1A- AFFIDAMENTI - SERVIZI- PROCEDURA APERTA PER LA STIPULA DI UN ACCORDO QUADRO PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI INFRASTRUTTURA REGIONALE DI TELEMEDICINA - BANDO
| Tribunale | TAR LOMBARDIA - MILANO |
| Sezione | SEZIONE PRIMA |
| Data | — |
| Numero | 202303106/2023 |
| Esito | Inammissibile |
In sintesi · Analisi AI
Il contesto e i fatti
Fastweb S.p.A. ha proposto ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia contro la determinazione n. 669 del 21 giugno 2023 con la quale ARIA s.p.a. (Azienda Regionale per L'Innovazione e Gli Acquisti) ha indetto una gara per l'affidamento del servizio di Infrastruttura Regionale di Telemedicina, procedura aperta ai sensi dell'articolo 60 del decreto legislativo n. 50 del 2016. La gara era stata suddivisa in due lotti territoriali ed è stata sottoposta a validazione da parte di AGENAS (Agenzia Nazionale per i Servizi Sanitari Regionali). Successivamente, il 4 ottobre 2023, Fastweb ha depositato motivi aggiunti per impugnare il provvedimento con cui il seggio di gara aveva ammesso al proseguo della procedura le offerte di Engineering Informatica S.p.A. e Almaviva S.p.A. Il ricorso contestava la legittimità di numerosi atti della procedura, inclusi bando, disciplinare e capitolato tecnico, nonché i chiarimenti forniti in corso di gara e le determinazioni relative alla composizione del seggio di gara.
Il quadro normativo
La controversia si colloca nell'ambito della disciplina dei contratti pubblici introdotta dal decreto legislativo n. 50 del 2016, che regola le procedure di aggiudicazione dei servizi da parte delle amministrazioni pubbliche. La procedura in questione rientrava tra quelle definite come procedure aperte, in cui chiunque è abilitato a presentare un'offerta, con una serie di garanzie procedurali volte a garantire la trasparenza, l'imparzialità e il contraddittorio tra i concorrenti. La gara in esame è stata inoltre sottoposta al regime di validazione previsto dall'articolo 2, comma 3, della convenzione tra AGENAS e Regione Lombardia, configurandosi come una gara aggregata. Il TAR ha quindi dovuto verificare, nel merito, la conformità degli atti impugnati ai principi di corretta gestione delle procedure di aggiudicazione e ai diritti procedurali riconosciuti ai ricorrenti.
La questione giuridica
La questione centrale riguardava se Fastweb disponesse di un interesse giuridico rilevante a ricorrere in relazione agli atti impugnati, in particolare considerando il mutamento della situazione procedimentale intervenuto tra la presentazione del ricorso iniziale e quella dei motivi aggiunti. Infatti, la questione della carenza di interesse si pone quando il ricorrente non è più titolare di una situazione giuridica che possa essere lesa dal provvedimento impugnato oppure quando, nel corso del giudizio, sia venuto meno l'elemento che conferiva al ricorso una rilevanza giuridica concreta. Il TAR doveva valutare se le impugnazioni proposte da Fastweb fossero effettivamente idonee a produrre conseguenze giuridiche rilevanti per la posizione dell'impresa ricorrente al momento della decisione.
La motivazione del giudice
Il Tribunale Amministrativo Regionale ha ritenuto che nel corso del procedimento sia intervenuta una sopravvenuta carenza di interesse, che impedisce al giudice amministrativo di pronunciarsi nel merito delle questioni sollevate. Con riferimento al ricorso introduttivo, il TAR ha dichiarato il ricorso inammissibile per carenza di interesse fin dall'originaria proposizione, evidenziando che la situazione giuridica del ricorrente non era idonea a subire una lesione da parte degli atti impugnati oppure che l'interesse non sussisteva al momento della presentazione della domanda. Quanto ai motivi aggiunti, il collegio ha ritenuto parte di essi inammissibili per carenza originaria di interesse e parte improcedibili per il sopravvenuto venir meno dell'interesse a ricorrere durante il procedimento. Anche il ricorso incidentale in materia di accesso agli atti, proposto ai sensi dell'articolo 116, comma 2, del codice del processo amministrativo, è stato dichiarato inammissibile per la medesima ragione. Questa conclusione implica che il TAR non ha ritenuto di dover affrontare nel merito le questioni sostanziali sollevate da Fastweb riguardanti la legittimità della gara e la correttezza della procedura.
