AMBIENTE - INSTALLAZIONE ED ESERCIZIO IMPIANTI PRODUZIONE ENERGIA ELETTRICA DA FONTI RINNOVABILI - SOSPENSIONE PROCEDIMENTO
| Tribunale | TAR LOMBARDIA - MILANO |
| Sezione | SEZIONE QUARTA |
| Data | — |
| Numero | 202301878/2023 |
| Esito | Inammissibile |
In sintesi · Analisi AI
Il contesto e i fatti
AMGA Legnano S.p.A., società che opera nel settore energetico, ha presentato ricorso al TAR Lombardia contro il provvedimento della Città Metropolitana di Milano del 17 gennaio 2019, con cui veniva sospeso il procedimento di autorizzazione per la realizzazione di un impianto di produzione di biometano a partire da FORSU, cioè dalla frazione organica dei rifiuti solidi urbani. L'impianto era stato concepito secondo le disposizioni del Decreto Legislativo 387 del 2003 in materia di energie rinnovabili. L'amministrazione locale aveva disposto la sospensione del procedimento autorizzativo in attesa che il legislatore nazionale o le istituzioni comunitarie emanassero una specifica regolamentazione in merito alle modalità di cessazione della qualifica di rifiuto per il biometano prodotto da scarti organici, questione allora priva di una disciplina sufficientemente univoca. Il ricorso era stato proposto nel 2019 ma la causa si è protratta sino al 2023, momento in cui il collegio giudicante ha pronunciato la sentenza.
Il quadro normativo
La materia è governata dal Decreto Legislativo 387 del 2003, che implementa la Direttiva comunitaria 2001/77/CE sulla promozione dell'energia da fonti rinnovabili, e dalla Direttiva 2008/98/CE sulla gestione e classificazione dei rifiuti, con specifico riguardo all'istituto della cessazione della qualifica di rifiuto, denominato End of Waste. Quest'ultimo istituto costituisce il nucleo giuridico della controversia, poiché determina quando una sostanza originariamente classificabile come rifiuto acquisisce la qualificazione di sottoprodotto o di prodotto finito, con conseguenze dirette sulla legittimità dei suoi utilizzi nei cicli produttivi. Nel caso specifico, occorreva chiarire le modalità autorizzative e i requisiti per la produzione di biometano partendo da rifiuti organici biodegradabili e per il successivo riconoscimento della cessazione della qualifica di rifiuto per il prodotto finale. Tra il 2019 e il 2023, sia a livello europeo che nazionale, si sono verificati significativi sviluppi normativi che hanno progressivamente disciplinato questo settore.
La questione giuridica
Il punto controverso riguardava la legittimità della decisione amministrativa di sospendere il procedimento autorizzativo in assenza di una normativa sufficientemente definita sulla qualificazione del biometano da rifiuti. La ricorrente sosteneva che la sospensione costituisse un'illegittima paralisi del diritto a ottenere una pronuncia amministrativa nel merito della propria domanda, specialmente considerando che la stessa Regione Lombardia aveva ritenuto opportuno chiedere al Ministero dell'Ambiente chiarimenti sulla materia, confermando l'incertezza normativa del quadro di riferimento. L'amministrazione convenuta oppone che la sospensione rappresentasse una misura prudenziale e ragionevole, volta a evitare l'emanazione di provvedimenti autorizzativi successivamente smentiti da nuove disposizioni legislative o regolamentari. La questione toccava dunque l'equilibrio tra il diritto del privato a una decisione tempestiva e ragionevole dell'amministrazione e il dovere dell'amministrazione di esercitare funzioni in coerenza con l'ordinamento giuridico in evoluzione.
La motivazione del giudice
Il TAR ha dichiarato il ricorso improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, ritenendo che durante il corso del giudizio si fosse verificato un mutamento nelle condizioni fattiche e normative tale da rendere superata la controversia originaria. Questa valutazione implica che tra il 2019 e il 2023, gli sviluppi normativi nel settore della produzione di biometano e della cessazione della qualifica di rifiuto avevano definitivamente risolto, sul piano legislativo, le incertezze che avevano originato la sospensione amministrativa. Il venir meno dell'interesse giuridico a ricorrere, nonostante la legittimazione a proporre il ricorso sussistesse al momento della sua proposizione, conduce all'improcedibilità della domanda. Il collegio ha ritenuto inopportuno pronunciarsi nel merito sulla legittimità della sospensione del procedimento, poiché l'accertamento sarebbe stato privo di rilevanza pratica per la fattispecie concreta, essendo la situazione normativa nel frattempo profondamente mutata. La compensazione delle spese di giudizio riflette la circostanza che nessuna parte ha raggiunto una vittoria completa, essendo il ricorso dichiarato infondato sul piano della procedibilità piuttosto che su quello del merito.
