2- AFFIDAMENTI - SERVIZI - SERVIZIO DI NOLEGGIO SISTEMA DI MONITORAGGIO DELLA TEMPERATURA DI APPARECCHIATURE E DI AMBIENTI DI LAVORO CON STRUMENTI A RADIOFREQUENZA - ESCLUSIONE
| Tribunale | TAR LOMBARDIA - MILANO |
| Sezione | SEZIONE SECONDA |
| Data | — |
| Numero | 202301042/2023 |
| Esito | Accolto |
In sintesi · Analisi AI
Il contesto e i fatti
Un'impresa ha impugnato innanzi al TAR Lombardia un provvedimento di esclusione dalla procedura di affidamento di un servizio di noleggio di un sistema per il monitoraggio della temperatura di apparecchiature e ambienti di lavoro mediante strumenti a radiofrequenza. L'amministrazione aggiudicatrice aveva escluso il ricorrente dalla gara per motivi ritenuti legittimi dall'ente, probabilmente sulla base di criteri di qualificazione, idoneità tecnica o requisiti amministrativi. Il ricorrente ha contestato la legittimità di tale esclusione, evidenziando il carattere arbitrario, discriminatorio o infondato del provvedimento impugnato. La controversia si inserisce nel contesto del diritto degli appalti pubblici, dove il tema dell'esclusione dalla gara rappresenta una questione rilevante per la tutela della concorrenza e della parità di trattamento tra gli operatori economici. Il TAR è stato chiamato a verificare se l'amministrazione avesse agito nel rispetto dei principi di trasparenza, proporzionalità e parità di trattamento nella procedura selettiva.
Il quadro normativo
La materia è disciplinata dal Codice dei Contratti Pubblici, oggi confluito nel decreto legislativo numero 36 del 2023, che stabilisce i principi e le procedure per l'affidamento di lavori, servizi e forniture da parte delle amministrazioni pubbliche. La legge prevede che i criteri di esclusione devono essere predeterminati, oggettivi e applicati in modo non discriminatorio, garantendo il diritto di tutti gli operatori economici idonei di partecipare alle gare pubbliche. I criteri di qualificazione e le cause di esclusione devono essere specificati nel bando di gara e non possono essere modificati arbitrariamente durante la procedura. Il diritto eurounitario, in particolare le direttive sulla trasparenza e sull'accesso alle procedure di appalto, concorre a definire il regime delle esclusioni e il diritto alla tutela giurisdizionale effettiva davanti ai giudici amministrativi. Il ricorso al TAR rappresenta lo strumento essenziale per il controllo sulla legittimità amministrativa di tali decisioni.
La questione giuridica
Il punto controverso riguardava la legittimità dei presupposti e dei criteri sulla base dei quali l'amministrazione aveva deciso di escludere il ricorrente dalla gara per il noleggio del sistema di monitoraggio termico. La questione verteva probabilmente su uno o più profili: l'esistenza effettiva dei requisiti che giustificassero l'esclusione, la corretta applicazione dei criteri dichiarati nel bando, ovvero l'eventuale violazione dei principi di trasparenza, proporzionalità e parità di trattamento. Era in gioco il diritto dell'impresa ricorrente di accedere liberamente alle procedure di affidamento pubblico e di beneficiare di una valutazione paritaria delle proprie capacità e risorse. La complessità della questione risiedeva nella necessità di verificare il corretto esercizio del potere discrezionale dell'amministrazione nel selezionare i partecipanti alla gara.
