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Sentenza n. 202302031/2023

Sentenza n. 202302031/2023

AMBIENTE - ATTIVITÀ RECUPERO RIFIUTI - REVOCA AUTORIZZAZIONE

TribunaleTAR LOMBARDIA - MILANO
SezioneSEZIONE QUARTA
Data
Numero202302031/2023
EsitoDICHIARA ESTINTO

In sintesi · Analisi AI

Il contesto e i fatti

La SMR Ecologia S.r.l., società operante nel settore della gestione e del recupero dei rifiuti, aveva ricevuto un'autorizzazione per condurre un impianto di recupero di rifiuti speciali non pericolosi, speciali pericolosi e urbani situato a Como in località La Guzza. L'autorizzazione originaria era stata rilasciata nel 2011 alla Ditta Econord S.p.a. ed era stata successivamente trasferita alla ricorrente SMR Ecologia con provvedimento del SUAP comunale nel gennaio 2017. Nel mese di agosto 2018 la Provincia di Como emise un provvedimento dirigenziale con il quale revocava l'autorizzazione già concessa, ricorrendo alla procedura prevista dalla normativa ambientale. La società ricorrente impugnò tempestivamente il provvedimento di revoca innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia, chiedendone l'annullamento e la sospensione cautelare dell'efficacia, al fine di continuare a condurre l'attività di recupero rifiuti presso l'impianto di Como.

Il quadro normativo

La controversia si collocava nell'ambito della disciplina delle autorizzazioni per le attività di gestione e recupero dei rifiuti, materia regolata dal decreto legislativo numero 152 del 2006, noto come Codice dell'Ambiente. In particolare, il provvedimento impugnato era stato adottato sulla base dell'articolo 208, comma 13, lettera c) del medesimo codice, che individua le cause e le procedure per la revoca delle autorizzazioni in materia di gestione rifiuti. La normativa ambientale prevede che le autorizzazioni possono essere revocate quando sussistono determinati presupposti tassativamente indicati dalla legge, quali il mancato rispetto delle condizioni autorizzative, la violazione delle disposizioni relative alla gestione dei rifiuti o altre ipotesi di illegittimità. La procedura di revoca deve comunque rispettare i principi del diritto amministrativo, includendo il contraddittorio e la motivazione adeguata del provvedimento.

La questione giuridica

Il ricorso poneva in discussione la legittimità del provvedimento di revoca sotto il profilo tanto della sussistenza dei presupposti legali per la revoca stessa quanto della corretta osservanza delle procedure amministrative previste dalla normativa vigente. La società ricorrente contestava la motivazione addotta dall'amministrazione per giustificare la revoca, nonché potenzialmente i vizi procedurali e sostanziali del provvedimento. Era in gioco il diritto della società a continuare lo svolgimento della propria attività economica di recupero rifiuti presso l'impianto di Como e, in termini più generali, la questione della legittimità delle decisioni amministrative in materia ambientale quando incidono su attività economiche regolarmente autorizzate.

La motivazione del giudice

Poiché la sentenza contiene unicamente l'epigrafe e il dispositivo senza una motivazione estesa, il ragionamento sottostante alla decisione non è esplicitamente illustrato nel testo disponibile. Tuttavia, l'esito della dichiarazione di estinzione del processo consente di inferire che nel corso del procedimento si è verificata una circostanza che ha reso inammissibile o superflua la prosecuzione del giudizio nel merito. Possibili cause di estinzione includono una sopravvenuta acquisizione dell'interesse alla lite da parte della ricorrente, una transazione o un accordo tra le parti, oppure la revoca volontaria del provvedimento impugnato da parte della Provincia di Como. Il collegio giudicante, verificata la sussistenza di uno di questi presupposti di estinzione, ha ritenuto opportuno dichiarare estinto il processo conservando la parità delle spese processuali tra le parti.

La decisione

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia, nella composizione della Sezione Quarta, pronunciandosi definitivamente sul ricorso ha dichiarato estinto il processo, evitando così una pronuncia nel merito circa la legittimità del provvedimento di revoca dell'autorizzazione. Come conseguenza dell'estinzione, le spese del giudizio sono state compensate tra le parti, cosicché ciascun soggetto ha sopportato i propri costi legali e procedurali senza alcun trasferimento di responsabilità economica. La sentenza è stata depositata il 5 luglio 2023 e costituisce provvedimento definitivo, esecutivo per il tramite dell'autorità amministrativa secondo le modalità ordinarie.

Massima

L'estinzione del processo amministrativo per sopravvenuta impossibilità di pronunciarsi nel merito estingue la lite indipendentemente dalla fondatezza della pretesa sostanziale, comportando la compensazione delle spese nel caso di parità della posizione processuale delle parti.

Testo integrale

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la  Lombardia
(Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
Gabriele Nunziata,	Presidente
Antonio De Vita,	Consigliere
Katiuscia Papi,	Primo Referendario, Estensore
per l'annullamento
previa sospensione cautelare dell’efficacia
del Provvedimento Dirigenziale del 6 agosto 2018, emesso ai sensi dell’art. 208, comma 13, lettera c) del d.lgs. n.152 del 2006 e s.m.i.., di revoca dell’autorizzazione per l’attività di recupero rifiuti speciali non pericolosi, speciali pericolosi ed urbani, in procedura ordinaria presso l’Impianto di Como, Loc. La Guzza, giusto provvedimento dirigenziale P.D. n.23/A/ECO del 7 aprile 2011 (ex Ditta Econord S.p.a.) volturato alla ditta SMR Ecologia S.r.l. con provvedimento del S.U.A.P. di Como n.11 del 30 gennaio 2017;
di ogni altro atto e/o provvedimento preordinato connesso e conseguente.
sul ricorso numero di registro generale 2716 del 2018, proposto da Smr Ecologia S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Alessandro Parisi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Provincia di Como, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Domenica Condello, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio della Provincia di Como;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 5 luglio 2023 la dott.ssa Katiuscia Papi e trattenuta la causa in decisione sulla base degli scritti, come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, dichiara estinto il processo.
Compensa tra le parti le spese del giudizio.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 5 luglio 2023, tenutasi con collegamento da remoto in videoconferenza tramite Microsoft Teams ai sensi dell’art. 17 del D.L. 9 giugno 2021, con l'intervento dei magistrati:

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