1A/X AFFIDAMENTI - SERVIZI - AFFIDAMENTO GESTIONE DEL SERVIZIO DI IGIENE URBANA - ISTANZA AUMENTO ISTAT - ACCOGLIMENTO PARZIALE/RIGETTO
| Tribunale | TAR LOMBARDIA - MILANO |
| Sezione | SEZIONE PRIMA |
| Data | — |
| Numero | 202300825/2023 |
| Esito | Respinto |
In sintesi · Analisi AI
Il contesto e i fatti
Pizzamiglio Andrea s.r.l. ha sottoscritto un contratto di appalto con il Comune di Tribiano per l'esecuzione del servizio di igiene urbana, contratto stipulato il 24 ottobre 2014 e regolato da un capitolato speciale d'appalto. Nel corso dell'esecuzione del contratto, la società ricorrente ha presentato istanze di aggiornamento dei corrispettivi contrattuali sulla base della variazione annuale dell'indice FOI (indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati) pubblicato dall'ISTAT, diritto previsto dal contratto stesso. Tuttavia, il Comune di Tribiano ha rigettato almeno parzialmente le istanze presentate dalla ricorrente, con particolare riferimento alle richieste presentate nelle date successive al 31 marzo di ciascun anno, sostenendo che il contratto prevedeva una scadenza perentoria per la presentazione delle domande di rivalutazione. La controversia si è articolata su molteplici provvedimenti amministrativi adottati dal Comune tra il marzo e il maggio 2022 e ha riguardato anche pretese di aggiornamento retroattive risalenti al 1º gennaio 2017.
Il quadro normativo
Il caso si colloca all'interno della disciplina dei contratti pubblici e delle procedure di revisione e aggiornamento dei prezzi nei contratti di appalto. Il contratto di appalto sottoscritto dalle parti conteneva, nell'articolo 23 paragrafo "B. Variazione del Prezzo Contrattuale", una clausola che disciplinava le modalità di aggiornamento dei corrispettivi in base all'indice FOI dell'ISTAT, prevedendo specifiche scadenze per la presentazione delle istanze. Tali clausole contrattuali rinviano altresì all'articolo 11 del contratto medesimo e richiamano implicitamente i principi del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, il codice dei contratti pubblici, in particolare l'articolo 115 che disciplina le variazioni dei prezzi nei contratti pubblici. La disciplina sugli interessi di mora relativi alle somme non pagate tempestivamente è invece contenuta nell'articolo 5 del decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231. Questo quadro normativo, caratterizzato dalla sovrapposizione tra disciplina contrattuale privata e norme pubblicistiche sui contratti della pubblica amministrazione, costituisce il contesto entro cui la sentenza si sviluppa.
La questione giuridica
Il nodo giuridico principale affrontato dal Tribunale amministrativo riguardava la legittimità della clausola contrattuale che prevedeva una scadenza perentoria entro il 31 marzo di ogni anno per la presentazione delle istanze di aggiornamento dei corrispettivi sulla base dell'indice ISTAT. La ricorrente sosteneva che tale termine, laddove interpretato come decadenza dal diritto alla revisione per istanze presentate successivamente, violasse l'articolo 115 del decreto legislativo 163 del 2006, il quale contiene principi generali in materia di variazione dei prezzi nei contratti pubblici non prevedendo comunemente termini così perentori e ristrittivi. Inoltre, si discuteva se la società fosse legittimata a ottenere gli aggiornamenti retroattivi per il periodo anteriore al primo marzo 2022, nonostante avesse presentato richieste anche fuori dai termini contrattuali. La questione era rilevante perché la tensione tra la certezza contrattuale, che postula il rispetto dei termini pattuiti dalle parti, e i principi di diritto pubblico sulla gestione dei contratti amministrativi, poteva portare a conclusioni opposte.
La motivazione del giudice
Il Tribunale amministrativo regionale ha deciso di respingere il ricorso della società ricorrente. Dall'esito della decisione si desume che il collegio giudicante ha ritenuto legittima la clausola contrattuale che prevedeva la scadenza del 31 marzo per la presentazione delle istanze di aggiornamento dei prezzi, non ravvisando in essa una violazione dell'articolo 115 del decreto legislativo 163 del 2006. Il TAR ha probabilmente considerato che le parti, nel sottoscrivere il contratto, avevano liberamente concordato condizioni specifiche riguardanti i termini procedurali per l'esercizio del diritto di revisione, e che il Comune agiva in piena legittimità nel far rispettare tali scadenze contrattuali. Il giudice amministrativo ha altresì respinto la pretesa della ricorrente di ottenere gli aggiornamenti retroattivi per il periodo precedente, ritenendo che la mancata presentazione tempestiva delle istanze comportasse la perdita del diritto, in assenza di cause di non imputabilità alla società che le avrebbe giustificate.