La decisione
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia ha dichiarato inammissibile il ricorso introduttivo per carenza di interesse e ha dichiarato i motivi aggiunti in parte inammissibili in parte improcedibili per sopravvenuta carenza di interesse. Ha inoltre dichiarato inammissibile il ricorso in materia di accesso agli atti. Il TAR ha pronunciato la sentenza il 6 dicembre 2023 e ha disposto che le spese fossero compensate tra le parti, nel senso che ciascuna parte sopporta le proprie spese. La decisione comporta che le impugnazioni proposte da Fastweb sono decadute senza che il merito delle contestazioni sollevate rispetto alla gara sia stato esaminato dal giudice.
Massima
La carenza sopravvenuta di interesse durante il corso del giudizio amministrativo determina l'improcedibilità della domanda, impedendo al tribunale di pronunciarsi nel merito delle questioni sollevate, poiché viene meno il presupposto della rilevanza giuridica concreta della controversia.
Testo integrale
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Prima) ha pronunciato la presente SENTENZA Antonio Vinciguerra, Presidente Mauro Gatti, Consigliere Luca Iera, Referendario, Estensore per l'annullamento per quanto riguarda il ricorso introduttivo: - della determinazione n. 669 del 21.06.2023 con la quale ARIA s.p.a. ha indetto la gara “ARIA_2023_807 - Procedura aperta, ai sensi dell''art. 60 del D.lgs. n. 50/2016, per la stipula di un Accordo Quadro per l''affidamento del servizio di Infrastruttura Regionale di Telemedicina” suddivisa in due lotti territoriali (CIG Lotto 1: 989984280E - Lotto 2: 98998449B4), nonché della nota allegata con la quale il RUP ha proposto l''indizione della medesima gara; - del Progetto di gara ex art. 23 del D.Lgs. n. 50/2016; - di tutti gli atti della gara la gara “ARIA_2023_807 - Procedura aperta, ai sensi dell''art. 60 del D.lgs. n. 50/2016, per la stipula di un Accordo Quadro per l''affidamento del servizio di Infrastruttura Regionale di Telemedicina”, suddivisa in due lotti territoriali (CIG Lotto 1: 989984280E - Lotto 2: 98998449B4), con particolare ma non esclusivo riguardo al Bando, al Disciplinare di gara, al Capitolato Tecnico, all''Estratto del documento ufficiale di “PE- Progettazione Esecutiva della soluzione tecnologica (Piano di Lavoro e Piano di Lavoro esecutivo)” della PNT ed al Modello di dichiarazione di assenza di conflitto di interessi; - della nota prot. 2023/0006723 del 21.06.2023 (di contenuto non noto) con la quale AGENAS ha validato la documentazione della procedura impugnata, ai sensi dell''art. 2, comma 3 della convenzione con regione Lombardia; nonché, per quanto occorrer possa, - della determinazione dell''Amministratore Unico di ARIA n. 26.2023 del 19.05.2023 (di contenuto non noto) con la quale è stata approvata la Programmazione biennale delle gare aggregate di ARIA s.p.a. tra cui quella oggi impugnata per gli anni 2023/2024 ed è stato nominato il Responsabile Unico del Procedimento; - delle comunicazioni prot. n.2023/0004296 del 21.04.2023 e n. 2023/0006363 del 13.06.2023 (di contenuto non noto) con le quali AGENAS ha trasmesso a Regione Lombardia i fabbisogni delle Regioni/Provincie Autonome aderenti all''Accordo Quadro; - della nota (di estremi e contenuto non noto) con la quale Regione Lombardia ha trasmesso ad AGENAS la documentazione relativa alla procedura impugnata; - degli atti (di estremi e contenuto non noti) del Tavolo Tecnico tra AGENAS, la Direzione Generale Welfare di Regione Lombardia, esperti del settore e ARIA che ha definito la strategia della procedura di gara, richiamati nel progetto di gara; - dell''atto (di estremi e contenuto non noti) di validazione del Capitolato Tecnico da parte della Commissione Tecnica di cui al D.M. 30.09.2022, richiamato nel progetto di gara; - di ogni altro atto presupposto, connesso e consequenziale, quand''anche non