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Sentenza n. 202301953/2023

Sentenza n. 202301953/2023

AMBIENTE - RIFIUTI - BONIFICA SITO CONTAMINATO

TribunaleTAR LOMBARDIA - MILANO
SezioneSEZIONE QUARTA
Data
Numero202301953/2023
EsitoInammissibile

In sintesi · Analisi AI

Il contesto e i fatti

FS Sistemi Urbani S.r.l. ha proposto ricorso dinanzi al Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia per ottenere l'annullamento di due decreti successivi emanati dalla Città Metropolitana di Milano in relazione a un procedimento di bonifica ambientale. I decreti impugnati, rispettivamente del 11 aprile 2019 e del 10 maggio 2019, riguardavano il sito denominato Area ex Scalo Merci di Porta Romana, ubicato in viale Isonzo e Piazzale Lodi a Milano. La controversia ha ad oggetto l'esito dell'istruttoria relativa a un procedimento di bonifica regolato dal Titolo V della parte Quarta del Decreto Legislativo 3 aprile 2006 numero 152. Il fatto saliente è che durante il corso del giudizio amministrativo, prima che il TAR potesse pronunciarsi, la Città Metropolitana ha emanato un ulteriore decreto che effettuava una parziale rettifica del primo provvedimento impugnato, modificando così il quadro fattuale e normativo originario.

Il quadro normativo

Il caso rientra nel complesso sistema della bonifica e della gestione dei siti contaminati disciplinato dal Titolo V della parte Quarta del Decreto Legislativo numero 152 del 2006, comunemente denominato Codice Ambientale. Tale disciplina regola i procedimenti di analisi di rischio, di messa in sicurezza e di bonifica dei terreni e delle acque sotterranee contaminati, attribuendo alla Amministrazione Pubblica competente il compito di svolgere un'istruttoria preliminare ai sensi degli articoli 244 e 245 del medesimo Decreto. La Città Metropolitana di Milano, in quanto ente territoriale intermedio, è competente a emettere i provvedimenti che concludono tale istruttoria e che definiscono gli obblighi gravanti sui soggetti interessati. La legge prevede che i decreti emessi in esito all'istruttoria devono essere motivati, trasparenti e conformi ai principi di corretta gestione amministrativa.

La questione giuridica

La questione principale affrontata dal Tribunale riguardava la persistenza dell'interesse ad agire del ricorrente dinanzi al giudice amministrativo. In particolare, la problematica giuridica sottesa consisteva nell'accertare se, a fronte della sopravvenuta rettifica parziale del decreto originariamente impugnato da parte della medesima Amministrazione, il ricorrente potesse ancora vantare un interesse concreto e attuale all'ottenimento dell'annullamento del provvedimento. Tale questione tocca un principio fondamentale del processo amministrativo, secondo il quale il ricorso deve essere proposto da colui che vanta un interesse tutelabile e il medesimo interesse deve sussistere nel corso di tutto il procedimento. La sopravvenuta modificazione del provvedimento originario poneva una questione delicata circa la permanenza di tale condizione procedurale essenziale.

La motivazione del giudice

Il Tribunale, in sede di esame preliminare della ricevibilità del ricorso, ha ritenuto che a causa della successiva rettifica parziale del decreto originariamente impugnato il ricorrente avesse perso l'interesse concreto alla pronuncia richiesta. La modificazione parziale apportata dal decreto di maggio 2019 ha infatti alterato la situazione fattuale sottostante, facendo venir meno la coincidenza tra il provvedimento impugnato e la situazione sostanziale rispetto alla quale il ricorrente aveva ritenuto di doversi tutelare. Il Tribunale ha accertato che tale fattispecie ricade nella categoria dell'inammissibilità del ricorso per carenza di interesse ad agire, una condizione procedurale che va verificata d'ufficio dal giudice prima di ogni altra considerazione nel merito della controversia. Tale orientamento è coerente con la consolidata giurisprudenza amministrativa secondo cui il venire meno dell'interesse rende il ricorso inidoneo a ottenere una tutela giurisdizionale utile.

La decisione

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia, con sentenza definitiva, ha dichiarato il ricorso inammissibile per carenza di interesse ad agire. Il provvedimento non entra nel merito della controversia, limitandosi a rilevare la mancanza di una condizione essenziale per la ricevibilità della domanda giudiziale. Le spese della controversia sono state compensate tra le parti, il che significa che ciascuna parte rimane responsabile delle proprie spese legali senza che una parte sia tenuta a rimborsare l'altra. Resta implicito che FS Sistemi Urbani S.r.l., avrebbe dovuto eventualmente proporre un nuovo ricorso avverso il decreto del 10 maggio 2019 che aveva rettificato il primo provvedimento, ricorso che non risulta dalla sentenza esaminata.