La decisione
Il Tribunale amministrativo regionale per la Lombardia ha respinto interamente il ricorso proposto da Pizzamiglio Andrea s.r.l., rigettando sia la richiesta di annullamento dei provvedimenti amministrativi adottati dal Comune che la richiesta di declaratoria di nullità della clausola contrattuale e di condanna al pagamento delle differenze di prezzo. Ha inoltre compensato le spese di lite tra le parti, nel senso che ciascuna parte sopporterà le proprie spese processuali senza che l'una debba rimborsare l'altra. La sentenza è stata dichiarata subito esecutiva, consentendo al Comune di Tribiano di dare immediata applicazione al dispositivo senza attendere il passaggio in giudicato.
Massima
Le clausole contrattuali che fissano termini perentori per l'esercizio di diritti derivanti da variazioni di prezzo nei contratti di appalto rimangono pienamente efficaci e vincolanti per le parti, anche quando stabiliscono scadenze antecedenti al termine dell'anno di riferimento, purché siano state espressamente concordate al momento della sottoscrizione del contratto.
Testo integrale
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Prima) ha pronunciato la presente SENTENZA Antonio Vinciguerra, Presidente Fabrizio Fornataro, Consigliere Rosanna Perilli, Primo Referendario, Estensore per l’annullamento - della nota del Responsabile del Servizio tecnico territoriale del Comune di Tribiano reg. n. 1707/2022 del 28 marzo 2022, avente ad oggetto “Comunicazione inerente vs. richiesta aumento ISTAT”, nella parte in cui non ha accolto integralmente l’istanza formulata dalla società ricorrente in data 23 marzo 2022 ed ha implicitamente respinto l’istanza da questa formulata in data 31 dicembre 2021; - della determinazione del Responsabile del Settore tecnico territoriale del Comune di Tribiano n. 141 del 29 marzo 2022, avente ad oggetto “Assunzione di impegno di spesa per il servizio di igiene urbana - riconoscimento adeguamento ISTAT periodo da gennaio a giugno 2022”; - della nota del 9 maggio 2022, reg. n. 2564/2022, avente ad oggetto “Comunicazione proroga contratto”, nella parte in cui indica l’importo contrattuale non integralmente aggiornato; - della determinazione del Responsabile del Settore tecnico territoriale del Comune di Tribiano n. 217 del 20 maggio 2022, recante “assunzione impegno di spesa per il servizio di igiene urbana - proroga tecnica periodo da luglio a novembre 2022”, nella parte in cui indica l’importo contrattuale non integralmente aggiornato; - di ogni altro provvedimento presupposto, connesso e conseguente; e per la declaratoria di nullità parziale dell’articolo 23, paragrafo “B. Variazione del Prezzo Contrattuale” del capitolato speciale d’appalto, cui rinvia l’articolo 11 del contratto d’appalto rep. n. 340 del 24 ottobre 2014, ove interpretato nel senso che l’istanza di aggiornamento dei corrispettivi, in base alla variazione annuale dell’indice FOI pubblicato dall’ISTAT, debba essere obbligatoriamente presentata entro il 31 marzo dell’anno di riferimento, a pena di decadenza dal diritto alla revisione, in violazione dell’articolo 115 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, applicabile ratione temporis; nonché per l’accertamento, con conseguente condanna del Comune di Tribiano, dell’obbligo di corrispondere la differenza tra l’aggiornamento dei corrispettivi, già riconosciuto, e gli importi dovuti alla società ricorrente a decorrere dall’1 gennaio 2017, con liquidazione degli interessi di mora, di cui all’articolo 5 del decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231. sul ricorso numero di registro generale 991 del 2022, proposto da Pizzamiglio Andrea s.r.l., in persona del legale rappresentante in carica, rappresentata e difesa dagli avvocati Marina Giani e Stefano Sonzogni, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio dell’avvocato Stefano Sonzogni in Milano, piazza Castello n. 19; Comune di Tribiano, in persona del Sindaco in carica, rappresentato e difeso dagli avvocati Pietro Ferraris, Enzo Robaldo e Francesco Caliandro, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio dell’avvocato Enzo Robaldo in Milano, piazza Eleonora Duse n. 4; Visti il ricorso ed i relativi allegati; Visto l’atto di costituzione in giudizio del Comune di Tribiano; Visti tutti gli atti della causa; Relatore nell’udienza pubblica del giorno 8 marzo 2023 la dott.ssa Rosanna Perilli e viste le conclusioni delle parti, come da verbale; Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue. P.Q.M. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge. Compensa tra le parti le spese di lite. Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa. Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 8 marzo 2023 con l’intervento dei magistrati:
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