AvvocatoFlash
avvocatoflash.it — Giurisprudenza amministrativa
Sentenza n. 202301605/2023

Sentenza n. 202301605/2023

1A/4N AFFIDAMENTI LAVORI/SERVIZI - CONVENZIONE PER LA CONCESSIONE DELLA GESTIONE DEL CENTRO SPORTIVO COMUNALE - COSTRUZIONE DI NUOVO IMPIANTO NATATORIO E ALTRI INTERVENTI - FALLIMENTO DEL CONTRAENTE (CAPOGRUPPO MANDATARIA) - RISOLUZIONE CONVENZIONE - ESCUSSIONE POLIZZA FIDEIUSSORIA

TribunaleTAR LOMBARDIA - MILANO
SezioneSEZIONE PRIMA
Data
Numero202301605/2023
EsitoDICHIARA DIFETTO DI GIURISDIZIONE

In sintesi · Analisi AI

Il contesto e i fatti

Il ricorso è stato presentato da Impresa Edile Mariani S.r.l. contro una determinazione del Comune di Carugate del 9 marzo 2022, emanata dal Responsabile del Settore Urbanistica, Edilizia e Patrimonio. La controversia riguarda una convenzione sottoscritta il 2 dicembre 2013 tra il Comune e un raggruppamento temporaneo d'imprese (R.T.I.) costituito da Impresa Edile Mariani e Gestisport per la gestione del centro sportivo comunale di Via del Ginestrino-Via Fidelina e la sua riqualificazione mediante la costruzione di un nuovo impianto natatorio. Con la determinazione impugnata, il Comune ha dichiarato concluso il procedimento e ha risolto la convenzione adducendo il fallimento del contraente Gestisport. Impresa Edile Mariani ha contestato questa risoluzione, lamentando che non sussistevano i presupposti legittimi per rescindere il contratto e che, in alternativa, il Comune avrebbe dovuto accogliere l'istanza di riequilibrio e revisione della concessione presentata da Gestisport il 27 agosto 2020 e integrata il 21 dicembre 2020.

Il quadro normativo

La controversia si colloca nel complesso ambito del diritto amministrativo della concessione di servizi pubblici, della responsabilità contrattuale in capo alle amministrazioni e della risoluzione dei contratti pubblici. Sono applicabili i principi generali del diritto amministrativo in materia di procedimento amministrativo, le norme sulla concessione di beni pubblici, nonché la disciplina del codice del processo amministrativo (c.p.a.) riguardante il riparto di giurisdizione tra giudice ordinario e giudice amministrativo. In particolare, l'articolo 11 c.p.a. attribuisce al giudice ordinario la giurisdizione esclusiva su controversie aventi ad oggetto diritti soggettivi, mentre assegna al giudice amministrativo i ricorsi per l'esercizio illegittimo di poteri amministrativi. La convenzione in questione, sebbene avente natura pubblicistica per lo scopo perseguito, genera altresì obbligazioni e diritti soggettivi rilevanti sul piano civilistico.

La questione giuridica

La questione centrale non concerne il merito della controversia, bensì il riparto di giurisdizione tra giudice ordinario e amministrativo. Il ricorrente aveva chiesto al TAR l'annullamento della determinazione di risoluzione della convenzione e l'accertamento dell'insussistenza dei presupposti della rescissione nonché dell'obbligo dell'Amministrazione di accogliere l'istanza di revisione della concessione. Il nodo giuridico risiede nella natura della controversia: la lite verte essenzialmente su diritti e obbligazioni contrattuali derivanti da una convenzione, oppure su l'esercizio di un potere amministrativo? Se la controversia è contenziosa sui diritti soggettivi e sulle obbligazioni contrattuali, essa appartiene al giudice ordinario; se invece investe il controllo sull'esercizio di un potere discrezionale amministrativo, spetta al giudice amministrativo.

La motivazione del giudice

Il Tribunale Amministrativo Regionale, nel pronunciarsi sulla propria competenza, ha condotto una valutazione della natura sostanziale della causa. Ha rilevato che le questioni dedotte dalle parti attengono primariamente al rapporto contrattuale intercorrente tra il Comune e l'R.T.I., alle obbligazioni reciproche, alla valutazione dell'inadempimento, alla legittimità della risoluzione per inadempimento e all'obbligo di revisione equilibrata della concessione. Il collegio ha ritenuto che queste questioni, sebbene riguardino una convenzione afferente a una pubblica funzione, presentano caratteri essenzialmente civilistici e commerciali, pertinenti al diritto privato dei contratti. Ha quindi concluso che la controversia non investe propriamente l'esercizio di un potere amministrativo, bensì l'interpretazione e l'adempimento di obbligazioni contrattuali, ambito tradizionalmente riservato alla giurisdizione ordinaria. Per queste ragioni, il TAR ha dichiarato il proprio difetto di giurisdizione.

