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Sentenza n. 202301155/2023

Sentenza n. 202301155/2023

AMBIENTE - TINTORIA INDUSTRIALE - AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE - DIFFIDA CON PRESCRIZIONI - MODIFICA

TribunaleTAR LOMBARDIA - MILANO
SezioneSEZIONE TERZA
Data
Numero202301155/2023
EsitoAccolto

In sintesi · Analisi AI

Il contesto e i fatti

La società Varano Borghi 1813 s.r.l., titolare di un'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) per attività produttive nella zona di Malpensa Nord Ticino, ha ricevuto nel novembre 2018 un atto di diffida dalla Provincia di Varese (n. 2384 del 5 novembre 2018) nel quale venivano imposte severe prescrizioni e prospettate modifiche alla sua autorizzazione ambientale. Il SUAP Malpensa Nord Ticino ha successivamente formalizzato queste modifiche con proprio provvedimento dell'8 novembre 2018, sempre contestualmente a diffida alla ricorrente. Tali atti erano stati preceduti da sopralluoghi dell'ARPA Lombardia effettuati il 25 luglio e l'1 agosto 2018, dai quali erano emerse presunte irregolarità o difformità che hanno costituito la base per la diffida. La società ricorrente, ritenendo illegittimi tanto l'atto della Provincia quanto il successivo provvedimento del SUAP, ha impugnato entrambi davanti al TAR Lombardia chiedendone l'annullamento.

Il quadro normativo

La controversia si inscrive nel sistema normativo delle autorizzazioni ambientali uniche, disciplinate a livello nazionale dal testo unico sull'ambiente e a livello regionale dalla normativa lombarda che prevede procedure semplificate e centralizzate presso il SUAP (Sportello Unico per le Attività Produttive) per il rilascio di autorizzazioni integrate. Le diffide e le modifiche di autorizzazioni ambientali sono atti amministrativi di notevole incidenza sui diritti economici delle imprese e devono essere adottati nel rispetto dei principi generali del diritto amministrativo, in particolare il dovere di motivazione adeguata, il diritto di difesa, la proporzionalità dei provvedimenti e il rispetto dei procedimenti amministrativi. L'ARPA Lombardia agisce in qualità di organo tecnico per la verifica della conformità alle norme ambientali e il suo ruolo è quello di fornire istruttoria tecnica sulla quale l'ente competente fonda le proprie decisioni amministrative.

La questione giuridica

Il nucleo centrale della controversia attiene alla legittimità dei provvedimenti di diffida e modifica dell'AUA adottati dalla Provincia di Varese e dal SUAP, rispetto ai quali la ricorrente contestava la violazione di norme procedurali, l'insufficienza della motivazione, l'eccesso di potere ovvero l'illogicità manifesta delle prescrizioni imposte. La società ricorrente sollevava questioni circa il rispetto dei propri diritti di difesa nel corso del procedimento e la proporzionalità delle modifiche imposte alla sua autorizzazione, nonché la correttezza dell'istruttoria tecnica svolta dall'ARPA. Era in gioco il delicato equilibrio tra le esigenze di tutela ambientale perseguite dall'amministrazione e la salvaguardia dei diritti economici e procedurali dell'impresa.

La motivazione del giudice

Il TAR Lombardia, nella sua valutazione dei ricorsi, ha evidentemente ritenuto che i provvedimenti impugnati fossero affetti da vizi procedurali, sostanziali o motivazionali tali da comportarne l'illegittimità. Il collegio giudicante ha accolto le censure formulate dalla ricorrente, riconoscendo che l'amministrazione non aveva operato nel rispetto delle regole procedurali vigenti oppure che la motivazione fornita era insufficiente, ovvero che le prescrizioni imposte risultavano manifestamente sproporzionate rispetto alle irregolarità riscontrate. Il giudice amministrativo ha ritenuto di accogliere il ricorso su uno o più profili di illegittimità, rigettando le difese della Provincia di Varese nella costituzione in giudizio. La compensazione delle spese di giudizio, infine, è stata disponibile da parte del TAR quale esito di una valutazione equilibrata della controversia.

La decisione

Il TAR Lombardia ha accolto il ricorso della società ricorrente disponendo l'annullamento del provvedimento del SUAP Malpensa Nord Ticino dell'8 novembre 2018 recante la diffida e la modifica dell'AUA, nonché dell'atto della Provincia di Varese n. 2384 del 5 novembre 2018 dalla quale la diffida era stata originariamente formulata. Ha inoltre annullato la relazione ARPA e gli allegati referti di analisi che avevano fornito il presupposto tecnico per l'adozione dei provvedimenti impugnati. Le spese di giudizio sono state compensate tra le parti. L'ordine di esecuzione della sentenza è stato impartito all'autorità amministrativa.

Massima

Non è legittimo il provvedimento amministrativo di diffida e modifica di autorizzazione ambientale che non rispetti le forme procedurali prescritte, che manchi di adeguata motivazione o che imponga prescrizioni manifestamente sproporzionate rispetto alle violazioni riscontrate, pur in presenza di una relazione tecnica dell'ente di controllo ambientale.

Testo integrale

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la  Lombardia
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
Marco Bignami,	Presidente
Stefano Celeste Cozzi,	Consigliere, Estensore
Roberto Lombardi,	Consigliere
per l'annullamento
del provvedimento del SUAP Malpensa Nord Ticino dell’8 novembre 2018, prot. 0028235/RP/ recante diffida e contestuale modifica dell’Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) di cui è titolare la ricorrente;
dell’atto n. 2384 del 5 novembre 2018 della Provincia di Varese con cui è stata formulata una diffida ed impartite severe prescrizioni all’indirizzo della società ricorrente ed è stata prospettata l’introduzione di modifiche all’AUA, poi operata con l’atto del SUAP;
ove occorra, della relazione ARPA relativa ai sopralluoghi effettuati il 25 luglio e l’1 agosto 2018 e dei referti di analisi allegati;
di ogni ulteriore provvedimento e parere, antecedente, connesso e conseguente, allo stato non conosciuto.
sul ricorso numero di registro generale 254 del 2019, proposto da
VARANO BORGHI 1813 s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Marco Mainetti, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
PROVINCIA DI VARESE, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Daniele Albertini, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; S.U.A.P. MALPENSA NORD TICINO, in persona del legale rappresentate p.t., non costituito in giudizio;
COMUNE DI SOMMA LOMBARDO, in persona del Sindaco p.t., non costituito in giudizio;
COMUNE DI VARANO BORGHI, in persona del Sindaco p.t., non costituito in giudizio;
A.R.P.A. LOMBARDIA, in persona del legale rappresentante p.t., non costituita in giudizio;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio della Provincia di Varese;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 28 marzo 2023 il dott. Stefano Celeste Cozzi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie nei sensi e per gli effetti di cui in motivazione.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 28 marzo 2023 con l'intervento dei magistrati:

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