AMBIENTE - INQUINAMENTO - RIFIUTI - RIMOZIONE E SMALTIMENTO
| Tribunale | TAR LOMBARDIA - MILANO |
| Sezione | SEZIONE QUARTA |
| Data | — |
| Numero | 202302029/2023 |
| Esito | Inammissibile |
In sintesi · Analisi AI
Il contesto e i fatti
Alessandro Ivano Del Gaizo ha proposto ricorso contro il Comune di Corteolona e Genzone per contestare un'ordinanza emanata dal Responsabile del Servizio Territorio e Ambiente in data 26 gennaio 2019, registrata come ordinanza numero 1/2019 e notificata il 4 febbraio 2019. L'ordinanza in questione disponeva la rimozione e lo smaltimento di rifiuti combusti abbandonati localizzati sul territorio del Comune. Alla controversia era interessata anche la società Neive S.r.l., la quale tuttavia non si è costituita nel giudizio. Il ricorso è stato depositato presso il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia, Sezione Quarta, con numero di registro 829 del 2019, rappresentando una delle numerose questioni amministrative relative alla gestione di siti contaminati o compromessi da rifiuti nel territorio pavese.
Il quadro normativo
La disciplina applicabile al caso è contenuta nell'articolo 192 del Decreto Legislativo 3 aprile 2006 numero 152, noto come Testo Unico Ambientale, il quale regola le modalità di intervento nei confronti dei rifiuti abbandonati e della loro corretta gestione. Tale norma attribuisce alle amministrazioni comunali il potere e il dovere di disporre la rimozione e lo smaltimento di rifiuti abbandonati sul proprio territorio, nelle ipotesi in cui il responsabile dell'abbandono non sia individuato o non provveda volontariamente. Il procedimento amministrativo che ne consegue è disciplinato dal Codice del Procedimento Amministrativo, in particolare per quanto riguarda i presupposti di ammissibilità e procedibilità del ricorso, tra cui l'indispensabile requisito dell'interesse ad agire del ricorrente nel momento della proposizione e della decisione del ricorso. L'interesse deve sussistere non soltanto astrattamente ma anche concretamente durante il corso dell'intero procedimento giurisdizionale.
La questione giuridica
La questione centrale attiene al permanere della titolarità a ricorrere da parte del ricorrente, ovvero all'interesse concreto a che il Tribunale annulli l'ordinanza del Comune. Nell'ambito dei ricorsi amministrativi, l'interesse ad agire rappresenta un elemento costitutivo della ricorribilità della decisione impugnata e deve sussistere al momento della decisione della controversia. Nel corso del procedimento giurisdizionale si era verificato un evento sopravvenuto che avrebbe potuto modificare la situazione fattuale originaria, riducendo o annullando il valore pratico della pronuncia richiesta. La fattispecie sottopone quindi il giudice amministrativo al compito di verificare se il ricorrente conservasse effettivamente l'interesse concreto alla rimozione dell'ordinanza impugnata o se, diversamente, questo fosse venuto meno per fatti intervenuti nel frattempo.
La motivazione del giudice
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia, nella seduta straordinaria di smaltimento dell'arretrato del 22 giugno 2023, ha analizzato la controversia sulla base degli scritti delle parti, come specificato nel relativo verbale. Il collegio giudicante ha ritenuto che nel corso del procedimento si fosse verificato un sopravvenuto difetto di interesse del ricorrente, elemento questo che determina l'improcedibilità del ricorso indipendentemente dal suo merito. Tale valutazione è stata effettuata in conformità agli articoli 35, comma 1, lettera c, e 85, comma 9, del Codice del Procedimento Amministrativo. La circostanza che l'interesse sia venuto meno successivamente alla proposizione del ricorso costituisce una causa di improcedibilità sopravvenuta, la quale comporta la dismissione della causa senza pronunciamento nel merito e senza possibilità di prosecuzione del giudizio. Il Tribunale ha quindi correttamente ritenuto che, indipendentemente dalle ragioni di diritto o di fatto relative all'ordinanza impugnata, fosse impossibile continuare nel procedimento per l'assenza di una condizione costitutiva della giurisdizione amministrativa.
La decisione
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia ha dichiarato improcedibile il ricorso di Alessandro Ivano Del Gaizo a causa del sopravvenuto difetto di interesse. Le conseguenze pratiche di tale decisione comportano l'impossibilità di ottenere l'annullamento dell'ordinanza mediante il presente giudizio, sebbene ciò non preclude al ricorrente altri rimedi qualora ricorrano specifiche condizioni di legge. Le spese del giudizio sono state compensate, cosicché ognuna delle parti provvede al pagamento delle proprie spese legali. La sentenza è dichiarata idonea ad esecuzione da parte dell'autorità amministrativa.
Massima
L'interesse ad agire nel ricorso amministrativo deve sussistere non solo al momento della proposizione del ricorso ma anche al momento della decisione della controversia, e la sua sopravvenuta carenza determina l'improcedibilità del giudizio indipendentemente dalle questioni di merito.
Testo integrale
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Quarta) ha pronunciato la presente SENTENZA Gabriele Nunziata, Presidente Antonio De Vita, Consigliere Katiuscia Papi, Primo Referendario, Estensore per l'annullamento 1. dell'ordinanza del Responsabile del Servizio 4 Territorio e Ambiente del Comune di Corteolona e Genzone in data 26 gennaio 2019 n. 1/2019, notificata in data 4 febbraio 2019, avente per oggetto: «Ordinanza per la rimozione e smaltimento dei rifiuti combusti abbandonati siti in Comune di Corteolona e Genzone (PV), ex dell'art. 192 del D. Lgs. 3 aprile 2006, n. 152»; 2. di tutti gli ulteriori atti presupposti, connessi e conseguenti, anche allo stato non conosciuti. sul ricorso numero di registro generale 829 del 2019, proposto da Alessandro Ivano Del Gaizo, rappresentato e difeso dagli avvocati Claudia Galdenzi e Federico Boezio, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio ‘fisico’ presso lo studio di quest’ultimo difensore in Milano, Via Cadore, 36; Comune di Corteolona e Genzone, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Francesco Adavastro, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio ‘fisico’ presso il proprio studio in Milano, Via Donizetti, 47; Neive S.r.l., in persona del proprio legale rappresentante pro tempore, non costituita in giudizio; Visti il ricorso e i relativi allegati; Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Corteolona e Genzone; Visti gli artt. 35, co. 1, lett. c, e 85, co. 9, cod. proc. amm.; Visti tutti gli atti della causa; Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.; Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 22 giugno 2023 la dott.ssa Katiuscia Papi e trattenuta la causa in decisione sulla base degli scritti, come specificato nel verbale; Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue. P.Q.M. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse. Spese compensate. Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa. Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 22 giugno 2023, tenutasi con collegamento da remoto in videoconferenza tramite Microsoft Teams ai sensi dell’art. 17 del D.L. 9 giugno 2021, con l'intervento dei magistrati:
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