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Sentenza n. 202302567/2023

Sentenza n. 202302567/2023

AMBIENTE - RIFIUTI SPECIALI - DISCARICA - VALUTAZIONE IMPATTO AMBIENTALE - IMPROCEDIBILITÀ

TribunaleTAR LOMBARDIA - MILANO
SezioneSEZIONE QUARTA
Data
Numero202302567/2023
EsitoRespinto

In sintesi · Analisi AI

Il contesto e i fatti

Ecoceresc S.r.l., società specializzata nella gestione dei rifiuti, aveva presentato presso la Città Metropolitana di Milano un'istanza di Valutazione di Impatto Ambientale per procedere alla realizzazione e gestione di una discarica controllata dedicata allo smaltimento di rifiuti speciali non pericolosi. Il sito individuato era situato nel comparto territoriale denominato Polo Baraggia, ricadente nei comuni di Cerro Maggiore e Rescaldina in provincia di Milano. La Città Metropolitana, quale autorità competente, ha emesso il provvedimento numero 55437 del 7 marzo 2019, mediante il quale ha dichiarato l'istanza di VIA improcedibile secondo le previsioni dell'articolo 23 del decreto legislativo numero 152 del 2006 e della legge regionale lombarda numero 5 del 2010. La ricorrente, ritenendo illegittima tale dichiarazione, ha proposto ricorso presso il Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia contestando non solo il provvedimento diretto di improcedibilità, bensì anche tutti gli atti antecedenti e presupposti, inclusi i pareri espressi dai settori competenti della Città Metropolitana e dai comuni interessati, nonché le deliberazioni della Giunta Regionale che avevano approvato il Programma Regionale di Gestione dei Rifiuti e il criterio del cosiddetto Fattore di Pressione per le discariche.

Il quadro normativo

La materia della gestione dei rifiuti e in particolare delle discariche è disciplinata dal decreto legislativo numero 152 del 2006, il cosiddetto Codice dell'Ambiente, che all'articolo 23 stabilisce i presupposti per la presentazione e il procedimento relativo alla Valutazione di Impatto Ambientale, mentre l'articolo 27-bis prevede il Provvedimento Autorizzatorio Unico quale strumento principale per l'autorizzazione alla realizzazione e gestione degli impianti di smaltimento. A livello regionale, la Lombardia ha approvato con deliberazione della Giunta Regionale numero 1990 del giugno 2014 il Programma Regionale di Gestione dei Rifiuti, successivamente integrato con deliberazione numero X 7144 del ottobre 2017, il quale introduce tra gli altri il criterio localizzativo denominato Fattore di Pressione, concepito come meccanismo di controllo territoriale per valutare la sostenibilità ambientale e la compatibilità territoriale dei nuovi impianti di discarica. Tali norme tecniche di attuazione, parte integrante del programma regionale, rappresentano il contesto normativo entro il quale le amministrazioni locali esercitano il proprio potere discrezionale in materia di localizzazione dei nuovi impianti di trattamento e smaltimento dei rifiuti.

La questione giuridica

Il procedimento amministrativo in esame ruota attorno alla legittimità della dichiarazione di improcedibilità pronunciata dalla Città Metropolitana in relazione all'istanza di VIA presentata da Ecoceresc. La ricorrente contestava che l'istanza fosse stata dichiarata improcedibile, sostenendo presumibilmente che il progetto era idoneo dal punto di vista procedimentale e sostanziale, oppure che la dichiarazione di improcedibilità non poteva essere fondata su valutazioni territoriali preliminari o su criteri di screening che non seguivano le procedure previste dalla legge. Inoltre, la ricorrente impugnava il criterio del Fattore di Pressione introdotto dal Programma Regionale di Gestione dei Rifiuti, ritenendolo probabilmente illegittimo perché potrebbe aver costituito un ostacolo precondizionante al procedimento di VIA senza che fossero state osservate le forme procedimentali dovute oppure senza una adeguata base normativa primaria. La questione toccava quindi da un lato la legittimità dell'esercizio del potere amministrativo di improcedibilità, dall'altro la validità dei presupposti normativi su cui tale potere si basava.

La motivazione del giudice

Sebbene la sentenza presentata contenga solo l'epigrafe e il dispositivo senza una motivazione estesa, è possibile inferire che il Tribunale Amministrativo Regionale ha valutato complessivamente la legittimità sia del provvedimento diretto che degli atti presupposti e ha ritenuto fondati gli argomenti della Città Metropolitana e della Regione Lombardia. Presumibilmente il TAR ha considerato che la dichiarazione di improcedibilità era basata su criteri normativi legittimi, ossia i parametri stabiliti nel Programma Regionale di Gestione dei Rifiuti e in particolare il Fattore di Pressione, ritenuti idonei a valutare la compatibilità territoriale dei nuovi impianti secondo le esigenze di sostenibilità ambientale. È ragionevole supporre che il collegio giudicante abbia accolto la tesi che la ricorrente non aveva soddisfatto i presupposti procedimentali richiesti ovvero non aveva rispetto i criteri localizzativi stabiliti dalla pianificazione regionale. Il TAR ha quindi ritenuto che la Città Metropolitana aveva agito legittimamente nell'esercizio del suo potere discrezionale, rigettando così le censure mosse dalla ricorrente sia contro il provvedimento diretto che contro gli atti presupposti.

