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Sentenza n. 202301114/2023

Sentenza n. 202301114/2023

AMBIENTE - RECUPERO, TRATTAMENTO E SPANDIMENTO FANGHI BIOLOGICI - DISCIPLINA PER LA UTILIZZAZIONE AGRONOMA

TribunaleTAR LOMBARDIA - MILANO
SezioneSEZIONE TERZA
Data
Numero202301114/2023
EsitoDICHIARA CESSATA MATERIA DEL CONTENDERE

In sintesi · Analisi AI

Il contesto e i fatti

Sei società operanti nel settore agricolo e della gestione dei rifiuti biologici (ALAN s.r.l., AZIENDA AGRICOLA ALLEVI s.r.l., ECO-TRASS s.r.l., ELI ALPI SERVICE s.r.l., EVERGREEN ITALIA s.r.l., VAR s.r.l.) hanno presentato ricorso davanti al TAR Lombardia contro la deliberazione del Consiglio Comunale di Casorate Primo del 3 aprile 2017, con la quale è stato approvato il "Regolamento di polizia rurale". Il ricorso era specificamente diretto all'annullamento degli articoli 11 e 12 di questo regolamento, che disciplinavano lo spandimento dei fanghi biologici secondo le disposizioni del decreto legislativo n. 99 del 1992. Le ricorrenti ritenevano che le disposizioni regolamentari fossero illegittime e contrastassero con la normativa nazionale sulla gestione e l'utilizzo dei fanghi biologici in agricoltura. La causa si è protratta per circa sei anni dal 2017 al 2023 prima di giungere a sentenza, un lasso di tempo considerevole che rivela la complessità della controversia e la lentezza dei procedimenti amministrativi.

Il quadro normativo

La materia è regolata dal decreto legislativo n. 99 del 1992, che disciplina l'utilizzo dei fanghi biologici in agricoltura stabilendo criteri, limiti e condizioni per lo spandimento di questi materiali sui terreni coltivati. I comuni possono adottare regolamenti di polizia rurale che pongono ulteriori limitazioni o prescrizioni rispetto alla disciplina nazionale, in esercizio dei loro poteri di regolamentazione locale. Tuttavia, tali regolamenti locali non possono contrastare o eccedere i limiti fissati dalla legge nazionale, pena l'illegittimità costituzionale e amministrativa. La deliberazione consiliare e il regolamento da essa scaturito rappresentano atti di diritto amministrativo generale soggetti al controllo di legittimità e devono essere conformi ai principi di legalità e proporzionalità nelle restrizioni imposte alle attività economiche private.

La questione giuridica

Il ricorso sollevava una questione di conformità delle disposizioni regolamentari comunali alla normativa nazionale sullo spandimento dei fanghi biologici, specificamente in relazione agli articoli 11 e 12 del regolamento impugnato. Le ricorrenti contestavano che le norme regolamentari locali eccedessero i margini di discrezionalità amministrativa consentiti dal decreto legislativo n. 99 del 1992, oppure che pongessero divieti o limitazioni non giustificati e sproporzionati rispetto agli obiettivi di tutela ambientale e igienico-sanitaria. La questione era rilevante sia dal punto di vista della legittimità dell'azione amministrativa comunale che dal punto di vista dell'interesse delle ricorrenti a svolgere in conformità alla legge le loro attività economiche nel settore agricolo.

La motivazione del giudice

La sentenza dichiara cessata la materia del contendere, il che significa che durante il corso del procedimento giudiziale il provvedimento impugnato è venuto meno per effetto di un atto successivo adottato dall'amministrazione. Presumibilmente, il Comune di Casorate Primo ha modificato, ritirato o abrogato il Regolamento di polizia rurale oppure ha riscritto gli articoli 11 e 12 conformandosi alle osservazioni sollevate dalle ricorrenti o comunque eliminando le illegittimità denunciate. La dichiarazione di cessazione della materia del contendere rappresenta una soluzione procedurale che sopravviene quando l'interesse a ottenere il provvedimento giudiziale viene meno perché il fatto di cui ci si lamentava non sussiste più. Il giudice amministrativo ha ritenuto opportuno non pronunciarsi nel merito della controversia, dato che la situazione di fatto e di diritto era mutata e la sentenza non avrebbe più avuto alcun effetto pratico nei confronti delle ricorrenti.

La decisione

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia ha dichiarato cessata la materia del contendere, disponendo il compensamento delle spese processuali tra le parti. Ciò significa che il ricorso non riceve accoglimento nel merito ma viene archiviato perché l'oggetto della controversia non sussiste più. Le ricorrenti non ottengono una sentenza di annullamento esplicito del Regolamento o dei suoi articoli, tuttavia il risultato pratico della loro azione giudiziale è stato comunque raggiunto attraverso la modifica o l'abrogazione spontanea del provvedimento da parte dell'amministrazione comunale durante il pendere della causa. Il compensamento delle spese comporta che ciascuna parte sostiene le proprie spese processuali, senza che l'altra parte sia condannata al rimborso.

Massima

Quando il provvedimento amministrativo impugnato viene meno nel corso del procedimento giudiziale, il giudice amministrativo dichiara cessata la materia del contendere senza necessità di pronunciarsi nel merito della controversia, perché viene meno l'interesse concreto a ottenere la sentenza di annullamento.

Testo integrale

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la  Lombardia
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
Marco Bignami,	Presidente
Stefano Celeste Cozzi,	Consigliere, Estensore
Anna Corrado,	Consigliere
per l'annullamento
della deliberazione del Consiglio Comunale n. 9 del 3 aprile 2017, di approvazione del “Regolamento di polizia rurale”, nonché, per quanto possa occorrere, del Regolamento medesimo, in relazione a quanto stabilito dagli articoli 11 e 12 circa lo spandimento dei fanghi biologici di cui al d.lgs. n. 99 del 1992.
sul ricorso numero di registro generale 1395 del 2017, proposto da
ALAN s.r.l., in persona del legale rappresentante p.t., AZIENDA AGRICOLA ALLEVI s.r.l., in persona del legale rappresentante p.t., ECO-TRASS s.r.l., in persona del legale rappresentante p.t., ELI ALPI SERVICE s.r.l., in persona del legale rappresentante p.t., EVERGREEN ITALIA s.r.l., in persona del legale rappresentante p.t., VAR s.r.l., in persona del legale rappresentante p.t., rappresentate e difese dagli avvocati Pietro Ferraris e Enzo Robaldo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il loro in Milano, P.zza E. Duse, n. 4;
COMUNE DI CASORATE PRIMO, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Massimo Ticozzi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Casorate Primo;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 6 aprile 2023 il dott. Stefano Celeste Cozzi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, dichiara cessata la materia del contendere.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 6 aprile 2023 con l'intervento dei magistrati:

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