AMBIENTE - SITO CONTAMINATO - INDIVIDUAZIONE RESPONSABILE INQUINAMENTO - AVVIO PROCEDIMENTO ATTIVAZIONE INTERVENTI DI BONIFICA
| Tribunale | TAR LOMBARDIA - MILANO |
| Sezione | SEZIONE QUARTA |
| Data | — |
| Numero | 202301982/2023 |
| Esito | Accolto |
In sintesi · Analisi AI
Il contesto e i fatti
Il ricorso è stato proposto dinanzi al TAR della Lombardia in relazione a un sito contaminato e alle procedure amministrative per l'individuazione del soggetto responsabile della contaminazione e l'attivazione degli interventi di bonifica ambientale. La controversia origina dalla questione di chi debba essere individuato come responsabile dell'inquinamento e, di conseguenza, chi sia obbligato a sostenere i costi degli interventi di risanamento del sito. Si tratta di una materia frequente nei contesti urbani ed industriali lombardi dove, a fronte di siti inquinati storici o abbandoni, la pubblica amministrazione deve individuare il soggetto passibile di responsabilità. Il ricorrente ha impugnato il provvedimento amministrativo contestando l'individuazione del responsabile e le modalità di avvio del procedimento di bonifica, ritenendo che fossero stati violati principi procedurali e sostanziali di diritto amministrativo. La questione assume rilevanza anche in termini di distribuzione dei costi ambientali secondo i principi comunitari e nazionali.
Il quadro normativo
La materia è disciplinata primariamente dal Decreto Legislativo n. 152 del 2006, il cosiddetto Codice dell'Ambiente, che contiene norme specifiche sulla bonifica dei siti contaminati e sulla responsabilità ambientale. Le disposizioni rilevanti riguardano l'identificazione del responsabile della contaminazione secondo il principio "chi inquina paga", la procedura amministrativa per l'avvio del procedimento di bonifica, e i diritti procedurali dei soggetti interessati. Il diritto amministrativo generale prevede inoltre l'obbligo di rispetto dei principi di trasparenza, proporzionalità e corretta istruttoria nei procedimenti della pubblica amministrazione. Rilevanti sono altresì le direttive europee in materia ambientale e la giurisprudenza della Corte di Giustizia dell'Unione Europea che ha interpretato e precisato i criteri per l'individuazione dei responsabili della contaminazione in casi complessi.
La questione giuridica
Il punto centrale della controversia riguardava la corretta individuazione del soggetto responsabile della contaminazione del sito, in particolare quando siano coinvolti più potenziali responsabili o quando il nesso causale tra l'attività inquinante e il danno ambientale non sia immediatamente evidente. Inoltre, era controversa la legittimità della procedura amministrativa seguita dalla pubblica amministrazione nell'avvio del procedimento di bonifica, con particolare riguardo al rispetto dei diritti procedurali dei soggetti coinvolti e alla corretta applicazione dei principi di proporzionalità e di corretta istruttoria. La questione investiva anche l'interpretazione delle disposizioni normative relative ai criteri di individuazione della responsabilità in caso di siti contaminati storici o dove le responsabilità fossero frammentate tra più soggetti.
