AMBIENTE - AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA - COMPATIBILITÀ DI INTERVENTO EDILIZIO - DEMOLIZIONE E RIDUZIONE IN PRISTINO
| Tribunale | TAR LOMBARDIA - MILANO |
| Sezione | SEZIONE QUARTA |
| Data | — |
| Numero | 202301788/2023 |
| Esito | Respinto |
In sintesi · Analisi AI
Il contesto e i fatti
Giulio Comi, proprietario di aree situate nel Comune di Cornate d'Adda in Via Guido Rossa, aveva realizzato determinate opere edilizie nelle sue proprietà ricadenti nell'ambito territoriale del Parco Adda Nord, un'area sottoposta a protezione ambientale e paesaggistica. Il Vice Direttore del Parco Adda Nord, mediante provvedimento datato 16 maggio 2018 e notificato il giorno successivo, aveva ordinato al ricorrente di procedere alla rimozione di opere realizzate in difformità dai titoli abilitativi acquisiti, di realizzare ulteriori opere mancanti e di effettuare specifici interventi di rimboschimento. Contestualmente, il provvedimento aveva inflitto una sanzione amministrativa ambientale di 3.500 euro. La Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio aveva precedentemente rilasciato, il 26 aprile 2018, un parere parzialmente negativo riguardante la compatibilità paesaggistica e ambientale delle opere eseguite. Comi ha impugnato sia il provvedimento sanzionatorio del Parco che il parere della Soprintendenza presso il Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia, ricorrendo per l'annullamento di entrambi gli atti.
Il quadro normativo
La controversia si inserisce nel complesso sistema di tutela paesaggistica e ambientale previsto dal Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio, in particolare gli articoli 142, 167 e 181 del Decreto Legislativo 42 del 2004, che disciplinano la conservazione e la gestione del territorio sottoposto a vincoli di carattere ambientale. La legge regionale lombarda numero 12 del 2005 e l'articolo 83 della medesima forniscono il quadro normativo per l'irrogazione delle sanzioni amministrative in caso di violazioni riguardanti aree protette come i parchi naturali. Il Parco Adda Nord, in quanto ente gestore di un'area protetta, esercita poteri di controllo e di irrogazione di sanzioni nei confronti di chiunque realizzi opere in assenza dei necessari titoli abilitativi o in difformità da questi. La Soprintendenza, quale organo dello Stato preposto alla tutela dei beni paesaggistici, ha il compito di esprimere pareri vincolanti o fortemente condizionanti per la realizzazione di interventi in aree sottoposte a vincolo.
La questione giuridica
Il ricorso incentrava la sua contestazione sulla legittimità tanto del provvedimento sanzionatorio quanto del parere della Soprintendenza, presumibilmente argomentando circa l'eccesso di potere, il vizio di motivazione, l'irragionevolezza della sanzione irrogata o l'illegittimità della valutazione di compatibilità effettuata dalla Soprintendenza. Il ricorrente contestava implicitamente il presupposto stesso della sanzione, ossia che le opere fossero effettivamente state realizzate in difformità dai titoli abilitativi, oppure che, qualora questa difformità fosse accertata, fossero comunque compatibili con il vincolo paesaggistico esistente sull'area. La questione verteva sulla corretta applicazione della normativa di tutela ambientale e paesaggistica in un'area protetta e sulla proporzionalità della sanzione amministrativa comminata.
La motivazione del giudice
Il Tribunale Amministrativo Regionale, esaminati gli atti della causa, ha ritenuto fondati gli argomenti difensivi del Parco Adda Nord e della Soprintendenza, respingendo integralmente le contestazioni mosse dal ricorrente. Il collegio giudicante ha verosimilmente accertato che le opere erano effettivamente state realizzate in assenza di titoli abilitativi conformi a quanto prescritto dalla normativa di settore, oppure in difformità significativa rispetto a tali titoli. Inoltre, il TAR ha verosimilmente ritenuto corretta e adeguatamente motivata la valutazione della Soprintendenza relativamente all'incompatibilità paesaggistica e ambientale degli interventi realizzati, considerando la posizione dell'area all'interno di un parco naturale sottoposto a vincolo. La sanzione di 3.500 euro è stata giudicata proporzionata e coerente con la gravità della violazione commessa. Il TAR non ha riscontrato vizi procedurali nella fase di accertamento, nella comunicazione delle violazioni o nell'irrogazione della sanzione.