Massima

L'interesse ad agire nel ricorso avverso un provvedimento amministrativo viene meno quando la stessa Amministrazione che lo ha emanato provvede a rettificarlo parzialmente durante il corso del procedimento giudiziale, determinando il venir meno della utilità della tutela richiesta e l'inammissibilità sopravvenuta del ricorso per carenza di interesse attuale e concreto.

Testo integrale

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la  Lombardia
(Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
Gabriele Nunziata,	Presidente
Antonio De Vita,	Consigliere, Estensore
Martina Arrivi,	Referendario
per l’annullamento
- del Decreto del Direttore del Settore Rifiuti e Bonifiche della Città Metropolitana di Milano, prot. 88564 dell’11 aprile 2019, raccolta generale 2614 del 10 aprile 2019, trasmesso a mezzo p.e.c. alla ricorrente in data 11 aprile 2019, avente ad oggetto “Procedimento di cui al Titolo V della parte Quarta del D.lgs. 3 aprile 2006, n. 152. Area ex Scalo Merci di Porta Romana, v.le Isonzo P.le Lodi a Milano. Esito istruttoria ai sensi degli artt. 244 e 245 del D.lgs. 3 aprile 2006, n. 152”;
- del successivo Decreto del Direttore del Settore Rifiuti e Bonifiche della Città Metropolitana di Milano, prot. 110173 del 10 maggio 2019, raccolta generale 3228 del 9 maggio 2019, trasmesso a mezzo p.e.c. alla ricorrente in data 13 maggio 2019, avente ad oggetto “Procedimento di cui al Titolo V della parte Quarta del D.lgs. 3 aprile 2006, n. 152. Area ex Scalo Merci di Porta Romana, v.le Isonzo P.le Lodi a Milano. Esito istruttoria ai sensi degli artt. 244 e 245 del D.lgs. 3 aprile 2006, n. 152. Parziale rettifica del Decreto Dirigenziale RG n. 2614 del 10.04.2019”;
- di ogni altro atto o provvedimento preordinato, conseguente e/o comunque connesso, ivi inclusa la comunicazione di avvio del procedimento prot. 258758 dell’8 novembre 2018 per l’emissione di ordinanza/diffida a provvedere.
sul ricorso numero di registro generale 1206 del 2019, proposto da
- FS Sistemi Urbani S.r.l., in persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentata e difesa dall’Avv. Filippo Bucchi e domiciliata ai sensi dell’art. 25 cod. proc. amm.;
- la Città Metropolitana di Milano, in persona del Sindaco Metropolitano pro-tempore, rappresentata e difesa dagli Avv.ti Marialuisa Ferrari, Nadia Marina Gabigliani e Giorgio Giulio Grandesso ed elettivamente domiciliata in Milano, Via Vivaio n. 1, presso la sede della propria Avvocatura;
- Comune di Milano, in persona del Sindaco pro-tempore, non costituito in giudizio;
- A.R.P.A. Lombardia, in persona del legale rappresentante pro-tempore, non costituita in giudizio;
- Regione Lombardia, in persona del Presidente pro-tempore, non costituita in giudizio;
- Ferrovie dello Stato Italiane S.p.A., in persona del legale rappresentante pro-tempore, non costituita in giudizio;
- Rete Ferroviaria Italiana S.p.A., in persona del legale rappresentante pro-tempore, non costituita in giudizio;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio della Città Metropolitana di Milano;
Visti tutti gli atti della causa;
Designato relatore il consigliere Antonio De Vita;
Uditi, all’udienza smaltimento del 5 luglio 2023, svolta ai sensi dell’art. 87, comma 4-bis, cod. proc. amm. e dell’art. 13-quater delle norme di attuazione al cod. proc. amm., i difensori delle parti, come specificato nel verbale;
Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando, dichiara inammissibile per carenza di interesse il ricorso indicato in epigrafe.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Milano nella camera di consiglio del 5 luglio 2023, svolta ai sensi dell’art. 87, comma 4-bis, cod. proc. amm. e dell’art. 13-quater delle norme di attuazione al cod. proc. amm., con l’intervento dei magistrati:

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