La decisione

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia, Sezione Prima, ha dichiarato il ricorso inammissibile per difetto di giurisdizione e ha indicato quale giudice competente per l'intera controversia il giudice ordinario ai sensi dell'articolo 11 c.p.a. Ha disposto la compensazione delle spese processuali tra le parti. La sentenza ordina che la dichiarazione di difetto di giurisdizione sia eseguita dall'autorità amministrativa, rimettendo così il Comune di Carugate in condizione di affrontare la controversia dinanzi al giudice civile competente per territorio.

Massima

La controversia concernente la risoluzione di una convenzione per la gestione di un servizio pubblico e i diritti e obbligazioni contrattuali che ne derivano rientra nella giurisdizione del giudice ordinario quando la lite verta sostanzialmente su diritti soggettivi e sulla corretta esecuzione del rapporto contrattuale, piuttostoché su l'esercizio di un potere amministrativo.

Testo integrale

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la  Lombardia
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
Antonio Vinciguerra,	Presidente
Alberto Di Mario,	Consigliere, Estensore
Mauro Gatti,	Consigliere
per l'annullamento
- della determinazione del Responsabile Settore II – Urbanistica, Edilizia, LL.PP., Patrimonio, Ambiente, SUAP del Comune di Carugate (MI) 9/3/2022 n. 235, prot. n. 5027, notificata via p.e.c. il 14/3/2022, avente ad oggetto: "Conclusione del procedimento relativo alla convenzione per la concessione della gestione del centro sportivo comunale di Via del Ginestrino – Via Fidelina e sua riqualificazione mediante costruzione di nuovo impianto natatorio e altri interventi. Fallimento del contraente e risoluzione della convenzione";
- di ogni ulteriore atto antecedente, presupposto, successivo o connesso;
nonché per l'accertamento in sede di giurisdizione esclusiva ex art. 133, comma 1, lett. c), c.p.a.:
- dell'insussistenza delle condizioni per disporre la risoluzione per inadempimento della convenzione suddetta, stipulata tra il Comune di Carugate e il R.T.I. Impresa Edile Mariani/Gestisport s.c.s.d. in data 2/12/2013, rep. 3706, nonché per l'escussione delle garanzie fideiussorie prestate dal R.T.I. concessionario ai sensi della ridetta convenzione;
- dell'insussistenza di inadempienze da parte della mandante Impresa Edile Mariani relativamente alle obbligazioni a suo carico;
- dell'obbligo del Comune di Carugate di accogliere l'istanza di riequilibrio/revisione della concessione suddetta, formulata dalla mandataria Gestisport in data 27/8/2020 (e integrata il 21/12/2020) e/o comunque di rideterminarsi in ordine alla suddetta istanza.
sul ricorso numero di registro generale 728 del 2022, proposto da
Impresa Edile Mariani S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Riccardo Maoli, Andrea Mozzati, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Comune di Carugate, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Maurizio Boifava, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Gestisport-Societa' Cooperativa Sportiva Dilettantistica, Gestisport-Societa' Cooperativa Sportiva Dilettantistica in Fallimento, non costituiti in giudizio;
Axa Assicurazioni S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Corrado Barile, Ruggero Barile, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Ruggero Barile in Milano, via P. Sottocorno 52;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Carugate e di Axa Assicurazioni S.p.A.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 21 giugno 2023 il dott. Alberto Di Mario e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile per difetto di giurisdizione ed indica quale giudice munito di giurisdizione sull’intera controversia, il giudice ordinario ai sensi e per gli effetti dell’art. 11 c.p.a.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 21 giugno 2023 con l'intervento dei magistrati:

Hai una causa simile?

Trova un avvocato specializzato in diritto amministrativo nella tua zona. Preventivo gratuito, risposta in poche ore.

Richiedi un preventivo →

Sei un avvocato?

Raggiungi potenziali clienti verificati, filtrati per specializzazione e zona geografica. Registrazione gratuita.

Registrati gratis →