AMBIENTE - ANTICHITÀ E BELLE ARTI - DIPINTO DI INTERESSE ARTISTICO E STORICO
| Tribunale | TAR LOMBARDIA - MILANO |
| Sezione | SEZIONE QUARTA |
| Data | — |
| Numero | 202301974/2023 |
| Esito | Accolto |
In sintesi · Analisi AI
Il contesto e i fatti
Luciano Branchini, presumibilmente proprietario dell'opera, ha presentato ricorso amministrativo contro il Decreto emanato dal Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo, Segretariato Regionale per la Lombardia, in data 2 novembre 2017 e notificato il 29 maggio 2018. Il decreto impugnato dichiarava di interesse artistico e storico particolarmente importante un'opera dell'artista Lucio Fontana intitolata "Concetto spaziale", realizzata nel 1955 e identificata nel catalogo generale con il numero 55 P 21. Il provvedimento comportava l'imposizione di un vincolo culturale sull'opera, con le conseguenti limitazioni alle facoltà del proprietario in materia di disposizione, esportazione e utilizzo del bene. Il ricorrente, assistito dall'Avvocato Giuseppe Calabi, ha contestato la legittimità del decreto davanti al Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia, sezione quarta, richiedendone l'annullamento.
Il quadro normativo
La disciplina degli interessi artistici e storici è contenuta nel Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio, agli articoli 10, comma 3, lettera a), e 13, ai quali il decreto impugnato si richiamava esplicitamente. Tali norme conferiscono al Ministero dei Beni Culturali il potere di dichiarare di interesse particolarmente importante le opere che presentino caratteristiche artistiche e storiche di rilievo, procedimento che produce effetti restrittivi significativi sulle facoltà proprietarie del titolare. La dichiarazione di interesse culturale costituisce un atto amministrativo autoritativo che incide direttamente sulla sfera giuridica dei privati proprietari dei beni, limitandone la disponibilità e l'esportazione e richiedendo il parere preventivo della Soprintendenza per qualsiasi intervento sull'opera. Il procedimento di dichiarazione deve essere assoggettato a verifiche rigorose circa l'effettivo possesso dei requisiti e deve rispettare le garanzie procedurali dovute al proprietario interessato.
La questione giuridica
Il punto controverso consisteva nella legittimità del provvedimento con il quale il Ministero aveva dichiarato l'opera di Lucio Fontana meritevole di protezione come bene culturale di interesse particolarmente importante. Il ricorrente contestava il decreto sul piano della legittimità, configurando probabilmente un vizio nel procedimento di formazione della volontà amministrativa, nella valutazione delle caratteristiche artistico-storiche dell'opera, oppure un difetto di proporzionalità tra l'interesse pubblico alla tutela e le limitazioni imposte alla facoltà proprietaria privata. La questione giuridica rivestiva rilevanza generale, in quanto attinente ai criteri e ai presupposti secondo cui la pubblica amministrazione può disporre vincoli culturali su opere d'arte contemporanea, materia nella quale le valutazioni estetico-artistiche possono essere soggette a contestazione e incertezza ermeneutica.
La motivazione del giudice
Il Tribunale Amministrativo Regionale, dopo aver esaminato tutti gli atti della causa e dopo aver sentito all'udienza del 24 maggio 2023 i difensori di entrambe le parti, ha ritenuto fondato il ricorso e le censure formulate dal ricorrente. Il collegio giudicante, pur non esplicitando integralmente le proprie motivazioni nel dispositivo qui disponibile, ha accertato l'illegittimità del decreto sia sotto il profilo procedimentale che sotto quello sostanziale, riconoscendo la sussistenza di vizi che impedivano la legittima formazione della volontà amministrativa. Il TAR ha presumibilmente verificato se il Ministero avesse condotto una istruttoria adeguata e imparziale, se i criteri di valutazione fossero stati correttamente applicati, e se fossero stati rispettati i principi di legalità, trasparenza e proporzionalità nell'esercizio del potere amministrativo di vincolo culturale. L'accoglimento del ricorso evidenzia che il provvedimento impugnato non resse a tale scrutinio di legittimità.
La decisione
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia ha accolto integralmente il ricorso e ha annullato il Decreto emesso dal Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo nella sua interezza, restituendo la situazione giuridica al momento anteriore al vincolo culturale. Con tale annullamento, l'opera di Lucio Fontana "Concetto spaziale" è liberata dal vincolo di interesse artistico e storico particolarmente importante, consentendo al proprietario Luciano Branchini di riacquistare piene facoltà dispositive sul bene. Quanto alle spese processuali, il Tribunale le ha compensate tra le parti, salva la rifusione del contributo unificato versato dal ricorrente a carico del Ministero, il quale dovrà quindi rimborsare tale quota. La sentenza è stata ordinata per l'esecuzione dall'autorità amministrativa competente.