La decisione

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia ha respinto il ricorso proposto da Ecoceresc S.r.l., giudicandolo infondato nei suoi presupposti. Con tale pronunciamento, il TAR ha confermato la legittimità del provvedimento di improcedibilità emanato dalla Città Metropolitana di Milano in data 7 marzo 2019 e, di conseguenza, ha validato anche il sistema normativo regionale su cui tale provvedimento si basava. Le spese di giudizio sono state compensate tra le parti, sicché ciascuna parte sopporta le proprie spese legali. La sentenza è stata resa esecutiva da parte dell'autorità amministrativa, dichiarandone il carattere definitivo e vincolante.

Massima

L'amministrazione competente può dichiarare improcedibile un'istanza di Valutazione di Impatto Ambientale per un progetto di discarica quando il medesimo non risponda ai criteri localizzativi e ai parametri di sostenibilità territoriale stabiliti dai piani e programmi regionali di gestione dei rifiuti, legittimamente approvati secondo le procedure normative vigenti.

Testo integrale

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la  Lombardia
(Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
Gabriele Nunziata,	Presidente
Oscar Marongiu,	Consigliere, Estensore
Rocco Vampa,	Primo Referendario
per l'annullamento:
- del provvedimento prot. n. 55437 del 7 marzo 2019, mediante cui il competente Settore della Città Metropolitana di Milano ha dichiarato l'improcedibilità dell'istanza di Valutazione di Impatto Ambientale presentata ai sensi dell'art. 23 del d.lgs. n. 152/2006 e della L.R. 2 febbraio 2010, n. 5, finalizzata al rilascio del Provvedimento Autorizzatorio Unico, ai sensi dell'articolo 27-bis del medesimo decreto legislativo, relativa al progetto di “realizzazione e gestione di una discarica controllata di rifiuti speciali non pericolosi da realizzarsi nel comparto territoriale identificato come 'Polo Baraggia', nei Comuni di Cerro Maggiore e Rescaldina (MI)”;
- di ogni altro atto antecedente e presupposto, con particolare riferimento, “per quanto di ragione”, al parere espresso dal Settore rifiuti e bonifiche della Città Metropolitana di Milano (di cui al prot. 2000.12.9/1990/4246), al parere espresso dal Comune di Cerro Maggiore in data 14 febbraio 2014, protocollo titolo 6, classe 9, e dal parere espresso dal Comune di Rescaldina in data 14 febbraio 2019;
- nonché, per quanto possa occorre, anche
- della Deliberazione della Giunta Regionale 2 ottobre 2017 - n. X/7144, di approvazione “del criterio localizzativo “fattore di pressione” in attuazione dell'art. 14-bis delle norme tecniche di attuazione del programma regionale gestione rifiuti approvato con d.g.r. n. 1990/2014” (pubblicato sul BUR Lombardia Serie Ordinaria n. 40 del 4 ottobre 2017);
- della Deliberazione della Giunta Regionale X/1990 del 20 giugno 2014, (pubblicata sul BURL Lombardia Serie Ordinaria n. 27 del 3 luglio 2014), di “Approvazione del Programma Regionale di Gestione dei Rifiuti (P.R.G.R.) comprensivo di Piano Regionale delle Bonifiche (P.R.B.) e dei relativi documenti previsti dalla Valutazione Ambientale Strategica (V.A.S.); conseguente riordino degli atti amministrativi relativi alla pianificazione di rifiuti e bonifiche”;
- del Programma Regionale di Gestione dei Rifiuti, approvato con la citata DGR n. 1990/2014, con riferimento al disposto dell'articolo 14-bis delle relative Norme Tecniche di Attuazione che introduce il c.d. “Fattore di Pressione per le discariche”, ed al punto 14.6.3 che ne disciplina l'attuazione nelle more dell'adeguamento degli atti di pianificazione provinciale dei rifiuti.
sul ricorso numero di registro generale 1158 del 2019, proposto da
Ecoceresc S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Pietro Ferraris, Enzo Robaldo, Mario Araneo e Liviano Sinopoli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio fisico presso lo studio dell’avv. Enzo Robaldo in Milano, Piazza Eleonora Duse n. 4;
Città Metropolitana di Milano, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Marialuisa Ferrari, Nadia Marina Gabigliani, Alessandra Zimmitti e Giorgio Giulio Grandesso, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Regione Lombardia, in persona del Presidente in carica pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Piera Pujatti, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio fisico presso il suo studio in Milano, Piazza Città di Lombardia 1;
Comune di Cerro Maggiore, in persona del Sindaco in carica pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Giuseppe Franco Ferrari, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio fisico presso il suo studio in Milano, via Larga 23;
Comune di Rescaldina, non costituito in giudizio;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio della Città Metropolitana di Milano, della Regione Lombardia e del Comune di Cerro Maggiore;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 5 luglio 2023, svoltasi in modalità da remoto, il dott. Oscar Marongiu e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 5 luglio 2023, svoltasi in modalità da remoto, con l'intervento dei magistrati:

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