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Sentenza n. 202301967/2023

Sentenza n. 202301967/2023

AMBIENTE - INQUINAMENTO - ACQUE - RICHIESTA DI PRESENTARE L’ANALISI DI RISCHIO AI SENSI DELL’ART. 242, COMMA 4, DEL D. LGS. 152/2006

TribunaleTAR LOMBARDIA - MILANO
SezioneSEZIONE TERZA
Data
Numero202301967/2023
EsitoInammissibile

In sintesi · Analisi AI

Il contesto e i fatti

Rohm & Haas Italia S.r.l., società operante nel settore chimico, ha proposto ricorso dinnanzi al TAR Lombardia per ottenere l'annullamento di un verbale tecnico redatto il 1 agosto 2017 presso la Provincia di Pavia. Il verbale documentava il risultato di accertamenti effettuati sul sito di competenza della società, in cui era stata riscontrata una contaminazione delle acque sotterranee. Nel dettaglio, le indagini avevano evidenziato il superamento dei Concentrazioni Soglia di Contaminazione (CSC) per i parametri Ferro e Manganese, nonché il superamento del valore guida ISS per l'Ammoniaca, con un graduale peggioramento della qualità delle acque a valle idrogeologica rispetto ai piezometri di monte. Sulla base di tali accertamenti, la Provincia aveva comunicato l'intenzione di avviare la procedura prevista dall'articolo 242 comma 4 del Decreto Legislativo 152/2006, che disciplina gli obblighi di indagine e bonifica dei siti contaminati. La società ricorrente ha impugnato il verbale sostenendo, presumibilmente, la contestabilità dei dati tecnici o l'illegittimità del procedimento amministrativo avviato sulla base di tale documentazione.

Il quadro normativo

La materia della bonifica dei siti contaminati è disciplinata dal Titolo V della Parte Quarta del D.Lgs. 152/2006, il quale fissa un regime specifico per l'identificazione, l'indagine e il ripristino dei siti inquinati. L'articolo 242 comma 4 prevede una procedura obbligatoria di indagine svolta dal proprietario o dal responsabile dell'inquinamento al fine di determinare l'estensione e l'entità della contaminazione. L'articolo 244 disciplina i compiti dei comuni e l'articolo 245 quelli delle regioni e delle province nel coordinamento e nel controllo di tali procedimenti. La violazione dei Concentrazioni Soglia di Contaminazione e dei valori guida per il rischio sanitario costituisce il presupposto fattuale che attiva l'obbligo di avviare le procedure di indagine preventiva e di bonifica. La normativa rappresenta un nucleo fondamentale del diritto ambientale italiano, finalizzato alla tutela delle acque sotterranee e della salute pubblica.

La questione giuridica

Il ricorso sollevava implicitamente il problema della ricorribilità e della contestabilità del verbale tecnico, ossia se tale atto, in quanto mera constatazione di dati scientifici e parametri ambientali, costituisse un provvedimento amministrativo annullabile oppure una documentazione fattuale non suscettibile di impugnazione diretta. In secondo luogo, era in gioco la delimitazione tra il momento della constatazione tecnica dei fatti e il momento dell'adozione di provvedimenti amministrativi consequenziali, quale l'avvio formale della procedura di bonifica. La questione era giuridicamente rilevante perché richiedeva di definire quando e contro quali atti il privato potesse esercitare il diritto di impugnazione nel contesto dei procedimenti di bonifica, e se il ricorso dovesse invece dirigersi diversamente.