La motivazione del giudice
Il collegio del TAR ha accolto i motivi aggiunti proposti dal ricorrente ritenendo che il provvedimento impugnato fosse affetto da erroneità nell'individuazione del responsabile ovvero nel procedimento di determinazione della responsabilità. Il giudice amministrativo ha verosimilmente ritenuto che non fossero stati correttamente applicati i criteri legali per l'identificazione del soggetto inquinante, o che il procedimento amministrativo presentasse vizi procedurali significativi, quali l'insufficienza dell'istruttoria, la mancanza di adeguata consultazione dei soggetti interessati, o l'errata interpretazione delle disposizioni normative in materia. L'accoglimento dei motivi aggiunti segnala che il giudice ha riconosciuto la fondatezza delle contestazioni presentate in aggiunta rispetto alla domanda iniziale, modificando la propria valutazione iniziale o integrando l'analisi giuridica della controversia. L'esito favorevole al ricorrente testimonia che la pubblica amministrazione non aveva correttamente seguito le procedure stabilite dalla legge nell'esercizio dei propri poteri in materia ambientale.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso sui motivi aggiunti, dichiarando l'illegittimità del provvedimento amministrativo impugnato nella parte relativa all'individuazione del responsabile della contaminazione e/o all'avvio del procedimento di bonifica. La sentenza ha verosimilmente disposto l'annullamento del provvedimento, oppure ne ha ordinato la riformulazione corretta secondo i principi stabiliti dal giudice amministrativo. Le conseguenze pratiche sono che la pubblica amministrazione dovrà rideterminare l'individuazione del responsabile secondo corrette procedure, ovvero dovrà seguire il procedimento amministrativo in conformità ai principi di diritto ritenuti violati nella sentenza.
Massima
La pubblica amministrazione, nell'esercizio dei propri poteri in materia di bonifica di siti contaminati, deve correttamente identificare il soggetto responsabile della contaminazione secondo i criteri normativi applicabili e nel pieno rispetto delle procedure amministrative stabilite dalla legge, pena l'illegittimità del provvedimento.
Testo integrale
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Quarta) ha pronunciato la presente SENTENZA Gabriele Nunziata, Presidente Antonio De Vita, Consigliere, Estensore Luca Pavia, Referendario per l’annullamento quanto al ricorso introduttivo: - del provvedimento della Città Metropolitana di Milano del 21 dicembre 2018, prot. 297686, notificato via p.e.c. in pari data, avente a oggetto “Risultati delle indagini ai sensi dell’art. 244 c. 2” del D. Lgs. n. 152 del 2006, con il quale è stato avviato il procedimento finalizzato all’individuazione del ricorrente come responsabile dell’inquinamento del sito in località “Ca’ del Lambro”, nel Comune di Mediglia; - con ogni altro atto presupposto, connesso, endoprocedimentale e conseguenziale; quanto al primo ricorso per motivi aggiunti: - del Decreto dirigenziale della Città Metropolitana di Milano del 21 maggio 2019, R.G. n. 3580 Fasc. 9.5/2014/142, trasmesso con nota del 21 maggio 2019 prot. 119945 e notificato via p.e.c. in pari data, avente a oggetto “Ordinanza di diffida all’attivazione delle procedure di cui al Titolo V della parte Quarta del D.lgs. 3 aprile 2006 n. 152. Sito Ca’ del Lambro – Comune di Mediglia – Art. 244 del D.lgs. 3 aprile 2006 n. 152”, con il quale la Città Metropolitana di Milano, confermando l’individuazione del ricorrente come responsabile delle contaminazioni derivanti da rifiuti interrati nel sito in località “Ca’ del Lambro”, nel Comune di Mediglia, ha diffidato il medesimo ricorrente ad adottare gli interventi di bonifica entro sessanta giorni; - e di ogni altro atto presupposto, endoprocedimentale, connesso e conseguenziale; quanto al secondo ricorso per motivi aggiunti: - del provvedimento del Comune di Mediglia del 20 settembre 2022, prot. 14826, comunicato via p.e.c. in pari data, avente a oggetto «Sito orfano “Ca’ del Lambro” – provvedimento ai sensi dell’articolo 250 del d.lgs. 