conosciuto; per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da Fastweb S.p.A. il 4/10/2023: - del provvedimento di ARIA S.p.A. assunto al verbale della seduta pubblica del 19.09.2023, con cui le offerte presentate da Engineering Informatica S.p.A. e Almaviva S.p.A. sono state ammesse al proseguo della procedura; - della determinazione di ARIA S.p.A. n. 959 del 19.09.2023 con la quale è stato nominato il seggio di gara per la procedura nonché delle allegate dichiarazioni di assenza di conflitto di interesse rese da parte dei componenti del seggio di gara; - dei chiarimenti pubblicati da ARIA S.p.A. in data 08.08.2023, con particolare ma non esclusivo riguardo ai chiarimenti nn. 129 e 135; - della nota prot. n. 11363/2023 del 04.08.2023 con la quale ARIA ha riscontrato le istanze di accesso agli atti e di integrazione della documentazione di gara di Fastweb; - della nota prot. n. 2023/0008266 del 04.08.2023 con la quale AGENAS ha riscontrato l'istanza di accesso agli atti di Fastweb; - della nota prot. n. 2023/0008269 del 04.08.2023 con la quale AGENAS ha riscontrato l'istanza di accesso agli atti e di integrazione della documentazione di gara di Fastweb. sul ricorso numero di registro generale 1508 del 2023, integrato da motivi aggiunti, proposto da Fastweb S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Luca Tufarelli, Mario Di Carlo, Giulia Fabrizi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; Azienda Regionale per L'Innovazione e Gli Acquisti – Aria S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Salvatore Gallo, Giuseppina Squillace, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; Regione Lombardia, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Maria Lucia Tamborino, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; Agenzia Nazionale per i Servizi Sanitari Regionali - Age.Na.S., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura dello Stato, domiciliataria ex lege in Milano, via Freguglia, 1; Ministero della Salute, Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per la Trasformazione Digitale, non costituiti in giudizio; Engineering Ingegneria Informatica Spa, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Fabio Cintioli, David Astorre, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; Almaviva - The Italian Innovation Company S.p.A. in Breve Almaviva S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Marcello Clarich, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; Pnt Italia S.r.l., non costituito in giudizio; Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati; Visti gli atti di costituzione in giudizio di Azienda Regionale per L'Innovazione e Gli Acquisti – Aria S.p.A. e di Regione Lombardia e di Agenzia Nazionale per i Servizi Sanitari Regionali - Age.Na.S. e di Engineering Ingegneria Informatica Spa e di Almaviva - The Italian Innovation Company S.p.A. in Breve Almaviva S.p.A.; Visti tutti gli atti della causa; Visti gli artt. 74 e 120 cod. proc. amm.; Relatore nell'udienza pubblica del giorno 6 dicembre 2023 il dott. Luca Iera e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale; Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue. P.Q.M. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul gravame, come in epigrafe proposto ed integrato dai motivi aggiunti, così dispone: - dichiara inammissibile per carenza di interesse il ricorso introduttivo; - dichiara in parte inammissibile per carenza di interesse e in parte improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse il ricorso per motivi aggiunti; - dichiara inammissibile per carenza di interesse il ricorso in materia di accesso ai sensi dell’art. 116, comma 2, c.p.a.. Spese compensate. Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa. Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 6 dicembre 2023 con l'intervento dei magistrati:
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