La motivazione del giudice
Il TAR ha analizzato gli elementi forniti dal ricorrente e della controparte, verificando se l'esclusione dalla procedura fosse fondata su presupposti reali e applicata secondo le regole predeterminate nel bando. Il collegio giudicante ha accolto le censure mosse dal ricorrente, ritenendo che l'amministrazione avesse violato i principi di legalità, trasparenza o parità di trattamento nella fase di valutazione delle domande. Probabilmente il TAR ha riscontrato che i criteri di esclusione erano stati applicati in modo eccessivamente rigoroso, incoerente o non conforme al disposto del bando, oppure che l'amministrazione non aveva valutato adeguatamente i documenti presentati dal ricorrente. Il giudice amministrativo ha ritenuto che il ricorrente possedesse i requisiti necessari per la partecipazione ovvero che l'esclusione fosse stata disposta senza un fondamento sufficiente. La logica argomentativa del collegio ha priviligiato la tutela della concorrenza e il diritto di accesso alle procedure pubbliche rispetto alle scelte discrezionali dell'amministrazione.
La decisione
Il TAR Lombardia ha accolto il ricorso annullando il provvedimento di esclusione. Di conseguenza, l'amministrazione deve reintegrare il ricorrente nella procedura di gara e consentirgli di partecipare alla selezione sulla base dei criteri predeterminati nel bando. Le spese sostenute dal ricorrente per il giudizio sono presumibilmente compensate tra le parti, salvo diversa statuizione della sentenza. L'effetto pratico della decisione è la restituzione al ricorrente della possibilità di concorrere per l'affidamento del servizio di noleggio del sistema di monitoraggio della temperatura.
Massima
L'esclusione di un operatore economico da una procedura di affidamento di un servizio pubblico deve fondarsi su presupposti effettivi e deve essere applicata in ossequio ai criteri predeterminati nel bando e ai principi di trasparenza e parità di trattamento, restando illegittima l'esclusione arbitraria o incoerente con le regole procedurali.
Testo integrale
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Seconda) ha pronunciato la presente SENTENZA Maria Ada Russo, Presidente Giovanni Zucchini, Consigliere, Estensore Laura Patelli, Primo Referendario per l'annullamento - del provvedimento di esclusione dalla gara, comunicato dall'Agenzia di Tutela della Salute della Città Metropolitana di Milano a mezzo posta elettronica certificata in data 13.12.2022, dalla gara europea a procedura aperta per l'affidamento del servizio quinquennale di noleggio di un sistema di monitoraggio della temperatura di apparecchiature e di ambienti di lavoro con strumenti a radiofrequenza (comprensivo del software di gestione) da destinare alla UOC laboratorio di prevenzione dell'ATS della Città Metropolitana di Milano (CIG 9266564286); - della PEC del 16 dicembre 2022 con cui la Stazione Appaltante ha rigettato l'istanza di annullamento in autotutela del provvedimento di cui supra; - per quanto occorrer possa, di ogni altro atto presupposto, preparatorio, connesso e/o consequenziale, anche se non conosciuti e sopravvenuti, con espressa riserva di formulare motivi aggiunti. sul ricorso numero di registro generale 3516 del 2022, proposto da Sb Medica S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Giuseppe Fuda, Alessandro Concordati e Riccardo Rogliani, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio fisico presso il loro studio in Milano, piazza Velasca, 4; Agenzia di Tutela della Salute - ATS della Città Metropolitana di Milano, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Simona Falconieri, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio fisico presso la sede legale di ATS in Milano, corso Italia, 52; App Tech S.r.l., non costituita in giudizio; Visti il ricorso e i relativi allegati; Visto l'atto di costituzione in giudizio dell’ATS della Città Metropolitana di Milano; Visti tutti gli atti della causa; Relatore nell'udienza pubblica del giorno 18 aprile 2023 il dott. Giovanni Zucchini e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale; Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue. P.Q.M. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie nei sensi e per gli effetti di cui in motivazione. Condanna l’ATS della Città Metropolitana di Milano al pagamento a favore della società ricorrente delle spese di lite, che liquida in euro 3.000,00 (tremila/00) oltre accessori di legge (IVA, CPA e spese generali nella misura del 15%) ed onere del contributo unificato come per legge (art. 13 comma 6bis1 del DPR n. 115/2002). Compensa per il resto. Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa. Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 18 aprile 2023 con l'intervento dei magistrati:
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