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Sentenza n. 202300231/2023

Sentenza n. 202300231/2023

AMBIENTE - INQUINAMENTO - RIMOZIONE RIFIUTI - RIMBORSO SPESE

TribunaleTAR LOMBARDIA - MILANO
SezioneSEZIONE TERZA
Data
Numero202300231/2023
EsitoInammissibile

Testo integrale

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la  Lombardia
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
Marco Bignami,	Presidente
Concetta Plantamura,	Consigliere
Anna Corrado,	Consigliere, Estensore
per l'annullamento
della determinazione n. -OMISSIS- del Responsabile dell'Area tecnica del Comune di San Fiorano avente a oggetto “Chiusura del procedimento per il rimborso delle spese sostenute per l'esecuzione delle operazioni di rimozione dei rifiuti e di ripristino dei luoghi dell'area sita in -OMISSIS-” e di ogni atto alla stessa preordinato, presupposto, conseguenziale e comunque connesso, inclusi gli atti del procedimento e la comunicazione prot. -OMISSIS- di avvio, incluso altresì, occorrendo, il parere reso dalla Regione Lombardia con nota -OMISSIS-, richiamato e fatto proprio nella motivazione dall'Amministrazione comunale.
sul ricorso numero di registro generale 330 del 2017, proposto da
-OMISSIS- -OMISSIS-, -OMISSIS- -OMISSIS-, -OMISSIS- -OMISSIS-, rappresentati e difesi dall'avvocato Fabio Romanenghi,  con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e  domicilio eletto presso il suo studio in Milano, corso di Porta Vittoria 28;
Comune di San Fiorano, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Davide Passerini, con domicilio eletto presso il suo studio in Codogno, via Cavallotti 18;
Regione Lombardia, in persona del legale rappresentante p.t., non costituita in giudizio;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di San Fiorano;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 2 dicembre 2022 la dott.ssa Anna Corrado e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, dichiara l’inammissibilità del ricorso per difetto di giurisdizione del giudice amministrativo in favore del Giudice ordinario dinanzi al quale la causa può essere riproposta nei sensi e per gli effetti di cui all’art. 11, secondo comma, cod. proc. amm.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 9, paragrafo 1, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare il ricorrente.
Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 2 dicembre 2022 con l'intervento dei magistrati:

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