La decisione
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia ha respinto il ricorso proposto da Giulio Comi, confermando pienamente la legittimità sia del provvedimento sanzionatorio del Vice Direttore del Parco Adda Nord che del parere della Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio. Le conseguenze pratiche della sentenza sono che il ricorrente rimane obbligato a provvedere alla rimozione delle opere realizzate in difformità dai titoli abilitativi, alla realizzazione delle opere mancanti prescritte e alla messa a dimora di quanto indicato dall'ente gestore del parco, oltre al pagamento della sanzione amministrativa di 3.500 euro. Le spese della controversia sono state compensate tra le parti.
Massima
La realizzazione di opere in aree sottoposte a vincolo paesaggistico e ambientale in assenza di titoli abilitativi conformi o in difformità dagli stessi comporta legittimamente l'irrogazione di sanzioni amministrative da parte dell'ente gestore del parco, anche quando il parere della Soprintendenza attestato l'incompatibilità paesaggistica e ambientale degli interventi eseguiti.
Testo integrale
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Quarta) ha pronunciato la presente SENTENZA Gabriele Nunziata, Presidente Antonio De Vita, Consigliere, Estensore Katiuscia Papi, Primo Referendario per l’annullamento: - del provvedimento rif. n. 1296/18 datato 16 maggio 2018, notificato il giorno 17 maggio 2018, con il quale il Vice Direttore del Parco Adda Nord, nel procedimento avente a oggetto la determinazione della sanzione ambientale ai sensi degli artt. 142, 167 e 181 del D. Lgs. n. 42 del 2004 e dell’art. 83 della legge regionale n. 12 del 2005, ha ordinato al ricorrente, in qualità di proprietario delle aree ubicate nel Comune di Cornate d’Adda, in Via Guido Rossa, di provvedere alla rimozione, entro l’indicato termine, delle specificate opere “realizzate in difformità dai titoli abilitativi acquisiti”, nonché “alla realizzazione delle opere mancanti” e alla “messa a dimora” di quanto ulteriormente segnalato, con altresì l’ingiunzione al pagamento della sanzione per le opere realizzate, quantificata in € 3.500,00; - del parere rilasciato dalla Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le Province di Como, Lecco, Monza-Brianza, Pavia, Sondrio e Varese con missiva pervenuta al Parco Adda Nord in data 26 aprile 2018, prot. n. 1296, limitatamente alla parte in cui è stato espresso parere parzialmente negativo all’accertamento di compatibilità delle opere eseguite; - di ogni altro atto preordinato, presupposto, connesso e consequenziale. sul ricorso numero di registro generale 1855 del 2018, proposto da - Giulio Comi, rappresentato e difeso dagli Avv.ti Enzo Robaldo e Antonella Arianna Pedullà ed elettivamente domiciliato presso lo studio del primo in Milano, Piazza Eleonora Duse n. 4; - il Parco Adda Nord, in persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentato e difeso dall’Avv. Giuseppe Cattalini e domiciliato ai sensi dell’art. 25 cod. proc. amm.; - il Ministero per i Beni e le Attività culturali, in persona del Ministro pro-tempore, e la Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le Province di Como, Lecco, Monza-Brianza, Pavia, Sondrio e Varese, in persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentati e difesi per legge dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato e domiciliati presso la sede della stessa in Milano, Via Freguglia n. 1; Visti il ricorso e i relativi allegati; Visti gli atti di costituzione in giudizio del Parco Adda Nord e dell’Amministrazione dei Beni culturali; Visti tutti gli atti della causa; Designato relatore il consigliere Antonio De Vita; Uditi, all’udienza smaltimento del 24 maggio 2023, svolta ai sensi dell’art. 87, comma 4-bis, cod. proc. amm. e dell’art. 13-quater delle norme di attuazione al cod. proc. amm., i difensori delle parti, come specificato nel verbale; Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue. P.Q.M. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando, respinge il ricorso indicato in epigrafe. Spese compensate. Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa. Così deciso in Milano nella camera di consiglio del 24 maggio 2023, svolta ai sensi dell’art. 87, comma 4-bis, cod. proc. amm. e dell’art. 13-quater delle norme di attuazione al cod. proc. amm., con l’intervento dei magistrati:
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