AMBIENTE - INSTALLAZIONE ED ESERCIZIO IMPIANTI PRODUZIONE ENERGIA ELETTRICA DA FONTI RINNOVABILI - SOSPENSIONE PROCEDIMENTO
| Tribunale | TAR LOMBARDIA - MILANO |
| Sezione | SEZIONE QUARTA |
| Data | — |
| Numero | 202301853/2023 |
| Esito | Inammissibile |
In sintesi · Analisi AI
Il contesto e i fatti
Energa Masate S.r.l., società operante nel settore della produzione di energia da fonti rinnovabili, aveva presentato domanda di autorizzazione alla Città Metropolitana di Milano per l'installazione e l'esercizio di un impianto di produzione di energia elettrica da biometano con potenza termica fino a 300 megawatt. Con provvedimento del 21 gennaio 2019, il Direttore del Settore Qualità dell'Aria, Rumore ed Energia della Città Metropolitana ha comunicato la sospensione del procedimento autorizzativo in attesa dell'emanazione di una specifica regolamentazione comunitaria ovvero di modifiche legislative nazionali riguardanti la cessazione della qualifica di rifiuto applicabile al biometano. La stessa Città Metropolitana, mediante nota interna mai ufficialmente trasmessa alla ricorrente, ha proposto la condivisione di tale sospensione. Energa Masate ha ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale chiedendo l'annullamento sia del provvedimento di sospensione sia di tutti gli atti collegati, contestando la legittimità di un arresto istruttorio privo di un termine certo e fondato su attese normative incerte.
Il quadro normativo
La materia riguarda l'autorizzazione degli impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili, disciplinata dal decreto legislativo 3 marzo 2011 numero 28, il quale reca l'attuazione della direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili. Assume particolare rilevanza la classificazione del biometano e della sua qualificazione quale rifiuto ovvero quale prodotto, questione che ricade parzialmente sotto la disciplina del diritto comunitario e richiede coordinamento tra la legislazione nazionale sugli rifiuti e quella sulla promozione della energia rinnovabile. La regolamentazione applicabile al tema della cessazione della qualifica di rifiuto era oggetto di evoluzione normativa sia a livello comunitario sia a livello nazionale, il che giustificava nella prospettiva dell'amministrazione la necessità di chiarimenti prima di procedere con l'autorizzazione.
La questione giuridica
Il punto giuridico controverso consisteva nella legittimità della sospensione indefinita di un procedimento amministrativo in attesa di chiarimenti normativi futuri e incerti, ovvero se l'amministrazione potesse legittimamente paralizzare indefinitamente un procedimento autorizzativo fondandosi sulla necessità di attendere l'emanazione di normative comunitarie o modifiche legislative nazionali senza indicare un termine ragionevole di conclusione. Dalla prospettiva della ricorrente, la sospensione costituiva un'illegittima inerzia mascherata da provvedimento formale, privando il ricorso di utilità pratica e violando il principio della ragionevole durata dei procedimenti amministrativi. Dalla prospettiva dell'amministrazione, al contrario, la sospensione risultava necessaria a fronte di incertezze normative che avrebbero potuto compromettere la validità dell'autorizzazione.
La motivazione del giudice
Il Tribunale Amministrativo Regionale non ha affrontato nel merito la questione della legittimità della sospensione perché ha ritenuto che sopravvenissero fatti nuovi che comportavano l'estinzione dell'interesse della ricorrente a far decidere sulla controversia. La dichiarazione di improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse costituisce una pronuncia di rito che estingue il giudizio senza affrontare il merito della domanda, ricorrendo qualora durante il pendere della causa venisse meno la situazione di conflitto di interessi che aveva legittimato l'instaurazione del giudizio medesimo. Sebbene la sentenza non espliciti i fatti sopravvenuti che hanno determinato la carenza di interesse, è ragionevole ritenere che il TAR abbia rilevato l'intervento di una pronuncia favorevole alla ricorrente, la revoca della sospensione oppure il maturarsi delle condizioni normative che avevano originato la sospensione stessa, rendendo così privo di utilità pratica il ricorso.
