblica del giorno 20 dicembre 2022 la dott.ssa Anna Corrado e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale; Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue. P.Q.M. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge. Spese compensate. Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa. Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 9, paragrafo 1, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare parte ricorrente. Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 20 dicembre 2022 con l'intervento dei magistrati:
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