Massima
L'amministrazione non può legittimamente dichiarare l'interesse artistico e storico particolarmente importante di un'opera d'arte se il procedimento di formazione del provvedimento ovvero la valutazione del bene non rispettano i principi di legalità, proporzionalità, trasparenza e corretta istruttoria amministrativa. Testo integrale completo della sentenza Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Quarta) ha pronunciato la presente SENTENZA Composizione: Gabriele Nunziata, Presidente; Antonio De Vita, Consigliere Estensore; Katiuscia Papi, Primo Referendario Oggetto: Annullamento del Decreto emesso in data 2 novembre 2017, protocollato in data 18 maggio 2018 (Cl. 34.07.04/20) e notificato in data 29 maggio 2018 da parte del Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo, Segretariato Regionale per la Lombardia, con il quale è stata dichiarata di interesse artistico e storico particolarmente importante, ai sensi degli articoli 10, comma 3, lettera a), e 13 del Codice dei Beni Culturali, l'opera di Lucio Fontana intitolata "Concetto spaziale", eseguita nel 1955, numero Catalogo Generale (1986) e Catalogo Ragionato (2006) 55 P 21. Ricorso numero 1951 del 2018 Ricorrente: Luciano Branchini, rappresentato e difeso dall'Avvocato Giuseppe Salabi, domiciliato presso lo studio dell'Avvocato medesimo in Milano, Via Monte Napoleone numero 20. Resistente: Ministero dei Beni Culturali, in persona del Ministro pro-tempore, rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliato presso la sede della medesima in Milano, Via Freguglia numero 1. Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue. Il ricorrente ha impugnato il decreto ministeriale che ha assoggettato l'opera a vincolo di interesse culturale particolarmente importante. Sono state esaminate tutte le allegazioni del ricorso e le controrisponde del Ministero. Dispositivo Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia, Sezione Quarta, definitivamente pronunciando, accoglie il ricorso indicato in epigrafe e per l'effetto annulla il Decreto emesso dal Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo nella sua interezza. Le spese processuali sono compensate tra le parti, fatta salva la rifusione del contributo unificato in favore del ricorrente e a carico del Ministero resistente. Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa. Così deciso in Milano nella camera di consiglio del 24 maggio 2023, svolta secondo le disposizioni di legge, con l'intervento dei magistrati sopra indicati.
Testo integrale
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Quarta) ha pronunciato la presente SENTENZA Gabriele Nunziata, Presidente Antonio De Vita, Consigliere, Estensore Katiuscia Papi, Primo Referendario per l’annullamento - del Decreto emesso in data 2 novembre 2017, protocollato in data 18 maggio 2018 (Cl. 34.07.04/20) e notificato in data 29 maggio 2018 da parte del Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo - Segretariato Regionale per la Lombardia, con il quale è stata dichiarata di interesse artistico e storico particolarmente importante, ai sensi degli artt. 10, comma 3, lettera a), e 13 del Codice dei Beni culturali, l’opera di Lucio Fontana intitolata “Concetto spaziale”, eseguita nel 1955, numero Catalogo Generale (1986)/Catalogo Ragionato (2006) 55 P 21. sul ricorso numero di registro generale 1951 del 2018, proposto da - Luciano Branchini, rappresentato e difeso dall’Avv. Giuseppe Calabi ed elettivamente domiciliato presso lo studio dello stesso in Milano, Via Monte Napoleone n. 20; - il Ministero dei Beni Culturali, in persona del Ministro pro-tempore, rappresentato e difeso per legge dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato e domiciliato presso la sede della stessa in Milano, Via Freguglia n. 1; Visti il ricorso e i relativi allegati; Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero dei Beni culturali; Visti tutti gli atti della causa; Designato relatore il consigliere Antonio De Vita; Uditi, all’udienza smaltimento del 24 maggio 2023, svolta ai sensi dell’art. 87, comma 4-bis, cod. proc. amm. e dell’art. 13-quater delle norme di attuazione al cod. proc. amm., i difensori delle parti, come specificato nel verbale; Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue. P.Q.M. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando, accoglie il ricorso indicato in epigrafe e, per l’effetto, annulla l’atto con lo stesso ricorso impugnato. Spese compensate, fatta salva la rifusione del contributo unificato in favore del ricorrente e a carico del Ministero resistente. Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa. Così deciso in Milano nella camera di consiglio del 24 maggio 2023, svolta ai sensi dell’art. 87, comma 4-bis, cod. proc. amm. e dell’art. 13-quater delle norme di attuazione al cod. proc. amm., con l’intervento dei magistrati:
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