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Sentenza n. 202301594/2023

Sentenza n. 202301594/2023

AMBIENTE - AUTORIZZAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE - DIFFIDA AD ADEMPIERE

TribunaleTAR LOMBARDIA - MILANO
SezioneSEZIONE QUARTA
Data
Numero202301594/2023
EsitoInammissibile

In sintesi · Analisi AI

Il contesto e i fatti

Henkel Italia Operations s.r.l., società commerciale operante in Lombardia, ha presentato ricorso davanti al Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia contro un provvedimento della Città Metropolitana di Milano. In particolare, la ricorrente contestava il provvedimento numero 744 del 5 febbraio 2019, con il quale la Città Metropolitana l'aveva diffidato ad ottemperare a quanto stabilito nella relazione finale di una visita ispettiva condotta dall'ARPA (Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente della Lombardia) il 14 dicembre 2018. La controversia rientra nell'ambito delle verifiche e dei controlli amministrativo-ambientali eseguiti dalle autorità competenti nei confronti di esercenti attività soggette a regime autorizzativo. Sebbene il testo della sentenza non descriva nel dettaglio i contenuti specifici della relazione ispettiva, è evidente che la visita dell'ARPA aveva rilevato situazioni non conformi alla normativa applicabile e che la Città Metropolitana, quale autorità territorialmente competente, aveva intimato al gestore di adeguarsi alle prescrizioni individuate. La ricorrente aveva inizialmente impugnato questa diffida presso il TAR, sollevando eccezioni sulla legittimità del provvedimento e delle verifiche effettuate.

Il quadro normativo

Il procedimento si colloca nell'ambito della disciplina della tutela ambientale e del controllo amministrativo sugli impianti e le attività industriali, ambito nel quale si intrecciano competenze della Città Metropolitana, dell'ARPA e delle autorità centrali. Le ispezioni e le verifiche condotte da ARPA costituiscono strumenti essenziali per l'accertamento del rispetto della normativa in materia di qualità dell'aria, della gestione dei rifiuti, delle emissioni e di altri aspetti della protezione ambientale. La diffida emanata dalla Città Metropolitana rappresenta un provvedimento amministrativo vincolante con il quale l'amministrazione ordina al soggetto controllato di conformarsi alle risultanze ispettive, pena l'adozione di provvedimenti sanzionatori ulteriori. Il ricorso amministrativo è il rimedio a disposizione dei cittadini e delle imprese per contestare provvedimenti amministrativi ritenuti illegittimi, secondo quanto disciplinato dal codice del processo amministrativo.

La questione giuridica

Nel corso del giudizio, la ricorrente ha mantenuto inizialmente la propria impugnazione, contestando presumibilmente la legittimità della diffida e delle risultanze ispettive alle quali essa si basava. Tuttavia, il 27 aprile 2023, nel corso della procedura dinanzi al TAR, la ricorrente ha comunicato di non aver più interesse nel proseguimento della causa. Questa dichiarazione comporta una variazione significativa della situazione processuale originaria: non si tratta più di una semplice questione di legittimità di un atto amministrativo, bensì di una cessazione del presupposto che ha motivato l'azione. La dichiarazione di mancanza di interesse sovrappone a una questione di diritto amministrativo una dimensione processuale fondamentale, in quanto il ricorso amministrativo, per sussistere e proseguire, deve mantener vivo l'interesse della parte ricorrente ad ottenerlo.

La motivazione del giudice

Il Tribunale Amministrativo Regionale ha ritenuto che la dichiarazione della ricorrente di assenza di interesse al proseguimento costituisse un evento processuale risolutivo idoneo a far cessare il giudizio. La giurisprudenza amministrativa è consolidata nel ritenere che il difetto di interesse, sopraggiunto nel corso del giudizio, comporta l'improcedibilità del ricorso medesimo: non è necessario che il giudice prosegua nell'analisi dei meriti della controversia quando manca il presupposto sostanziale che legittima l'esercizio dell'azione giudiziaria. La dichiarazione resa dalla ricorrente il 27 aprile 2023 costituisce un atto processuale palese e inequivocabile di rinuncia all'interesse, elemento che il collegio giudicante ha valutato come decisivo per la pronuncia di improcedibilità. Il TAR ha quindi scelto di non spingersi oltre nell'indagine sui meriti, ritenendo preferibile privilegiare l'economia processuale e il principio per cui il giudice non deve pronunciarsi su questioni quando vengono a mancare i presupposti che ne giustificherebbero la decisione. In tale ottica, la sentenza rispecchia un orientamento ormai pacifico della giurisprudenza amministrativa, che considera il sopravvenuto difetto di interesse come motivo legittimo di estinzione del giudizio.

La decisione

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia ha dichiarato il ricorso improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse, rifiutando quindi di pronunciarsi nel merito della controversia. Il collegio ha inoltre compensato le spese del giudizio tra le parti, disposizione che attiene alla distribuzione degli oneri processuali e che, in caso di improcedibilità, rappresenta uno strumento di equità procedurale. Ha poi ordinato all'amministrazione pubblica di provvedere all'esecuzione della sentenza secondo le modalità previste dalle norme vigenti. Con questa decisione, il giudizio si è concluso senza che fosse stato risolto nel merito il contenzioso sulla legittimità della diffida e della visita ispettiva.

Massima

La dichiarazione sopraggiunta durante il giudizio di mancanza di interesse ad ottenere l'annullamento del provvedimento impugnato comporta l'improcedibilità del ricorso amministrativo, salvo che non sussistano altri interessi pubblici in gioco che legittimino il proseguimento della cognizione giudiziale.

Testo integrale

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la  Lombardia
(Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
Gabriele Nunziata,	Presidente
Antonio De Vita,	Consigliere
Luca Pavia,	Referendario, Estensore
per l'annullamento
del provvedimento, n. 744 del 5 febbraio 2019 (fasc. n. 9.9/2011/251), cui la Città Metropolitana di Milano ha diffidato la ricorrente ad ottemperare a quanto indicato nella relazione finale della visita ispettiva effettuata dalla locale ARPA del 14 dicembre 2018, nonché di ogni altro atto presupposto, conseguente e/o comunque connesso, ivi inclusa ove occorra, la relazione de qua.
sul ricorso numero di registro generale 766 del 2019, proposto da
Henkel Italia Operations s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Giuseppe Abbruzzese e Alice Villari, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso l’avvocato Giuseppe Abbruzzese, con studio in Milano, via Broletto, 20/22;
Città Metropolitana di Milano, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Marialuisa Ferrari, Nadia Marina Gabigliani, Alessandra Zimmitti e Giorgio Giulio Grandesso, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente della Lombardia, non costituita in giudizio;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio della Città Metropolitana di Milano;
Vista la memoria del 27 aprile 2023 con la quale parte ricorrente ha dichiarato di non aver più interesse al ricorso;
Visti gli artt. 35, comma 1, lett. c, e 85, comma 9, cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod. proc. amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del 22 giugno 2023 il dott. Luca Pavia e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse.
Compensa le spese.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Milano nella camera di consiglio del 22 giugno 2023 tenutasi con collegamento da remoto in videoconferenza tramite Microsoft Teams, ai sensi dell’art. 17 del d.m. 80/21 convertito in legge n. 113/21 e del decreto del Presidente del Consiglio di Stato del 28 luglio 2021, con l'intervento dei magistrati:

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