La decisione
Il Tribunale Amministrativo Regionale ha dichiarato improcedibile il ricorso per sopravvenuta carenza di interesse, con conseguente estinzione della causa senza pronuncia nel merito. Il provvedimento è divenuto definitivo e vincolante per le parti, sebbene non abbia comportato una decisione sulla legittimità sostanziale degli atti impugnati ma piuttosto un'estinzione procedurale dovuta al venir meno delle condizioni per il giudizio. Le spese del giudizio sono state compensate tra le parti, distribuendo equamente il carico economico della controversia.
Massima
La sospensione di un procedimento amministrativo fondato su attese normative incerte diviene oggetto di impugnazione non più proponibile quando sopravvengono fatti che estinguono l'interesse della parte al giudizio, rendendo il ricorso improcedibile per carenza sopravvenuta di interesse.
Testo integrale
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Quarta) ha pronunciato la presente SENTENZA Gabriele Nunziata, Presidente Antonio De Vita, Consigliere, Estensore Luca Pavia, Referendario per l’annullamento - del provvedimento prot. n. 14975 del 21 gennaio 2019, con cui il Direttore del Settore Qualità dell’Aria, Rumore ed Energia della Città Metropolitana di Milano ha comunicato la sospensione del procedimento per l’“Autorizzazione per l’installazione e l’esercizio di impianti di produzione di energia elettrica fino a 300MW termici da fonti rinnovabili (biometano): nuovi impianti, modifiche sostanziali e non sostanziali. Pratica FERA 55837”; - della nota prot. 14621 del 21 gennaio 2019, mai trasmessa alla ricorrente, con cui il Direttore del Settore Rifiuti e Bonifiche della Città Metropolitana di Milano ha proposto “di condividere la sospensione del procedimento in oggetto, sino all’emanazione di una specifica regolamentazione comunitaria o alla necessaria modifica legislativa nazionale relativa alla cessazione della qualifica di rifiuto”; - ove occorrer possa, del quesito prot. n. T.1.2018.0040090 del 10 agosto 2018, con cui Regione Lombardia ha chiesto al Ministero dell’Ambiente della Tutela del Territorio e del Mare chiarimenti in merito alle modalità per autorizzare la produzione di biometano da rifiuti; - di ogni altro atto presupposto, preordinato e/o comunque connesso. sul ricorso numero di registro generale 828 del 2019, proposto da - Energa Masate S.r.l., in persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentata e difesa dagli Avv.ti Pietro Ferraris ed Enzo Robaldo e domiciliata ai sensi dell’art. 25 cod. proc. amm.; - la Città Metropolitana di Milano, in persona del Sindaco Metropolitano pro-tempore, rappresentata e difesa dagli Avv.ti Marialuisa Ferrari, Nadia Marina Gabigliani e Giorgio Giulio Grandesso ed elettivamente domiciliata in Milano, Via Vivaio n. 1, presso la sede della propria Avvocatura; - la Regione Lombardia, in persona del Presidente pro-tempore, non costituita in giudizio; - Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e Ministero dello Sviluppo Economico, in persona dei rispettivi Ministri pro-tempore, rappresentati e difesi per legge dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato e domiciliati presso la sede della stessa in Milano, Via Freguglia n. 1; Visti il ricorso e i relativi allegati; Visti gli atti di costituzione in giudizio della Città Metropolitana di Milano e dei Ministeri dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e dello Sviluppo Economico; Viste istanze di passaggio in decisione della causa sugli scritti e senza discussione formulate dalle difese di tutte le parti del giudizio; Visti tutti gli atti della causa; Designato relatore il consigliere Antonio De Vita; Nessun difensore presente all’udienza smaltimento del 22 giugno 2023, svolta ai sensi dell’art. 87, comma 4-bis, cod. proc. amm. e dell’art. 13-quater delle norme di attuazione al cod. proc. amm., come specificato nel verbale; Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue. P.Q.M. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando, dichiara improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse il ricorso indicato in epigrafe. Spese compensate. Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa. Così deciso in Milano nella camera di consiglio del 22 giugno 2023, svolta ai sensi dell’art. 87, comma 4-bis, cod. proc. amm. e dell’art. 13-quater delle norme di attuazione al cod. proc. amm., con l’intervento dei magistrati:
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