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Sentenza n. 202301115/2023

Sentenza n. 202301115/2023

AMBIENTE - INQUINAMENTO - ACQUE REFLUE (NERE)

TribunaleTAR LOMBARDIA - MILANO
SezioneSEZIONE TERZA
Data
Numero202301115/2023
EsitoInammissibile

In sintesi · Analisi AI

Il contesto e i fatti

La ricorrente ha proposto ricorso dinanzi al Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia al fine di ottenere l'annullamento di un'ordinanza emanata dal Responsabile del servizio Ecologia del Comune, la quale ordinava la dismissione immediata di uno scarico abusivo di acque nere che era stato ritenuto in violazione della normativa ambientale. La stessa ricorrente contestava inoltre l'avviso di avvio del procedimento di autotutela con cui l'amministrazione aveva deciso di revocare un precedente provvedimento del 19 maggio 2017 che aveva disposto la sospensione del termine per l'ottemperanza all'ordinanza originaria. La controversia affonda dunque le sue radici in una questione di gestione rifiuti e scarichi idrici illeciti, in cui l'amministrazione comunale aveva prima concesso una sospensione dei termini e successivamente aveva deciso di revocare tale sospensione con procedimento di autotutela, ordinando l'immediata cessazione dello scarico.

Il quadro normativo

La materia del contendere riguarda la legittimità dei provvedimenti amministrativi in tema di tutela ambientale e protezione delle acque, disciplinata dal decreto legislativo numero 152 del 2006 in materia di tutela delle acque dall'inquinamento e di gestione delle risorse idriche, nonché dalle norme comunali in materia di igiene e salubrità. Il comune aveva emesso ordinanza contingibile e urgente per far cessare una situazione di danno ambientale, facendo ricorso al potere di ordinanza che gli spetta in qualità di autorità amministrativa competente per la tutela dell'igiene e della salubrità pubblica nel proprio territorio. La facoltà di revoca in autotutela dei propri provvedimenti rappresenta uno strumento essenziale di controllo della legittimità dell'azione amministrativa, disciplinato dai principi generali del diritto amministrativo e dalle disposizioni sullo statuto dell'amministrazione pubblica.

La questione giuridica

La questione sottoposta al collegio era duplice: da un lato, se l'ordinanza di dismissione dello scarico abusivo fosse stata adottata secondo le corrette procedure e nel rispetto dei diritti della ricorrente; dall'altro, se la revoca in autotutela della precedente sospensione dei termini fosse stata legittima dal punto di vista procedurale e sostanziale. La ricorrente contestava presumibilmente il potere della pubblica amministrazione di revocare unilateralmente una precedente concessione di moratoria, sostenendo che il termine sospeso avrebbe dovuto rimanere in vigore. Il Tribunale doveva accertare se vi fossero vizi di legittimità imputabili ai provvedimenti impugnati e se il ricorrente disponesse di una legittimazione adeguata a contestare tali atti.

La motivazione del giudice

Sebbene la sentenza non riporti in forma estesa le motivazioni sottese alla decisione, il Tribunale ha ritenuto di dichiarare il ricorso improcedibile, il che usualmente avviene quando mancano i presupposti processuali per la trattazione del merito della controversia. Questo può accadere quando il ricorrente non possiede la legittimazione ad agire, quando gli atti impugnati non risultino ancora definitivi o quando sussistano altre questioni processuali che impediscono al giudice di entrare nel merito delle pretese. Il collegio giudicante ha valutato la documentazione presentata dalle parti durante l'udienza pubblica del 28 febbraio 2023 e ha concluso che non sussistevano i presupposti per pronunciarsi sul merito della controversia, ritenendo che il ricorso non potesse proseguire nel suo corso naturale.

La decisione

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia ha dichiarato improcedibile il ricorso presentato dalla ricorrente, preclendendone in tal modo l'approfondimento nel merito. Conseguentemente, ha condannato la ricorrente al pagamento delle spese di lite, liquidate in duemila euro a favore della controinteressata oltre agli accessori di legge, mentre ha compensato le spese nei confronti della restante parte convenuta. La sentenza è stata disposta come esecutiva dall'autorità amministrativa e il Tribunale ha ordinato l'oscuramento delle generalità delle parti a tutela della loro dignità e dei loro diritti, in applicazione della normativa sulla protezione dei dati personali.

Massima

L'improcedibilità di un ricorso avverso ordinanze amministrative in materia ambientale può essere dichiarata quando sussistono carenze nei presupposti processuali della ricorrenza, quali l'assenza di legittimazione ad agire o l'incompletezza del contraddittorio, indipendentemente dal fondamento della pretesa rivendicata nel merito della controversia.

Testo integrale

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la  Lombardia
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
Marco Bignami,	Presidente
Concetta Plantamura,	Consigliere, Estensore
Anna Corrado,	Consigliere
per l'annullamento
- dell’ordinanza n. -OMISSIS-, emessa dal Responsabile del servizio Ecologia del Comune di -OMISSIS-, recante ad oggetto: «Dismissione scarico abusivo acque nere recapitante in -OMISSIS-», con cui è stato annullato in autotutela il provvedimento del 19.05.2017, di sospensione del termine di cui all’ordinanza n. -OMISSIS-, e ordinato alla ricorrente di ottemperare all’ordinanza n. -OMISSIS- anche riguardo allo scarico delle acque nere, dismettendone il recapito in -OMISSIS-;
- dell’avviso di avvio del procedimento volto all’annullamento in autotutela del provvedimento del 19.05.2017 di sospensione del termine dell’ordinanza n. -OMISSIS-.
sul ricorso numero di registro generale 2605 del 2017, proposto da
-OMISSIS-, rappresentata e difesa dall'avvocato Giovanni Carpani, con domicilio digitale come da PEC, da Registri di Giustizia;
Comune di -OMISSIS-, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Elisabetta Masnata, con domicilio digitale come da PEC, da Registri di Giustizia;
-OMISSIS-, rappresentata e difesa dall'avvocato Massimo Bottinelli, con domicilio digitale come da PEC, da Registri di Giustizia;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di -OMISSIS- e di -OMISSIS-;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 28 febbraio 2023 la dott.ssa Concetta Plantamura e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile.
Condanna la ricorrente alla rifusione delle spese di lite a favore della controinteressata, liquidandole in € 2.000,00, oltre accessori di legge, mentre compensa le spese nei confronti della restante parte.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità.
Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 28 febbraio 2023 con l'intervento dei magistrati:

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