La motivazione del giudice

Il Tribunale Amministrativo Regionale ha esaminato la ricorribilità dell'atto impugnato e ha concluso che il ricorso presentato fosse manifestamente inammissibile. Sebbene il testo della sentenza non fornisca una motivazione estesa, la dichiarazione di inammissibilità consente di inferire che il collegio ha ritenuto che il verbale tecnico non costituisse un provvedimento amministrativo impugnabile secondo il diritto amministrativo, bensì una mera documentazione constatativa di dati ambientali acquisiti in esecuzione di attività istruttoria. In questa prospettiva, il ricorso dovrebbe dirigersi verso l'atto amministrativo formale che ne consegue, qualora adottato, e non verso la documentazione tecnica che lo precede. Il giudice ha verosimilmente applicato il principio generale per cui sono ricorribili soltanto i provvedimenti amministrativi dotati di effetti giuridici esterni e non gli atti meramente preparatori o constativi. La decisione di compensare le spese riflette il carattere chiaramente infondato della pretesa ricorrente.

La decisione

Il Tribunale ha dichiarato il ricorso inammissibile nella sua interezza, annullando così la domanda di rimozione del verbale del 1 agosto 2017 e di ogni atto conseguente. Ha inoltre disposto la compensazione delle spese di lite tra le parti, distribuendo i costi in modo paritario. La conseguenza pratica è che il verbale tecnico rimane nella sua validità, e la procedura di indagine e bonifica prevista dall'articolo 242 del D.Lgs. 152/2006 può proseguire senza ostacoli. Rohm & Haas Italia è rimasta quindi obbligata a conformarsi agli adempimenti richiesti dalla normativa sulla bonifica, sulla base della documentazione tecnica che aveva contestato.

Massima

Non è ricorribile dinnanzi al giudice amministrativo il verbale tecnico di constatazione dei dati ambientali e dell'inquinamento di un sito, poiché tale atto non costituisce provvedimento amministrativo ma mera documentazione fattuale prodromica al provvedimento amministrativo vero e proprio, contro il quale il ricorso deve dirigersi.

Testo integrale

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la  Lombardia
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
Marco Bignami,	Presidente
Fabrizio Fornataro,	Consigliere, Estensore
Anna Corrado,	Consigliere
per l’annullamento
- del verbale di incontro tecnico del 1 agosto 2017 tenutosi presso la Provincia di Pavia nella parte in cui “tenuto conto della prevalente direzione del flusso di falda, si evidenzia che all’interno del sito si assiste ad un graduale peggioramento della qualità delle acque sotterranee; in particolare si registrano superamenti delle CSC per i parametri Ferro e Manganese e del valore guida ISS per l’Ammoniaca non riscontrabili nei piezometri di monte idrogeologico. In tale contesto la normativa prevede l’applicazione della procedura di cui all’art. 242 comma 4 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. Gli enti restano in attesa pertanto di acquisire la documentazione prevista dalla norma sopra richiamata”;
- ove occorra, della nota della Provincia di Pavia Class/Fasc: 2017.009.005.16 di comunicazione di avvio del procedimento di indagine di cui all’art. 244 comma 2 e art. 245 comma 2 del D.Lgs. 152/2006;
- di ogni altro atto preordinato, conseguente o comunque connesso.
sul ricorso numero di registro generale 2666 del 2017, proposto da
Rohm & Haas Italia S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Antonella Capria, Teodora Marocco, con domicilio eletto presso lo studio Antonella Capria in Milano, via Broletto, 20 e con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Provincia di Pavia, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Silvia Tognella, Silvia Dabusti, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Comune di Parona, Agenzia Regionale per la Prevenzione e La Protezione dell’Ambiente A.R.P.A. della Lombardia, Ats (Agenzia di Tutela della Salute) di Pavia, Regione Lombardia, non costituiti in giudizio;
Intals S.P.A, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall’avvocato Giovanna Landi, con domicilio eletto presso il suo studio in Milano, via Rugabella 1;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Provincia di Pavia e di Intals S.P.A;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 13 luglio 2023 il dott. Fabrizio Fornataro e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Terza)
definitivamente pronunciando:
1) dichiara inammissibile il ricorso;
2) compensa tra le parti le spese della lite.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 13 luglio 2023 con l’intervento dei magistrati:

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