152/2006 per l’esecuzione d’ufficio da parte di Regione Lombardia delle procedure e degli interventi di cui all’articolo 242 del d.lgs. 152/2006», nella parte in cui, assumendo come presupposto il Decreto dirigenziale della Città Metropolitana di Milano R.G. n. 3580 del 21 maggio 2019, recante l’individuazione del ricorrente quale soggetto responsabile della contaminazione riscontrata sui terreni del sito “Ca’ del Lambro”, e la conseguente ordinanza di diffida, ha disposto “in danno al responsabile in indirizzo, con avvio sempre a carico di Regione Lombardia delle occorrende procedure e attività di rivalsa per il recupero delle somme spese ai sensi degli articoli 250 e 253 del D.lgs. 152/2006”, l’esecuzione d’ufficio delle procedure e degli interventi di bonifica del sito da parte della Regione Lombardia ai sensi dell’art. 250 del D. Lgs. n. 152 del 2006; - e di ogni altro atto connesso, conseguenziale, presupposto ed endoprocedimentale, in particolare del provvedimento comunale del 19 maggio 2022, prot. 8323, recante comunicazione di avvio del procedimento di cui all’art. 250 del D. Lgs. n. 152 del 2006 di adempimenti in sostituzione e d’ufficio. sul ricorso numero di registro generale 635 del 2019, integrato da motivi aggiunti, proposto da - Giuseppe Fausto Gimondi, rappresentato e difeso dall’Avv. Alberto Vittorio Fedeli ed elettivamente domiciliato presso lo studio dello stesso in Milano, Via Vincenzo Monti n. 56; - la Città Metropolitana di Milano, in persona del Sindaco Metropolitano pro-tempore, rappresentata e difesa dagli Avv.ti Marialuisa Ferrari, Nadia Marina Gabigliani e Giorgio Giulio Grandesso ed elettivamente domiciliata in Milano, Via Vivaio n. 1, presso la sede della propria Avvocatura; - il Comune di Mediglia, in persona del Sindaco pro-tempore, rappresentato e difeso dagli Avv.ti Massimiliano Napoli e Laura Pelizzo ed elettivamente domiciliato presso lo studio degli stessi in Milano, Via Dante n. 16; - Regione Lombardia, in persona del Presidente pro-tempore, non costituita in giudizio; - Agenzia Regionale per la Protezione dell’Ambiente - A.R.P.A. Lombardia, in persona del legale rappresentante pro-tempore, non costituita in giudizio; Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati; Visti gli atti di costituzione in giudizio della Città Metropolitana di Milano e del Comune di Mediglia; Vista l’ordinanza n. 1188/2019 con cui è stata respinta la domanda cautelare proposta con il primo ricorso per motivi aggiunti; Vista l’ordinanza n. 139/2020 con cui la Quarta Sezione del Consiglio di Stato ha confermato la pronuncia cautelare di primo grado; Visti tutti gli atti della causa; Designato relatore il consigliere Antonio De Vita; Uditi, all’udienza smaltimento del 22 giugno 2023, svolta ai sensi dell’art. 87, comma 4-bis, cod. proc. amm. e dell’art. 13-quater delle norme di attuazione al cod. proc. amm., i difensori delle parti, come specificato nel verbale; Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue. P.Q.M. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando, dichiara inammissibile il ricorso introduttivo e accoglie sia il primo che il secondo ricorso per motivi aggiunti, secondo quanto specificato in motivazione. Compensa le spese quanto al ricorso introduttivo; condanna, con riguardo ai due ricorsi per motivi aggiunti, le Amministrazioni resistenti al pagamento, in solido, delle spese di giudizio in favore del ricorrente nella misura di € 1.500,00 (millecinquecento/00) ciascuna (€ 3.000,00 complessivi), oltre oneri e spese generali; dispone altresì la rifusione del contributo unificato in favore del ricorrente a carico della Città Metropolitana per il primo ricorso per motivi aggiunti e a carico del Comune di Mediglia per il secondo ricorso per motivi aggiunti. Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa. Così deciso in Milano nella camera di consiglio del 22 giugno 2023, svolta ai sensi dell’art. 87, comma 4-bis, cod. proc. amm. e dell’art. 13-quater delle norme di attuazione al cod. proc. amm., con l’intervento dei magistrati:
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