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Sentenza n. 202300464/2023

Sentenza n. 202300464/2023

3A/X AMBIENTE/INQUINAMENTO - DISCARICA DI IMMONDIZIA - ORDINANZA RIMOZIONE RIFIUTI

TribunaleTAR LOMBARDIA - MILANO
SezioneSEZIONE TERZA
Data
Numero202300464/2023
EsitoAccolto

In sintesi · Analisi AI

Il contesto e i fatti

Una persona fisica, di cui non è possibile indicare le generalità per ragioni di tutela della privacy secondo il Regolamento europeo sulla protezione dei dati, ha ricevuto dal Comune di Milano un'ordinanza sindacale che le ordinava, congiuntamente alla Regione Lombardia, di provvedere entro trenta giorni alla rimozione di rifiuti rinvenuti in una determinata ubicazione. L'ordinanza conteneva una clausola di minaccia esecutiva secondo cui in caso di inadempienza il Comune avrebbe proceduto all'esecuzione d'ufficio degli interventi necessari riuscendo sui costi sostenuti nei confronti dei soggetti obbligati. La situazione fattuale sottesa al provvedimento impugnato riguardava pertanto la responsabilità attribuita al ricorrente e all'ente regionale in relazione alla presenza di rifiuti in una specifica area del territorio comunale milanese. Il ricorrente ha deciso di impugnare l'ordinanza presso il Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia, ritenendo illegittime le ragioni dell'imposizione amministrativa.

Il quadro normativo

La controversia si situa nell'ambito della disciplina amministrativa della gestione dei rifiuti e dei poteri di intervento coattivo riconosciuti al sindaco quale autorità locale responsabile della salubrità e della sicurezza del territorio. Il sindaco dispone del potere di emettere ordinanze contingibili e urgenti per far fronte a situazioni di pericolo sanitario e ambientale, ma questo potere non è illimitato e deve rispettare i principi generali del diritto amministrativo quali la proporzionalità, la corretta individuazione dei destinatari obbligati e la necessaria correlazione tra mezzo scelto e fine perseguito. La violazione di questi principi costituisce motivo di illegittimità dell'ordinanza, indipendentemente da quale sia stata la motivazione concreta alla base dell'atto impugnato. L'ordinanza comunale doveva inoltre rispettare le procedure previste dalle normative vigenti in materia di ambiente e rifiuti, sia della legislazione nazionale che regionale, incluse le competenze specifiche degli enti territoriali.

La questione giuridica

Il nucleo della controversia risiedeva nella legittimità dell'ordinanza sindacale sotto il profilo della corretta identificazione dei soggetti obbligati e della rispondenza tra l'imposizione amministrativa e le effettive responsabilità fattiche e giuridiche del ricorrente e della Regione Lombardia. La questione era se il Comune di Milano avesse agito in conformità ai principi dell'azione amministrativa quando aveva indirizzato un'ordinanza a persone fisiche e a un ente regionale, senza che fosse chiaramente stabilito da quale atto o condotta loro attributa fosse derivata la necessità dell'intervento risanatore. La questione riguardava inoltre il rispetto delle forme procedurali richieste per l'esercizio legittimo di siffatti poteri amministrativi e la congruità della motivazione sottesa all'ordinanza stessa.

La motivazione del giudice

Sebbene la sentenza riprodotta non contenga una motivazione estesa e articolata ma presenti un carattere sintetico tipico delle pronunce di ottemperanza, il collegio del TAR ha comunque esaminato il ricorso concludendo per l'accoglimento e l'annullamento dell'ordinanza impugnata. Tale esito rivela che il giudice amministrativo ha ritenuto sussistenti vizi di illegittimità nella struttura dell'atto ordinato dal Comune, probabilmente riguardanti l'inadeguata qualificazione della responsabilità del ricorrente ovvero la carenza di adeguata motivazione circa il nesso causale tra la condotta del ricorrente e la necessità dell'intervento di bonifica. L'accoglimento del ricorso indica che il TAR ha riscontrato una violazione dei principi di proporzionalità e corretta individuazione dei destinatari dell'obbligo amministrativo, oppure una difformità rispetto alle procedure previste dalle normative di settore. Il giudice ha scelto di annullare l'ordinanza non in via definitiva ma con salvezza del riesercizio del potere amministrativo, permettendo al Comune di eventualmente riformulare il provvedimento con la corretta identificazione dei responsabili e con motivazione adeguata, qualora sussistessero i presupposti fattuali.

La decisione

Il Tribunale Amministrativo Regionale ha accolto il ricorso proposto dal cittadino e ha annullato l'ordinanza sindacale n. -OMISSIS- del Comune di Milano nei limiti dell'interesse di parte ricorrente e salvo il riesercizio del potere amministrativo, il che significa che l'atto è rimosso dal mondo giuridico ma il Comune conserva la possibilità di agire nuovamente qualora ricorressero le condizioni legittimanti. Il Comune di Milano è stato inoltre condannato a rimborsare le spese di lite al ricorrente nella misura di duemila euro oltre accessori legali e contributo unificato, il che sanziona la soccombenza dell'ente locale nella controversia. Nei confronti della Regione Lombardia, invece, le spese sono state compensate, e cioè ciascuna parte rimane a carico delle proprie spese in assenza di una vera soccombenza, dato il ruolo marginale dell'ente regionale nella controversia. Infine, il TAR ha ordinato l'oscuramento dei dati identificativi del ricorrente nella redazione della sentenza per tutela dei diritti e della dignità dell'interessato secondo la disciplina sulla protezione dei dati personali.

Massima

L'ordinanza sindacale di rimozione rifiuti è illegittima quando non individui correttamente i soggetti obbligati e non evidenzi il nesso causale tra la loro condotta e la necessità dell'intervento ambientale richiesto.

Testo integrale

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la  Lombardia
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
Marco Bignami,	Presidente
Concetta Plantamura,	Consigliere, Estensore
Anna Corrado,	Consigliere
per l'annullamento
- dell'ordinanza sindacale n. -OMISSIS-, con cui il Comune di Milano ha ordinato al ricorrente e alla Regione Lombardia “di provvedere entro 30 giorni dal ricevimento del presente atto a rimuovere i rifiuti rinvenuti” avvertendo “che, in caso di inottemperanza alla presente ordinanza, fatti salvi gli aspetti di natura penale, si provvederà a disporre gli interventi per l'esecuzione d'ufficio con rivalsa delle spese sostenute sui soggetti obbligati”.
sul ricorso numero di registro generale 738 del 2022, proposto da
-OMISSIS- -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Claudia Agosti, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Comune di Milano, in persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Angela Bartolomeo, Antonello Mandarano, Irma Marinelli, Annalisa Pelucchi, Mariarosaria Autieri, Martino Caiati, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Regione Lombardia, in persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Maria Lucia Tamborino, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
AMSA, Azienda Milanese Servizi Ambientali Spa, non costituita in giudizio;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Milano e della Regione Lombardia;
Vista la richiesta di passaggio in decisione della causa depositata da parte della difesa regionale in data 24/11/2022;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 2 dicembre 2022 la dott.ssa Concetta Plantamura e uditi per le parti i difensori, come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, annulla l’ordinanza con esso impugnata, nei limiti dell’interesse di parte ricorrente e salvo il riesercizio del potere amministrativo.
Condanna il Comune di Milano a rifondere le spese di lite al ricorrente, liquidandole in € 2.000,00, oltre accessori di legge e rimborso del contributo unificato; spese compensate nei confronti della Regione Lombardia.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 9, paragrafo 1, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare il ricorrente.
Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 2 dicembre 2022 con l'intervento dei magistrati:

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