La decisione
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia ha dichiarato improcedibile il ricorso per sopravvenuta carenza di interesse, ordinando la compensazione delle spese di giudizio tra le parti. Di conseguenza, il provvedimento della Città Metropolitana di Milano che disponeva la sospensione del procedimento autorizzativo non è stato annullato, ma neppure è stata affermata la sua legittimità sul piano del merito, essendo la pronuncia imperniata su un profilo processuale. La decisione ha conseguito l'effetto pratico di chiudere la vicenda giudiziale, consentendo alle parti di orientare i rispettivi comportamenti sulla base della mutata situazione normativa che si era delineata negli anni successivi alla proposizione del ricorso.
Massima
La sopravvenuta carenza di interesse processuale, derivante da mutamenti nella situazione fattuale o normativa di riferimento che rendano inattuale la controversia originaria, determina l'improcedibilità del ricorso amministrativo, anche quando la legittimazione a ricorrere fosse pienamente sussistente al momento della proposizione dell'atto.
Testo integrale
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Quarta) ha pronunciato la presente SENTENZA Gabriele Nunziata, Presidente Antonio De Vita, Consigliere, Estensore Luca Pavia, Referendario per l’annullamento - del provvedimento prot. n. 13484 del 17 gennaio 2019, fascicolo 9.10\2015\12, trasmesso alla ricorrente in data 18 gennaio 2019, con cui la Città Metropolitana di Milano ha sospeso il procedimento di “Autorizzazione alla costruzione ed esercizio di un impianto per la produzione di energia elettrica alimentato da fonti rinnovabili (biogas da FORSU) ai sensi del D.Lgs 387/03 - Società AMGA Legnano SpA - Comune di Legnano (Mi) per la produzione di biometano - PRATICA FERA 83389”; - della nota prot. 12359 del 17 gennaio 2019, mai trasmessa alla ricorrente, con cui il Direttore del Settore Rifiuti e Bonifiche della Città Metropolitana di Milano ha proposto “di condividere la sospensione del procedimento in oggetto, sino all’emanazione di una specifica regolamentazione comunitaria o alla necessaria modifica legislativa nazionale relativa alla cessazione della qualifica di rifiuto”; - ove occorrer possa, del quesito prot. n. T.1.2018.0040090 del 10 agosto 2018, con cui Regione Lombardia ha chiesto al Ministero dell’Ambiente della Tutela del Territorio e del Mare chiarimenti in merito alle modalità per autorizzare la produzione di biometano da rifiuti; - di ogni altro atto presupposto, preordinato e/o comunque connesso. sul ricorso numero di registro generale 832 del 2019, proposto da - AMGA Legnano S.p.A., in persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentata e difesa dagli Avv.ti Pietro Ferraris ed Enzo Robaldo e domiciliata ai sensi dell’art. 25 cod. proc. amm.; - la Città Metropolitana di Milano, in persona del Sindaco Metropolitano pro-tempore, rappresentata e difesa dagli Avv.ti Marialuisa Ferrari, Nadia Marina Gabigliani e Giorgio Giulio Grandesso ed elettivamente domiciliata in Milano, Via Vivaio n. 1, presso la sede della propria Avvocatura; - la Regione Lombardia, in persona del Presidente pro-tempore, non costituita in giudizio; - Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e Ministero dello Sviluppo Economico, in persona dei rispettivi Ministri pro-tempore, rappresentati e difesi per legge dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato e domiciliati presso la sede della stessa in Milano, Via Freguglia n. 1; Visti il ricorso e i relativi allegati; Visti gli atti di costituzione in giudizio della Città Metropolitana di Milano e dei Ministeri dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e dello Sviluppo Economico; Viste istanze di passaggio in decisione della causa sugli scritti e senza discussione formulate dalle difese di tutte le parti del giudizio; Visti tutti gli atti della causa; Designato relatore il consigliere Antonio De Vita; Nessun difensore presente all’udienza smaltimento del 22 giugno 2023, svolta ai sensi dell’art. 87, comma 4-bis, cod. proc. amm. e dell’art. 13-quater delle norme di attuazione al cod. proc. amm., come specificato nel verbale; Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue. P.Q.M. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando, dichiara improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse il ricorso indicato in epigrafe. Spese compensate. Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa. Così deciso in Milano nella camera di consiglio del 22 giugno 2023, svolta ai sensi dell’art. 87, comma 4-bis, cod. proc. amm. e dell’art. 13-quater delle norme di attuazione al cod. proc. amm., con l’intervento dei magistrati:
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