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Sentenza n. 202301591/2023

Sentenza n. 202301591/2023

AMBIENTE - IDENTIFICAZIONE DEI COMUNI DOVE È VIETATO, NELL’ANNO CAMPAGNA 2018-2019, L’IMPIEGO PER USO AGRONOMICO DEI FANGHI DI DEPURAZIONE

TribunaleTAR LOMBARDIA - MILANO
SezioneSEZIONE QUARTA
Data
Numero202301591/2023
EsitoInammissibile

In sintesi · Analisi AI

Il contesto e i fatti

Le aziende agricole ricorrenti (Antonio Biancardi, Matteo Biancardi e Carlo Biancardi) hanno proposto ricorso dinanzi al Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia contro il decreto dirigenziale del 13 novembre 2018 n. 16377 della Regione Lombardia, il quale individuava i comuni della Lombardia dove era vietato l'impiego dei fanghi di depurazione per use agronomico nell'anno campagna 2018-2019. Il ricorso era stato proposto nel 2019, numeri 338 del 2019, contro un provvedimento che incideva direttamente sulla possibilità di utilizzare i fanghi di depurazione sui terreni agricoli delle aziende ricorrenti. Le aziende ricorrenti contestavano il provvedimento della Regione che limitava drasticamente le loro possibilità di smaltimento di rifiuti organici attraverso lo spandimento su terreno agricolo, pratica consolidata e normata dalla legge. Il ricorso era stato proposto nel 2019 ma rimasto pendente per circa quattro anni prima di essere trattato in camera di consiglio il 22 giugno 2023.

Il quadro normativo

Il provvedimento impugnato trovava fondamento nella Deliberazione della Giunta Regionale n. 2031 del 1° luglio 2014, in particolare nei capitoli 6.2 e 6.3 dell'allegato 1, che stabilivano le condizioni e modalità di utilizzo dei fanghi di depurazione ad uso agronomico. La normativa regionale in questione prevedeva la possibilità per la Giunta di individuare specifiche aree o comuni dove, per ragioni ambientali o sanitarie, era vietato l'impiego dei fanghi di depurazione. Questa disciplina rientra nel più ampio quadro della gestione dei rifiuti speciali e della valorizzazione agronomica della frazione organica, ambito dove confluiscono esigenze di tutela ambientale, igiene pubblica e diritti dei proprietari agricoli. La Regione aveva esercitato tale potere normativo attraverso il decreto dirigenziale n. 16377 del 2018.

La questione giuridica

Il punto controverso era se il decreto dirigenziale che individuava i comuni dove era vietato l'utilizzo dei fanghi di depurazione fosse conforme alla legge e alle procedure corrette, e se tale provvedimento comprimesse eccessivamente i diritti delle aziende agricole ricorrenti. Le aziende contestavano sia il merito del provvedimento, cioè la scelta di vietare l'uso dei fanghi in determinati comuni, sia il procedimento amministrativo che lo aveva generato. La questione interessava il delicato equilibrio tra tutela ambientale e diritti proprietari e commerciali degli operatori agricoli, questione di importanza generale per tutto il settore agricolo lombardo.

La motivazione del giudice

Il collegio giudicante ha accertato che mediante memoria depositata il 24 maggio 2023, i ricorrenti stessi avevano dichiarato di non aver più interesse al ricorso. Secondo la giurisprudenza consolidata del diritto amministrativo, l'interesse del ricorrente non è meramente iniziale ma deve sussistere per tutta la durata del giudizio; la sopravvenuta carenza di interesse determina l'improcedibilità del ricorso indipendentemente dal merito. Il tribunale ha quindi ritenuto che le circostanze originarie che avevano motivato il ricorso fossero venute a mancare, sia per cambiamento della situazione fattuale sia per il decorso dei tempi. In tali ipotesi, secondo la disciplina del codice del processo amministrativo, il giudice non può pronunciarsi nel merito perché viene a mancare il presupposto processuale dell'interesse ad agire. Il collegio ha quindi dichiarato il ricorso improcedibile per motivi di procedibilità, senza esaminare le questioni di diritto sostanziale dedotte dalle parti.

La decisione

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia ha dichiarato il ricorso improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, senza pronunciarsi nel merito delle questioni controverse riguardanti la legittimità del decreto dirigenziale n. 16377 del 2018 e della Deliberazione della Giunta Regionale n. 2031 del 2014. Il tribunale ha inoltre compensato le spese di giudizio tra le parti, il che significa che ciascuna parte dovrà sopportare le proprie spese senza addebito all'altra. La sentenza è stata dichiarata eseguibile dall'autorità amministrativa a partire dalla sua pronuncia nel corso della seduta del 22 giugno 2023.

Massima

La sopravvenuta carenza di interesse nel corso del giudizio amministrativo, quando sussista per effetto di circostanze intervenute dopo la proposizione del ricorso, determina l'improcedibilità del ricorso senza necessità di esame nel merito della controversia.

Testo integrale

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la  Lombardia
(Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
Gabriele Nunziata,	Presidente
Antonio De Vita,	Consigliere
Luca Pavia,	Referendario, Estensore
per l'annullamento
- del d.d.s. del 13 novembre 2018 n. 16377, che, in attuazione del disposto del capitolo 6, paragrafo 6.2, comma 3, lett. d) e del paragrafo 6.3, lett. b), punto 28, della DGR n. 2031/2014, ha individuato i «comuni dove è vietato, nell'anno campagna 2018-2019, l'impiego per uso agronomico dei fanghi di depurazione in attuazione dell'articolo 6.2 “Condizioni e modalità di utilizzo dei fanghi”, lettera d) dell'allegato 1 della deliberazione della giunta regionale 1° luglio 2014, n. X/2031»;
- della Deliberazione della Giunta Regionale n. 2031 del 1° luglio 2014 (pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia n. 28 del 10 luglio 2014.
sul ricorso numero di registro generale 338 del 2019, proposto da
Azienda Agricola Antonio Biancardi, Azienda Agricola Biancardi Matteo e Azienda Agricola Biancardi Carlo, Società Agricola s.s., in persona dei legali rappresentanti pro tempore, rappresentati e difesi dagli avvocati Pietro Ferraris e Enzo Robaldo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso l’avvocato Enzo Robaldo, con studio in Milano, piazza Eleonora Duse, 4;
Regione Lombardia, in persona del Presidente della Regione pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Antonella Farite, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Società Agricola Canova Società Semplice s.s., non costituita in giudizio;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio della Regione Lombardia;
Vista la memoria del 24 maggio 2023 con la quale parte ricorrente ha dichiarato di non aver più interesse al ricorso;
Visti gli artt. 35, comma 1, lett. c, e 85, comma 9, cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod. proc. amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del 22 giugno 2023 il dott. Luca Pavia e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse.
Compensa le spese.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Milano nella camera di consiglio del 22 giugno 2023 tenutasi con collegamento da remoto in videoconferenza tramite Microsoft Teams, ai sensi dell’art. 17 del d.m. 80/21 convertito in legge n. 113/21 e del decreto del Presidente del Consiglio di Stato del 28 luglio 2021, con l'intervento dei magistrati:

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